Lettera aperta ai Consiglieri del Comune di Celle Ligure

Lettera aperta ai Consiglieri del Comune di Celle Ligure
Celle Ligure, 20 febbraio 2018
OGGETTO: Demolizione e ricostruzione in sito dell’edificio ex Hotel Pescetto
Il sottoscritto Luigi Bertoldi, già consigliere di questo Comune, presa visione dell’edificazione in oggetto e delle sue iniziate strutture in elevazione che consentono di dedurne il futuro perimetro, si permette di far rilevare quanto segue:
È evidente un ampliamento volumetrico rispetto all’edificio preesistente alla demolizione, che sembra conseguente alla applicazione del c.d. Piano Casa, il quale, agli artt. 6 e 7, regola gli interventi di demolizione e ricostruzione, per edifici sia a destinazione residenziale che a destinazione diversa, riconoscendo loro un incremento volumetrico del 35 %. Tali interventi…
cita la normativa, “… sono assentibili … in conformità alle previsioni del piano territoriale di coordinamento paesistico e dei piani di bacino”.

La Normativa del Piano di Bacino della Provincia di Savona, all’art. 15, comma 2, prescrive che nella fascia A di elevata pericolosità per inondabilità, qual è quella del sito, gli interventi ammessi “non devono comportare cambi di destinazione d’uso che aumentino il carico insediativo, anche temporaneo” e “non sono consentiti … interventi di … ampliamento dei manufatti esistenti … eccedenti quelli di restauro o risanamento conservativo [che non comprendono la demolizione con ricostruzione] … Sono fatti salvi gli interventi di ristrutturazione edilizia come definita dalla lett. d), comma 1, dell’art. 31 della L. 457/78 ricadenti negli ambiti di tessuto urbano consolidato …”. L’articolo di legge citato, come modificato dal D.P.R. 380/2001, ricomprende nella ristrutturazione edilizia la “demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria”.

Essendo l’autorizzazione in questione relativa a demolizione, ricostruzione e cambio d’uso, con aumento di volume e di carico insediativo, già la prima parte parrebbe sufficiente a renderla illegittima; l’impedimento alla sua realizzazione sembra ancora rafforzato dalla seconda parte che indica nella demolizione e ricostruzione senza aumento di volume il limite massimo delle operazioni consentite.

La normativa del Piano Casa, inoltre, dice che gli interventi di che trattasi “sono assentibili … nel rispetto della distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici frontistanti …”. La legge urbanistica regionale li pone “alla stregua degli interventi di nuova costruzione” e stabilisce che “devono rispettare le normative … di settore prescritte per gli interventi di nuova costruzione. Tale distanza, ancorché non misurata, sembra non rispettata.

Non rispettata sembra altresì la distanza dalla via Aurelia, almeno per la parte relativa all’ampliamento.

Si rileva, infine, che l’operazione assentita è possibile solamente per edifici che presentino elevato rischio idraulico, con previsione, quindi, di delocalizzazione, che siano interferenti con opere di pubblica utilità o che siano degradati ed incompatibili, ma certamente non è questo il caso, o che siano pericolanti. Ci sarebbe da stupirsi non poco, apprendendo che proprio questa è stata la ragione dell’assenso.

Non avendo pretesa di verità, il sottoscritto si limita a suggerire una opportuna verifica, di facile ed immediata effettuazione.

Distinti saluti

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