Aree idonee, l’unanimità che dovrebbe preoccupare: in Regione nessuno ha avuto un dubbio?

Maggioranza e opposizione insieme sul DDL 88. Ma dietro la rassicurante formula della “transizione energetica” ci sono norme che incidono pesantemente su territorio, paesaggio e pianificazione comunale. E persino un’area dichiarata “non idonea” non significa che un impianto non possa essere realizzato. Possibile che nessuno abbia ritenuto necessario fermarsi, discutere e spiegare ai liguri che cosa si stava approvando?

Questa volta non c’è neppure la possibilità di dividersi secondo il solito schema.

Centrodestra contro centrosinistra. Maggioranza contro opposizione.

Hanno votato tutti insieme.

Il disegno di legge regionale n. 88 sulle cosiddette “aree idonee” per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili ha ottenuto l’unanimità.

E l’unanimità, quando si parla di una materia delicata come l’utilizzazione del territorio ligure, non è necessariamente una medaglia da appuntarsi al petto.

Può diventare anche una domanda.

Possibile che nessuno abbia avuto un dubbio?

Il testo aveva già ottenuto all’unanimità il parere di compatibilità della I Commissione il 28 settembre. Il documento ufficiale ricorda inoltre che era stato esaminato e approvato, sempre all’unanimità, dalla IV Commissione il 30 luglio.

Dunque non un incidente parlamentare.

Una convergenza politica completa.

La parola magica: “idonea”

Bisogna però leggere la legge, non fermarsi ai comunicati.

Perché è proprio leggendo le norme che cominciano le domande.

Un’“area idonea” è un’area nella quale è previsto “un iter accelerato e agevolato” per costruire ed esercire gli impianti a fonti rinnovabili e le relative infrastrutture.

Fin qui tutto chiaro.

Molto più interessante è scoprire che cosa significhi invece “area non idonea”.

Verrebbe spontaneo pensare: se un’area è dichiarata non idonea, lì l’impianto non si fa.

Sbagliato.

La legge dice espressamente che:

“l’inidoneità non comporta divieto di presentazione dell’istanza né di realizzazione dell’intervento”.

E questa non è una sfumatura linguistica.

È uno dei punti fondamentali per capire l’intero provvedimento.

Va detto, per correttezza, che questo meccanismo non nasce semplicemente da un’invenzione della Regione Liguria: la disciplina nazionale considera la non idoneità soprattutto nell’ambito del procedimento autorizzativo e non necessariamente come un divieto assoluto. Anche la giurisprudenza costituzionale ha sottolineato l’importanza della valutazione concreta del singolo progetto e del bilanciamento con la tutela del paesaggio e delle aree naturalistiche.

Ma proprio per questo sarebbe stato interessante ascoltare in Consiglio regionale una discussione politica approfondita.

Invece: unanimità.

Interesse pubblico prevalente

C’è poi un altro passaggio che merita di essere letto parola per parola.

La legge stabilisce che, nella ponderazione degli interessi e salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale, gli interventi per l’installazione degli impianti rinnovabili sono considerati “di interesse pubblico prevalente”, richiamando la normativa nazionale.

È certamente comprensibile l’esigenza nazionale ed europea di accelerare la produzione di energia rinnovabile.

Ma la Liguria non è una pianura sterminata.

È una regione stretta tra mare e montagna, densamente antropizzata sulla costa, ricca di crinali, boschi, piccoli borghi, aree agricole e paesaggi che costituiscono essi stessi una risorsa economica.

Lo riconosce persino Ripamonti, quando ricorda la particolare complessità morfologica della Liguria e la presenza di numerosi vincoli paesaggistici e ambientali.

Proprio per questo sarebbe stato legittimo aspettarsi qualche domanda in più.

Trecento metri possono essere tanti

Tra le ulteriori aree considerate idonee compaiono, a seconda delle condizioni previste dalla legge, aree agricole, perimetri delle aree di crisi industriale complessa, cave in esercizio e zone logistiche semplificate.

E non solo.

Per ogni tipologia di fonte vengono considerate anche le aree portuali, escluse quelle turistiche, le aree di pertinenza delle principali strade extraurbane fino a 300 metri, i suoli già impermeabilizzati e le aree prive di vincoli ambientali situate entro 300 metri dai punti di connessione alla rete elettrica, dalle cabine primarie e dalle stazioni elettriche esistenti.

Trecento metri, sulla carta, sembrano pochi.

In Liguria possono significare molto.

Ed è proprio quando si passa dalla norma astratta alla cartina geografica che sarebbe utile sapere esattamente quali porzioni di territorio potranno essere coinvolte.

E i Comuni? Possono aggiungere altre aree

C’è un altro passaggio tutt’altro che secondario.

La legge stabilisce che i Comuni possono definire ulteriori aree idonee per impianti eolici di medie e grandi dimensioni nel proprio territorio. Dopo aver approvato il provvedimento devono informare la Regione entro dieci giorni.

Ricordiamo che per la stessa legge un impianto eolico è classificato di grande taglia quando supera 1 MW.

Altro che dettaglio tecnico.

Qui si parla della possibilità di modificare concretamente il paesaggio dei territori.

Quando l’autorizzazione supera il piano urbanistico

Forse il passaggio politicamente più delicato è però l’articolo 5.

Per determinati impianti è prevista l’autorizzazione unica rilasciata dalle Province o dalla Città metropolitana.

E la legge stabilisce espressamente che:

“Il provvedimento di autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale”.

Non basta.

La stessa autorizzazione può comportare, previo assenso della struttura regionale competente, deroga alla disciplina degli atti di pianificazione territoriale previsti dalla legislazione regionale, in ragione della pubblica utilità e urgenza degli interventi.

Sono disposizioni inserite nel quadro della normativa nazionale sulle rinnovabili, certo.

Ma politicamente il problema rimane enorme: quanto pesa ancora la pianificazione del territorio rispetto all’obiettivo di accelerare gli impianti?

Era una domanda troppo scomoda da fare?

Le aree non idonee all’eolico? Le vedremo dopo

Ed ecco un’altra particolarità.

La legge sulle aree idonee viene approvata adesso.

Per la nuova individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti eolici, invece, bisognerà aspettare.

La Giunta avrà infatti 180 giorni dall’entrata in vigore della legge per approvare una proposta, che dovrà successivamente essere sottoposta al Consiglio regionale. Nel frattempo restano salve, nei limiti della compatibilità con le norme vigenti, le aree non idonee individuate dalla deliberazione regionale del 2009.

Insomma, una parte decisiva della fotografia arriverà dopo.

E anche questo avrebbe potuto suggerire prudenza.

Ripamonti festeggia. Ma l’opposizione?

L’assessore Paolo Ripamonti presenta il provvedimento come l’ultimo tassello della politica energetica regionale.

La sua impostazione è coerente con quanto sostiene da mesi: dopo l’approvazione del PEAR, la legge sulle aree idonee dovrebbe facilitare gli investimenti nelle rinnovabili e contribuire al raggiungimento degli obiettivi energetici regionali. Già il 21 settembre Ripamonti annunciava che la legge sarebbe arrivata in Consiglio a fine mese, sostenendo contemporaneamente la necessità del confronto con i territori.

È la posizione della Giunta.

Ed è perfettamente legittimo che la maggioranza la sostenga.

Ma l’opposizione che cosa ci sta a fare?

Non perché dovesse necessariamente votare contro.

Questo sarebbe un ragionamento altrettanto semplicistico.

Un’opposizione può anche votare una buona legge della maggioranza.

Ma davanti a un provvedimento che riguarda eolico, fotovoltaico, idroelettrico, geotermia, aree agricole, cave, porti, strade, pianificazione urbanistica e deroghe territoriali, sarebbe stato almeno interessante vedere emergere differenze, richieste di garanzie, dubbi, condizioni.

Invece il risultato politico che arriva ai cittadini è uno solo: tutti d’accordo.

E pensare che il primo testo era molto più rassicurante

C’è infine un elemento che rende ancora più interessante la vicenda.

Quando la Regione presentò il “pacchetto energia” nel novembre 2025, spiegò pubblicamente che il disegno di legge avrebbe individuato come non idonee le aree vincolate, i siti Natura 2000, le aree naturali protette e i parchi, le zone a elevato rischio di frana o idraulico e i siti UNESCO.

Il testo oggi approvato segue invece la nuova disciplina nazionale intervenuta successivamente e rimanda a un successivo provvedimento, entro 180 giorni, la proposta regionale sulle aree non idonee all’eolico.

Non significa automaticamente che quelle tutele siano scomparse: continuano a operare le normative ambientali, paesaggistiche e autorizzative applicabili.

Ma significa che il quadro è cambiato.

Ed era forse proprio questo cambiamento che meritava di essere spiegato pubblicamente con grande chiarezza.

La transizione ecologica non può diventare una parola magica

Essere favorevoli alle energie rinnovabili non significa necessariamente accettare qualunque impianto in qualunque luogo.

La vera questione è trovare un equilibrio fra produzione energetica, tutela ambientale, paesaggio, agricoltura e diritto delle comunità locali a conoscere ciò che accadrà sul proprio territorio.

La stessa Corte costituzionale ha ricordato nel 2026 che la disciplina nazionale oggi impone alle Regioni di individuare ulteriori aree idonee secondo i principi e gli obiettivi fissati dall’articolo 11-bis del decreto legislativo 190/2024.

Quindi sarebbe scorretto raccontare questa legge come se Regione Liguria avesse inventato da zero il sistema.

Ma sarebbe altrettanto sbagliato far passare un provvedimento di questa portata come una semplice pratica tecnica.

Perché la legge regionale compie delle scelte.

E quelle scelte meritano controllo politico.

Soprattutto in Liguria.

Soprattutto quando si parla di grandi impianti eolici.

Soprattutto quando l’esperienza insegna che una volta trasformato un crinale, un versante o un territorio, non basta una conferenza stampa per restituirlo com’era.

E allora rimane una domanda, forse la più semplice.

Possibile che su tutto questo, in Consiglio regionale, maggioranza e opposizione abbiano trovato soltanto una parola da dire?

Sì.

All’unanimità.

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1 thought on “Aree idonee, l’unanimità che dovrebbe preoccupare: in Regione nessuno ha avuto un dubbio?”

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