Hotel – Pescetto. Sarebbe bene che evitaste di nascondervi dietro agli atti giudiziari, se non li conoscete più che bene!

La minaccia di chiedere i danni contenuta in un articolo pubblicato dal Secolo XIX, preceduta dalla manifestazione dichiarata in consiglio comunale di voler denunciare l’autore degli esposti, mi ha suggerito di non creare difficoltà ai responsabili dei blog e delle comunità facebook continuando a chiedere loro di pubblicare gli aspetti irregolari che l’Amministrazione dovrebbe spiegare pubblicamente.

Un nuovo capitolo, però, si è aggiunto alla vicenda: la Giunta comunale ha deliberato di ricorrere al TAR contro l’annullamento del permesso di costruire e questo non può essere taciuto.

La decisione sarebbe corretta se gli Amministratori di Celle ritenessero regolari le autorizzazioni edilizie rilasciate e precisassero nel ricorso, in modo esauriente, le ragioni per cui le irregolarità denunciate non ci sono.

Invece, le motivazioni della delibera del ricorso sono inefficaci e inconsistenti.

Mi rivolgo, qui, agli Amministratori cellesi, ai quali invio questo scritto.

Avete detto che il Tribunale del Riesame ha dissequestrato il cantiere rilevando la legittimità degli atti di concessione. Ma voi sapete benissimo che il Tribunale ha deciso tenendo conto di presupposti sbagliati o inesatti contenuti nelle controdeduzioni di parte. Il funzionario provinciale aveva rilevato correttamente che la determina ritenuta svincolante approvava il censimento delle strutture e non faceva alcun cenno allo svincolo; aveva rilevato che l’atto di svincolo doveva sottostare alle norme di PUC che ammetteva la residenza solo per gli edifici residenziali e per gli alberghi contenuti in un elenco che non comprendeva l’Hotel Pescetto; aveva in seguito integrato le sue argomentazioni con fatti inoppugnabili, i quali dimostravano che la determina citata era priva di effetti svincolanti.

Ora immaginate lo svolgimento processuale presso il TAR. Il difensore della Provincia dirà che il Comune stesso aveva scritto che l’approvazione del consiglio comunale era necessaria; dirà che il Comune stesso aveva scritto che non c’era mai stato alcun atto di svincolo; dirà che tuttora il Piano urbanistico elenca l’Hotel Pescetto fra gli alberghi vincolati. Quali salti mortali suggerite di fare al vostro difensore per dimostrare che avete ragione? Visto, però, che la memoria difensiva del Comune, firmata dalla Sindaca, porta la scritta “non si può che evidenziare come la versione attuale delle n.t.a. non annoveri più l’Hotel Pescetto tra gli alberghi vincolati” i giudici chiederanno conto di questa affermazione che sembra un clamoroso falso. A mio parere, qui non basteranno i salti mortali, ci vorranno maghi, illusionisti, fattucchiere!

Forse non si è ancora capito bene: è stato scritto dall’Amministrazione stessa che non c’era alcuno svincolo! E voi ritenete di andare avanti così, senza spiegare niente,  né alla Giustizia né ai cittadini?! Ritenete di poter dire, ai cittadini ed alla Giustizia, che negli elenchi del PUC l’Hotel Pescetto risulta svincolato? Ma che personaggi siete? Basta accedere al sito del Comune, chiedendo il PUC vigente, e comparirà l’art. 100, da voi citato, con l’elenco degli alberghi non in attività ancora vincolati, comprendente l’Hotel Pescetto!

Ha detto ancora il Tribunale che il PUC vigente ammette la trasformazione in residenze dei piani terra. E voi non dite niente?! Leggete il PUC, all’art. 58, e troverete che la trasformazione in residenza non è ammessa nelle aree inondabili. Ma lo capite che è vostro dovere fare queste verifiche e adeguarvi alla verità con comportamenti conseguenti?

Un’altra motivazione del ricorso è costituita dal fatto che, secondo voi, la mancata verifica della densità edilizia e dell’altezza non costituisce irregolarità. E sarebbe così anche se non si verificassero il volume, la distanza dagli altri edifici e dalle strade, la superficie agibile e quella accessoria, la distanza dai corsi d’acqua, l’inondabilità, ecc.? Cioè, viene presentato un progetto e lo si approva senza aver verificato niente, e voi direste che è tutto regolare? Ma non vi sembrano assurdità da evitare, soprattutto se già il Comune aveva convenuto con il tecnico della proprietà sul fatto che l’altezza non potesse essere aumentata (ma il Comune stesso, cioè voi, si è successivamente smentito accettando l’innalzamento di oltre quattro metri – ma vi rendete conto?), così come la densità edilizia che risultava maggiore del consentito già prima della demolizione?

Potrei scrivere ancora chissà quanto, ma per ovvie ragioni mi limito a presentarvi ancora tre osservazioni:

  1. Motivate il ricorso scrivendo che l’annullamento “non considera più i diversi aspetti di illegittimità della SCIA […] e conclude con motivazioni in parte differenti da quelle iniziali, con un atto gravemente lesivo”.

Ma non vi siete accorti che l’annullamento riguarda solo l’edificio alberghiero e le sue illegittimità? Se anche l’edificio retrostante autorizzato con SCIA subirà l’annullamento, questo conterrà le illegittimità che lo riguardano.

  1. Leggete attentamente – ma dovreste averlo già fatto – gli atti di archiviazione. C’è scritto che essendo legittima la SCIA dei due appartamenti che stanno dietro, si archivia anche l’edificio principale!
  2. A proposito della SCIA, nell’archiviazione si dice che è legittima come da deduzioni della Provincia. La Provincia nella Relazione del 11 ottobre 2019, 13 giorni prima della richiesta di archiviazione, ha scritto invece: “Si riconferma quanto espresso nella precedente relazione sulla non conformità dell’intervento alle norme del PUC 2008 e del PUC 2014. Le norme di Piano sono chiare e non sono soggette ad interpretazione”.

Sarebbe bene che evitaste di nascondervi dietro agli atti giudiziari, se non li conoscete più che bene!

Ora concludo dicendo che mi piacerebbe poter discutere con voi di questo ed altro guardandovi negli occhi, perché vorrei capire chi sono i miei Amministratori.

Per ora vi ripeto che, o chiarite tutto e inequivocabilmente dimostrate il totale rispetto delle norme e della verità, o in caso di sconfitta al TAR questo ricorso ve lo pagate voi.

Luigi Bertoldi

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