Acqua non potabile: la Convenzione prevede controlli, penali e diffide. La Provincia che cosa ha fatto?

A Borgio Verezzi l’acqua del rubinetto non si può bere né usare per cucinare dal 23 settembre, a Pietra Ligure e a Villanova d’Albenga il divieto è scattato ieri.
Il gestore, Acque Pubbliche Savonesi, che opera in quei Comuni tramite le consorziate Servizi Ambientali e SCA, non sa dire quando l’acqua tornerà potabile. A oggi non risulta alcuna contestazione formale, penale o diffida da parte della Provincia di Savona, che di quel gestore è l’ente di controllo.
La Convenzione di affidamento del servizio idrico dell’ATO Centro Ovest 1 non è un documento decorativo e stabilisce che:
•⁠ ⁠Art. 6: il gestore risponde del buon funzionamento del servizio e rispetta le norme sulla qualità delle acque distribuite.
•⁠ ⁠Art. 25 e art. 37, lett. d): la Provincia controlla, ispeziona, chiede dati e può fare campionamenti.
•⁠ ⁠Art. 29 e art. 44: se i livelli di qualità non sono raggiunti o mantenuti, al gestore saranno applicate le penali, che non possono finire in tariffa.
•⁠ ⁠Art. 31 e art. 42: in caso di gravi irregolarità scattano diffida e intervento a spese del gestore, con escussione della cauzione.
•⁠ ⁠Art. 45: la Provincia segnala ad ARERA, l’authority nazionale che vigila sul servizio idrico le violazioni.
C’è poi l’art. 46, comma 2, lett. c): la convenzione si risolve di diritto in caso di interruzione totale del servizio di acquedotto per oltre sette giorni consecutivi, se imputabile a colpa o dolo del gestore. La stessa convenzione definisce la distribuzione come l’attività che rende disponibile l’acqua destinata al consumo umano (art. 1). Un’acqua che non si può bere né usare per cucinare ha perso la funzione essenziale per cui il servizio esiste. I sette giorni a Borgio sono passati da tempo e a Pietra e a Villanova, passeranno a breve.
Sarebbe interessante sapere se la Provincia:
1.⁠ ⁠Ha aperto un procedimento? Se sì, quando?
2.⁠ ⁠Ha ispezionato impianti e pozzi o fatto campionamenti? Con quali esiti?
3.⁠ ⁠Ha diffidato il gestore APS?
4.⁠ ⁠Ha valutato se ricorrono i presupposti dell’art. 46, comma 2, lett. c), compresa l’imputabilità a colpa del gestore? Se non lo ha fatto, perché?
5.⁠ ⁠Ha segnalato i fatti ad ARERA?
Il discorso vale anche per i Comuni. APS e le sue consorziate sono società in house, soggette al controllo analogo degli enti localI. I sindaci non possono limitarsi a firmare ordinanze e chiedere pazienza: devono convocare l’assemblea della società e pretendere un preciso cronoprogramma di interventi.

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