Loano e dintorni (9)
- <Cosa va e non va>
Ordinanza di demolizione: quale sarà l’esito finale?
Come si usa dire: “è un pesce piccolo”. A quando per “i pesci grossi”?
di Gilberto Costanza
Loano
– Non è usuale vedere all’Albo pretorio del Comune ordinanze di demolizione
conseguente a constatata violazione urbanistico edilizia emesse da Il Dirigente
del 3^ Settore – Gestione Territorio e Demanio – Servizio Edilizia Privata e
Urbanistica. Ecco quindi la pubblicazione (in parte) dell’Ordinanza n. 11279 del
21 luglio 2009:
Il Dirigente del 3^ Settore
Vista
la comunicazione di constatata violazione urbanistico edilizia redatta dal
personale del Comando della Polizia Municipale – prot. 30.016 del 28/09/2008 –
dalla quale risulta che presso l’immobile sito in Loano, in viale E. Toti n.
41/A, identificato catastalmente al mapp. 622 del Fg. 15, sono stati eseguiti
dei lavori, in parte in difformità rispetto alla concessione edilizia n. 403 del
12/11/1980 ed in parte in assenza di prescritta autorizzazione;
Accertato che:
- le opere consistono nella chiusura di corridoio coperto, già destinato ad area
di accesso al garage, tramite la posa in opera di portone in metallo e vetro con
relativa parte muraria ed alla realizzazione, all’interno di detta porzione di
immobile, di 3 vani (n. 1 bagno e n. 2 vani accessori); - il responsabile
dell’abuso risulta essere il sig. Lanza
Isidoro nato a … il …, residente in Loano – Viale E. Toti n. 41/D in qualità
di proprietario dell’unità all’epoca della realizzazione delle opere ed
esecuzione delle stesse;
Dato atto che:
- in data 18/08/2008 – prot. 25.658 i signori:
Lanza Isidoro e
Saulino Esterina entrambi residenti
in Loano – Viale E. Toti, 41/b, in qualità di proprietari all’epoca di
esecuzione degli interventi; Massari
Maurizio e Vicchiariello Donato
entrambi residenti in Leinì (TO) – Via Provana,
Considerato che
l’immobile di che trattasi ricade in zona: - ambito assoggettato dal P.T.C.P.,
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 26/02/1990, nel
regime di Assetto Insediativo ID MA; - zona B del vigente Strumento Urbanistico
Generale;
Ritenuto
prioritario l’interesse pubblico a procedere all’ingiunzione di demolizione
delle opere abusivamente realizzate e per le quali non è stata accertata la
conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e non in contrasto
con quella adottata sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al
momento della presentazione della domanda, al fine di preservare l’aspetto
urbanistico – edilizio della zona;
…………………………………….… Omissis ……..……………………………….
ORDINA
Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 56 della L.R. 16/08 ai sigg.ri:
Lanza Isidoro
e Saulino Esterina … , in qualità di
proprietari all’epoca di esecuzione degli interventi;
Massari Maurizio
e Vicchiariello Donato … , in
qualità di attuali proprietari dell’immobile;
di provvedere entro il termine di 90 (novanta) giorni, a decorrere dalla data di
notifica della presente ordinanza, alla
demolizione del bagno abusivamente realizzato, con l’eliminazione di qualsiasi
sanitario ed impianto in contrasto con la destinazione d’uso di lavanderia,
come prevista nel progetto allegato all’istanza di accertamento di conformità,
…………………………………….… Omissis ……..……………………………….
AVVERTE
- che il termine assegnato di 90 (novanta) giorni per la realizzazione della
demolizione del bagno potrà essere prorogato esclusivamente su istanza
dell’interessato da effettuarsi anteriormente alla scadenza di tale termine e
sulla base di una situazione d’obiettiva impossibilità non addebitabile agli
obbligati all’ esecuzione del presente provvedimento; - che trascorso
infruttuosamente il termine su indicato le opere saranno demolite a cura del
comune e a spese dei medesimi responsabili dell’ abuso;
…………………………………….… Omissis ……..……………………………….
DISPONE
1) che la presente venga notificata ai soggetti sopra identificati;
2) l’invio della stessa a:
- Procuratore della Repubblica, presso il Tribunale di Savona;
- Presidente della Provincia di Savona;
- Comando di Polizia Municipale;
AVVERTE
Che ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 avverso la presente ordinanza è
ammesso nel termine di 60 giorni (sessanta) dalla notifica della presente,
ricorso al T.A.R. Liguria, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 (centoventi) giorni dalla
notifica del presente atto.
Loano, 21 luglio 2009
IL Dirigente del 3^ Settore
F.to
Ing. Luciano Vicinanza
§§§§§
Abbiamo quasi integralmente pubblicato il testo dell’Ordinanza per dare la
possibilità ai lettori (ai cittadini) di conoscere le procedure che vengono
adottate nei confronti di chi compie violazioni urbanistico edilizia e valutare
quindi anche l’esito delle attività di controllo effettuate dagli organi
preposti.
Ciò non toglie che nascono non poche perplessità sulle procedure e sulle forme
di burocrazia attuate, dovute a norme di legge nazionali e regionali (per non
escludere variegate interpretazioni), che sono causa di un continuo malessere
nei comuni cittadini e loro tecnici di fiducia. I più sono ligi e attenti nel
rispetto delle leggi e auspicano che coloro che non le rispettano siano
perseguiti con estremo rigore, specialmente per le tante (troppe) violazioni
urbanistico edilizia che fanno molti operatori nel settore. Probabilmente
dovuto, innanzi tutto, per una forma di accondiscendenza da parte di
amministratori locali, provinciali e regionali nel recepire e fare propri
interessati pareri espressi da
validi ed esperti liberi professionisti, sia tecnici che legali (architetti,
ingegneri, geometri, agronomi, geologi, avvocati, ecc). Non ultimo, alcune
recenti leggi che, carenti di chiarezza anzi …, si prestano a diverse
interprestazioni. Le stesse sanzioni sono inadeguate nei confronti di chi,
consapevolmente e scientemente - fatti
bene “due conti” - decide di rischiare il verbale, l’ordinanza e la
sanzione. Per questi signori, comunque, vi è un sicuro ritorno economico per i
volumi realizzati in più. Il rischio di essere sanzionati oppure di subire
ordinanze di demolizione o ripristino è, fra l’altro, ridotto al minimo per la
cronica carenza dei controlli. Se
si tiene conto dei tanti cantieri edili aperti nell’arco di un anno in base agli
elenchi dei permessi di costruire rilasciati, non tralasciando le tantissime DIA
(quante nell’arco di un anno?), si evidenzia una media assai bassa di controlli
effettuati. Nel Comune di Loano in otto mesi i permessi di costruire rilasciati
sono stati 151 nel mentre i controlli effettuati sull’attività edilizia sono
stati solo 49. Da tener presente
che il termine dei lavori è previsto entro tre anni dalla data del rilascio del
permesso di costruire per cui si rende necessario da parte degli Organi preposti
ai controlli un maggior impegno, dovutamente e sistematicamente programmato
nell’arco dei tre anni. Gli attuali Amministratori sono d’accordo? Gli stessi
Responsabili di settore sono d’accordo? I più dei cittadini sono sicuramente
d’accordo, compresi tanti (con i loro tecnici) a cui è stato rilasciato permesso
di costruire o hanno presentato Dichiarazione
d’Inizio
Attività in quanto rispettosi delle
norme di attuazione del P.R.G. vigente. Loro,onestamente, non hanno
fatto i “due conti” che normalmente
fanno gli speculatori di professione, affiancati da liberi professionisti di
loro fiducia, che operano nel settore urbanistico edilizia.
Gilberto Costanza
e-mail: gilberto.costanza@alice.it