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Albisole – Movida
Da Internet. La materia del rumore è disciplinata da varie norme, alcune codicistiche (art. 844 del codice civile e art. 659 del codice penale), altre speciali e pubblicistiche (la legge quadro n 447 del 1995, suoi decreti di attuazione nonchè norme specifiche per vari settori…

… dal traffico stradale, a quello ferroviario, al rumore delle discoteche, ai requisiti degli edifici) Il rapporto tra le due norme è di reciproca autonomia e complementarietà .

L’art. 844, del codice civile, è la norma fondamentale per soggetto che subisce un rumore, consentendo la reazione e tutela in sede giudiziale allorchè le immissioni cui è sottoposto superino la normale tollerabilità. La giurisprudenza, dietro indicazioni di tipo medico scientifico, considera intollerabili le immissioni che superino di tre decibel il rumore di fondo di quella zona.

La normativa pubblicistica è invece finalizzata alla tutela della collettività: contempera le esigenze collettive alla fruizione di un ambiente meno inquinato con le altre esigenze spesso con questo confliggenti (esigenze della produzione, del commercio, ecc): dà  per scontato che il rumore sia un male necessario e cerca di contenerlo e gestirlo. Fissa dei limiti di accettabilità  del rumore, sia in emissione (rumore misurato in prossimità  della fonte), sia di immissione (rumore misurato in prossimità  del ricevente); limiti che possono cambiano a seconda della zona della città 

2) Normale tollerabilità  e limiti di accettabilità 

Tra la “normale tollerabilità” prevista dall’art. 844 cod.civ. ed i “limiti di accettabilità” fissati dalla normativa pubblicistica non vi è coincidenza. Senza entrare nello specifico si può affermare che i limiti della normale tollerabilità sono molto più rigorosi rispetto ai limiti della accettabilità .

Un rumore può rientrare nei limiti di accettabilità ma essere superiore alla “normale tollerabilità”.

In tal caso il singolo danneggiato può reagire e far cessare o diminuire il rumore.

 

3) Tipologia di danni causati dal rumore Il rumore può essere causa di danno patrimoniali e non patrimoniali. Per i primi si può pensare alla svalutazione commerciale del proprio immobile; per i secondi il danno alla salute o al peggioramento della qualità della vita (danno esistenziale).

 

4) Possibili iniziative

Che può fare in concreto la persona disturbata? Il primo passo da consigliare è quello di scrivere una diffida, direttamente o tramite legale, chiedendo la cessazione o la riduzione delle immissioni rumorose. Se il danneggiato non ottiene effetto, ha due strade: o ricorre all’autorità  giudiziaria (previa verifica che il rumore superi la normale tollerabilità , verifica che va fatta tramite tecnico specializzato, come si dirà  dopo) oppure può presentare un esposto al Comune. Questo manda proprio personale (o quello dell’ARPA) per le verifiche del caso.

Ma attenzione, ciò che i tecnici del Comune o ARPA controllano è se sono o meno rispettati i limiti di accettabilità (che, lo ripeto, sono cosa diversa dalla normale tollerabilità  di cui all’art.844 cod.civ, anche per i criteri di misurazione).

Se i tecnici riscontrano che il rumore supera questi limiti di accettabilità , il Comune sanziona il soggetto disturbante e dispone la cessazione/contenimento del rumore.

Se per qualsiasi ragione il soggetto disturbato non ottiene rimedio (ad esempio, perchè i tecnici non hanno riscontrato il supero dei limiti di accettabilità  ma il rumore è intollerabile oppure perchè il soggetto obbligato non adempie) allora è necessario il ricorso all’azione giudiziale.

Tutela giudiziaria in via di urgenza

Proprio in considerazione del fatto che la sottoposizione a rumore è causa di danno alla salute dell’individuo, bene primario tutelato dall’art. 32 della Costituzione, è possibile ottenere in via di urgenza, e quindi in tempi molto brevi, un ordine al soggetto disturbante (che sia privato o impresa o Pubblica amministrazione, è indifferente), di cessazione dell’attività causa di inquinamento o di contenimento del rumore nei limiti della tollerabilità.

Particolarmente interessanti, per il fatto che trattasi di problematica che interessa la gran parte della popolazione, sono le sentenze che impongono alle Ferrovie il posizionamento di barriere antirumore, oppure il transito in determinate ore della notte o la riduzione della velocità , ovvero alle Società  Autostrade la collocazione di barriere fono-impedenti; vi sono sentenze che hanno condannato penalmente il gestore di locale i cui avventori si intrattenevano fuori del locale disturbando gli abitanti dei caseggiati circostanti

 

Prima di dar corso all’azione giudiziale, come si accennava sopra, è però opportuno che il soggetto faccia eseguire una perizia da tecnico specializzato per verificare che il rumore disturbante superi effettivamente il limite della normale tollerabilità .

Presso ogni Regione è tenuto un Albo dei tecnici competenti in acustica.

Il Tecnico specializzato è supporto indispensabile per l’Avvocato per il buon fine della causa Il che si è tradotto in mirati interventi legislativi, a livello comunitario, statale, locale. Anche la giurisprudenza ha avuto un ruolo importante, pronunciando innumerevoli sentenze che hanno disposto la rimozione o il contenimento nei limiti della tollerabilità del rumore disturbante sia riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, patrimoniale e non, per il soggetto che lo ha subito.

Si rinvengono sentenze su ogni tipologia di rumore (ad esempio : il rumore prodotto dal vicino di casa, a quello del locale di intrattenimento musicale, a quello delle campane, a quello di animali).
 

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