Loano e dintorni (9) - <Cosa va e non va>  

Ordinanza di demolizione: quale sarà l’esito finale?

Come si usa dire: “è un pesce piccolo”. A quando per “i pesci grossi”?

 

di Gilberto Costanza

 

Loano – Non è usuale vedere all’Albo pretorio del Comune ordinanze di demolizione conseguente a constatata violazione urbanistico edilizia emesse da Il Dirigente del 3^ Settore – Gestione Territorio e Demanio – Servizio Edilizia Privata e Urbanistica. Ecco quindi la pubblicazione (in parte) dell’Ordinanza n. 11279 del 21 luglio 2009:

Il Dirigente del 3^ Settore

Vista la comunicazione di constatata violazione urbanistico edilizia redatta dal personale del Comando della Polizia Municipale – prot. 30.016 del 28/09/2008 – dalla quale risulta che presso l’immobile sito in Loano, in viale E. Toti n. 41/A, identificato catastalmente al mapp. 622 del Fg. 15, sono stati eseguiti dei lavori, in parte in difformità rispetto alla concessione edilizia n. 403 del 12/11/1980 ed in parte in assenza di prescritta autorizzazione;

Accertato che: - le opere consistono nella chiusura di corridoio coperto, già destinato ad area di accesso al garage, tramite la posa in opera di portone in metallo e vetro con relativa parte muraria ed alla realizzazione, all’interno di detta porzione di immobile, di 3 vani (n. 1 bagno e n. 2 vani accessori); - il responsabile dell’abuso risulta essere il sig. Lanza Isidoro nato a … il …, residente in Loano – Viale E. Toti n. 41/D in qualità di proprietario dell’unità all’epoca della realizzazione delle opere ed esecuzione delle stesse;

Dato atto che: - in data 18/08/2008 – prot. 25.658 i signori: Lanza Isidoro e Saulino Esterina entrambi residenti in Loano – Viale E. Toti, 41/b, in qualità di proprietari all’epoca di esecuzione degli interventi; Massari Maurizio e Vicchiariello Donato entrambi residenti in Leinì (TO) – Via Provana, 49, in qualità di attuali proprietari dell’immobile; hanno presentato istanza per accertamento di conformità finalizzato al rilascio di Permesso di Costruire in sanatoria, ex art. 49 L.R. 16/08 per opere eseguite in parziale difformità dal titolo precedentemente autorizzato, consistenti nella ristrutturazione di porzione del piano seminterrato con destinazione originaria di corsia di accesso ai garage e trasformazione della stessa in garage con annessi locali ad uso ripostiglio, presso l’immobile sito in viale E. Toti, 41/a censito al Fg. 15 mapp. 622 sub. 23 N.C.E.U.; – In data 7/10/2008 – prot. 30.756 – veniva comunicato al Lanza Isidoro l’avvio del procedimento per l’emissione dei provvedimenti per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi come previsto dalla L.R. 6/06/2008, n. 16; - la Commissione Edilizia Comunale, nella seduta del 27/02/2009, ha espresso “parere favorevole a condizione che venga eliminato il bagno”, relativo alla suddetta istanza di accertamento di conformità; - che al momento è in corso di rilascio il permesso di costruire in sanatoria;

Considerato che l’immobile di che trattasi ricade in zona: - ambito assoggettato dal P.T.C.P., approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 26/02/1990, nel regime di Assetto Insediativo ID MA; - zona B del vigente Strumento Urbanistico Generale;

Ritenuto prioritario l’interesse pubblico a procedere all’ingiunzione di demolizione delle opere abusivamente realizzate e per le quali non è stata accertata la conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e non in contrasto con quella adottata sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda, al fine di preservare l’aspetto urbanistico – edilizio della zona;

…………………………………….… Omissis ……..……………………………….

ORDINA

Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 56 della L.R. 16/08 ai sigg.ri:

Lanza Isidoro e Saulino Esterina … , in qualità di proprietari all’epoca di esecuzione degli interventi;

Massari Maurizio e Vicchiariello Donato … , in qualità di attuali proprietari dell’immobile;

di provvedere entro il termine di 90 (novanta) giorni, a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza, alla demolizione del bagno abusivamente realizzato, con l’eliminazione di qualsiasi sanitario ed impianto in contrasto con la destinazione d’uso di lavanderia, come prevista nel progetto allegato all’istanza di accertamento di conformità,

…………………………………….… Omissis ……..……………………………….

AVVERTE

- che il termine assegnato di 90 (novanta) giorni per la realizzazione della demolizione del bagno potrà essere prorogato esclusivamente su istanza dell’interessato da effettuarsi anteriormente alla scadenza di tale termine e sulla base di una situazione d’obiettiva impossibilità non addebitabile agli obbligati all’ esecuzione del presente provvedimento; - che trascorso infruttuosamente il termine su indicato le opere saranno demolite a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell’ abuso;

…………………………………….… Omissis ……..……………………………….

DISPONE

1) che la presente venga notificata ai soggetti sopra identificati;

2) l’invio della stessa a:

- Procuratore della Repubblica, presso il Tribunale di Savona;

- Presidente della Provincia di Savona;

- Comando di Polizia Municipale;

AVVERTE

Che ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 avverso la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni (sessanta) dalla notifica della presente, ricorso al T.A.R. Liguria, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente atto.

Loano, 21 luglio 2009

IL Dirigente del 3^ Settore

F.to  Ing. Luciano Vicinanza

 

§§§§§

Abbiamo quasi integralmente pubblicato il testo dell’Ordinanza per dare la possibilità ai lettori (ai cittadini) di conoscere le procedure che vengono adottate nei confronti di chi compie violazioni urbanistico edilizia e valutare quindi anche l’esito delle attività di controllo effettuate dagli organi preposti.

Ciò non toglie che nascono non poche perplessità sulle procedure e sulle forme di burocrazia attuate, dovute a norme di legge nazionali e regionali (per non escludere variegate interpretazioni), che sono causa di un continuo malessere nei comuni cittadini e loro tecnici di fiducia. I più sono ligi e attenti nel rispetto delle leggi e auspicano che coloro che non le rispettano siano perseguiti con estremo rigore, specialmente per le tante (troppe) violazioni urbanistico edilizia che fanno molti operatori nel settore. Probabilmente dovuto, innanzi tutto, per una forma di accondiscendenza da parte di amministratori locali, provinciali e regionali nel recepire e fare propri interessati pareri espressi da validi ed esperti liberi professionisti, sia tecnici che legali (architetti, ingegneri, geometri, agronomi, geologi, avvocati, ecc). Non ultimo, alcune recenti leggi che, carenti di chiarezza anzi …, si prestano a diverse interprestazioni. Le stesse sanzioni sono inadeguate nei confronti di chi, consapevolmente e scientemente - fatti bene “due conti” - decide di rischiare il verbale, l’ordinanza e la sanzione. Per questi signori, comunque, vi è un sicuro ritorno economico per i volumi realizzati in più. Il rischio di essere sanzionati oppure di subire ordinanze di demolizione o ripristino è, fra l’altro, ridotto al minimo per la cronica carenza dei controlli.  Se si tiene conto dei tanti cantieri edili aperti nell’arco di un anno in base agli elenchi dei permessi di costruire rilasciati, non tralasciando le tantissime DIA (quante nell’arco di un anno?), si evidenzia una media assai bassa di controlli effettuati. Nel Comune di Loano in otto mesi i permessi di costruire rilasciati sono stati 151 nel mentre i controlli effettuati sull’attività edilizia sono stati  solo 49. Da tener presente che il termine dei lavori è previsto entro tre anni dalla data del rilascio del permesso di costruire per cui si rende necessario da parte degli Organi preposti ai controlli un maggior impegno, dovutamente e sistematicamente programmato nell’arco dei tre anni. Gli attuali Amministratori sono d’accordo? Gli stessi Responsabili di settore sono d’accordo? I più dei cittadini sono sicuramente d’accordo, compresi tanti (con i loro tecnici) a cui è stato rilasciato permesso di costruire o hanno presentato Dichiarazione d’Inizio Attività in quanto rispettosi delle norme di attuazione del P.R.G. vigente. Loro,onestamente, non hanno fatto i “due conti” che normalmente fanno gli speculatori di professione, affiancati da liberi professionisti di loro fiducia, che operano nel settore urbanistico edilizia.             

 

Gilberto Costanza

e-mail: gilberto.costanza@alice.it