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Sentenza
Enzo Di
Sciascio
23/10/2009 10.46.12
Luca
Morbelli
23/10/2009 10.00.40
23/10/2009
5
5
5
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la
Liguria
(Sezione Seconda)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
Enzo Di
Sciascio, Presidente
Davide
Ponte, Consigliere
Luca
Morbelli, Primo Referendario, Estensore
per
l'annullamento
previa
sospensione dell'efficacia,
della
deliberazione 2 settembre 2008 n. 65 con la quale il Consiglio comunale di
Ceriale ha disposto l’affidamento diretto a Servizi Ambientali s.p.a. del
servizio di distribuzione dell’acqua irrigua nel territorio comunale; -
della deliberazione della Giunta comunale di Ceriale 12 dicembre 2008 n. 204
avente ad oggetto specifiche in merito all’assegnazione alla Servizi
Ambientali s.p.a. della gestione del servizio dell’acquedotto irriguo, di
tutti gli atti antecedenti presupposti conseguenti o connessi, nonché per la
declaratoria di nullità invalidità, inefficacia del contratto di servizio
eventualmente stipulato, nonché per la condanna del Comune di Ceriale al
risarcimento del danno.
sul
ricorso numero di registro generale 1155 del 2008, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
I.L.C.E. s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentato e
difeso dagli avv. Piergiorgio Alberti, Annalisa Damele, con domicilio eletto
in Genova, via Corsica 2/11;
Comune
di Ceriale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. Mauro Vallerga, con domicilio eletto in Genova, via Dante 2/52;
Servizi
Ambientali s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentato e
difeso dagli avv. Marco Dugato, Paolo Marson, con domicilio eletto presso
Luigi Piscitelli in Genova, corso Saffi 7/2;
Visto
il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ceriale;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di Servizi Ambientali S.p.A.;
Viste
le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 01/10/2009 il dott. Luca Morbelli
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con
ricorso notificato il 2 dicembre 2008 al Comune di Ceriale e alla società
Servizi Ambientali s.p.a. e depositato il successivo 16 dicembre 2008 la
società ILCE s.p.a., ha
impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
la deliberazione 2 settembre 2008 n. 65 con la quale il Consiglio comunale
di Ceriale ha disposto l’affidamento diretto a Servizi Ambientali s.p.a. del
servizio di distribuzione dell’acqua irrigua nel territorio comunale.
Avverso
il provvedimento impugnato la ricorrente deduceva i seguenti motivi:
1)
violazione dell’art. 23 – bis l. 6 agosto 2008 n. 133, difetto di
istruttoria e di motivazione, in quanto la norma rubricata, entrata in
vigore prima dell’adozione del provvedimento impugnato, ha imposto
l’affidamento dei servizi pubblici locali tramite a gara e solo nel caso di
particolari situazioni locali di cui deve essere data adeguata motivazione
sulla base dei risultati di un’analisi di mercato, mentre nel caso di specie
l’affidamento diretto è avvenuto senza l’espletamento delle suddette
formalità;
2)
difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dell’art. 97
Costituzione, in quanto l’amministrazione comunale non avrebbe adeguatamente
motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti per ricorrere
all’affidamento in house;
3)
violazione dell’art. 113 d.lgs. 267/00, degli artt. 43, 49 e 86 del trattato
Ce e della direttiva 200/18/CE, in quanto la maggior parte del fatturato
della società servizi ambientali non sarebbe svolto a favore degli enti
controllanti;
4)
violazione dell’art. 113 d.lgs. 267/00, degli artt. 43, 49 e 86 del
trattato Ce e della direttiva 200/18/CE, sotto altro profilo, in quanto gli
enti controllanti non eserciterebbero su Servizi ambientali s.p.a. il
controlla analogo richiesto dalla norma.
La
ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento,
previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di
giudizio e la condanna al risarcimento del danno.
Si
costituivano in giudizio il Comune di Ceriale e Servizi ambientali s.p.a.
Con atto
notificato in data 20 aprile 2009 e depositato il successivo 22 aprile 2009
la ricorrente impugnava anche la deliberazione della Giunta comunale di
Ceriale 12 dicembre 2008 n. 204 avente ad oggetto specifiche in merito
all’assegnazione alla Servizi Ambientali s.p.a. della gestione del servizio
dell’acquedotto irriguo, riproponendo sostanzialmente le censure
precedentemente dedotte.
All’udienza pubblica dell’ 1 ottobre 2009 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Il
ricorso in esame è rivolto avverso la deliberazione 2 settembre 2008 n. 65
con la quale il Consiglio comunale di Ceriale ha disposto l’affidamento
diretto a Servizi Ambientali s.p.a. del servizio di distribuzione dell’acqua
irrigua nel territorio comunale, nonché avverso la deliberazione della
Giunta comunale di Ceriale 12 dicembre 2008 n. 204 avente ad oggetto
specifiche in merito all’assegnazione alla Servizi Ambientali s.p.a. della
gestione del servizio dell’acquedotto irriguo.
Il
ricorso è fondato.
L’art.
23 – bis l. 6 agosto 2008 n. 133, rubricato Servizi pubblici locali di
rilevanza economica, stabilisce: “1.
Le disposizioni del presente articolo disciplinano l’affidamento e la
gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione
della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione
dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera
prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla
gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di
garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità
dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai
sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione,
assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi
di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni
contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici
locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse
incompatibili. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, e dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale. Gli ambiti territoriali
minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46-bis sono determinati dal
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i
rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, tenendo anche
conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con
riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali. In
ogni caso l’ambito non può essere inferiore al territorio comunale. 2.
ll conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene,
in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma
costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica,
nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e
dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata
pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo
riconoscimento, proporzionalità. 3.
In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2,
per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche,
sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di
riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato,
l’affidamento può avvenire nel rispetto dei principi della disciplina
comunitaria. 4. Nei casi di cui
al comma 3, l’ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta,
motivandola in base ad un’analisi del mercato e contestualmente trasmettere
una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all’Autorità
garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del
settore, ove costituite, per l’espressione di un parere sui profili di
competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta
relazione. 5. Ferma restando la
proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a
soggetti privati. 6. E'
consentito l’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi
pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia
economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell’affidamento, unica
per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla
base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore. 7.
Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze
e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono
definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i
diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di
scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia
nell’espletamento dei servizi, nonché l’integrazione di servizi a domanda
debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento
della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti
gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale. 8.
Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera e), le concessioni
relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse
dall’evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31
dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell’ente
affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate ai sensi
del comma 3. 9. I soggetti
titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le
procedure competitive di cui al comma 2, nonché i soggetti cui è affidata la
gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali
degli enti locali, qualora separata dall’attività di erogazione dei servizi,
non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti
territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici
o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che
siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto
di cui al periodo precedente non si applica alle società quotate in mercati
regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali
possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l’affidamento,
mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico
servizio già a loro affidato. In ogni caso, entro la data del 31 dicembre
2010, per l’affidamento dei servizi si procede mediante procedura
competitiva ad evidenza pubblica. 10.
ll Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o
più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, al fine di: a)
prevedere l’assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi
pubblici locali al patto di stabilità interno e l’osservanza da parte delle
società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata
di procedure ad evidenza pubblica per l’acquisto di beni e servizi e
l’assunzione di personale; b)
prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di
cui all’articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero
di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi
pubblici locali in forma associata; c)
prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le
funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la
revisione della disciplina sulle incompatibilità; d)
armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai
diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via
generale per l’affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza
economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché
in materia di acqua; e)
disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il
limite massimo stabilito dall’ordinamento di ciascun settore per la
cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall’evidenza
pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del
progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui
al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti
di retti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni
proroga o rinnovo; f) prevedere
l’applicazione del principio di reciprocità ai fini dell’ammissione alle
gare di imprese estere; g)
limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e
razionalità economica, i casi di gestione in regime d’esclusiva dei servizi
pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione
di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le
garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale; h)
prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di
ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente
proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti; i)
disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di
proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del
servizio; l) prevedere adeguati
strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei
servizi; m) individuare
espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo. 11.
L’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, è abrogato nelle parti incompatibili con le
disposizioni di cui al presente articolo. 12.
Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
La
disposizione trascritta ha inciso sul quadro normativo relativo agli
affidamenti dei servizi pubblici locali stabilito dall’art. 113 d.lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
Nel
quadro normativo delineato dall’art. 113 d.lgs. 267/00 i modelli di
conferimento della gestione dei servizi pubblici locali (società di
capitali, società miste,
società in house) erano tra loro perfettamente alternativi ed equivalenti.
L’art.
23 – bis invece distingue tra modalità ordinarie di conferimento – la
procedura competitiva -
previste dal comma 2, e modalità in deroga, ammesse alle condizioni di cui
al comma 3, per le quali è richiesta una particolare procedura aggravata
descritta dal comma 4 dello stesso articolo.
Nel caso
di specie è agevole rilevare come, pur non essendo avvenuto un conferimento
ordinario secondo quanto stabilito dall’art. 23 – bis l. 133/08, non si sia
dato conto della sussistenza delle condizioni di cui al comma 3 e non si sia
seguito, da parte dell’amministrazione comunale, il procedimento di cui al
comma 4.
In
effetti, sul punto, non è contestata la non applicazione da parte
dell’amministrazione comunale, nel caso di specie dell’art. 23 – bis l.
133/08.
La
difesa del Comune di Ceriale e della società Servizi Ambientali, tuttavia,
sostiene l’inapplicabilità delle previsioni dell’art. 23 – bis
l. 133/08 alla fattispecie.
In
particolare si sostiene che, fino all’emanazione dei regolamenti previsti
dall’art. 23 – bis comma 10 l. 133/08, le norme contenute nell’articolo in
questione non troverebbero applicazione.
Da altro
punto di vista troverebbe applicazione al caso di specie la previsione di
cui all’ultimo comma dell’art. 23 – bis l. 133/08 che fa salve le procedure
di affidamento già avviate all’entrata in vigore della legge di conversione
del decreto legge.
Sotto il
primo profilo, se è pur vero che il riferimento all’art. 17, comma 2, l. 23
agosto 1988 n. 400, potrebbe indurre a ritenere che i regolamenti previsti
dall’art. 23 - bis,
comma 10, l. 133/08 siano regolamenti di delegificazione, con
conseguente abrogazione delle norme di legge al momento dell’entrata in
vigore dei regolamenti stessi, nondimeno l’ultimo periodo del primo comma
dell’art. 23 – bis prevede la generalizzata operatività delle norme e la
prevalenza delle stesse rispetto a quelle settoriali incompatibili.
Quindi,
ove anche si ritenesse che l’abrogazione delle norme preesistenti operasse
solo al momento dell’entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 10,
immediata sarebbe la sostituzione della nuova disciplina a quella
preesistente ove le due risultino incompatibili.
Simile
ordine di idee appare confermato dall’esame del comma 10 dell’art. 23 – bis
che individua le funzioni dei regolamenti. Questi ultimi avranno, tra le
altre, la funzione di individuare espressamente le norme abrogate (art. 23 –
bis comma 10 lett. m) l. 133/08 e di armonizzare la nuova disciplina a
quella di settore (art. 23 – bis comma 10 l. d) l. 133/08).
Ciò
depone ulteriormente nel senso della immediata precettività della norma.
Da altro
punto di vista la previsione di una norma transitoria, quella di cui al
comma 12, rende manifesta l’efficacia immediatamente precettiva della
disposizione in questione. Non avrebbe avuto senso prevedere esplicitamente
la salvezza delle procedure di affidamento già avviate all’entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto se il legislatore non avesse
ben chiara l’immediata vincolatitvità delle previsioni della norma.
Ciò
consente di escludere una postergazione dell’entrata in vigore della
disciplina di cui all’art. 23 – bis l. 133/08.
A
diverse conclusioni conduce l’esame della seconda eccezione.
Infatti
l’applicazione al caso di specie della deroga di cui all’art. 23 – bis u.c.
l. 133/08 appare condivisibile.
Occorre
precisare il significato della locuzione “procedure di affidamento già
avviate” che sono fatte salve dall’applicazione della nuova normativa.
In linea
di prima approssimazione l’utilizzo della locuzione procedure di affidamento
consente di ritenere che il legislatore abbia avuto come punto di
riferimento le procedure di gara, in cui il momento di discriminazione
rispetto alla disciplina applicabile in caso di ius superveniens è
costituito dalla pubblicazione del bando di gara (C.S. V 5 ottobre 2005 n.
5316), pubblicazione del bando di gara che cristallizza la disciplina
applicabile alla fattispecie.
L’esternazione della volontà della p.a. segna lo spartiacque tra le
discipline successivamente intervenute.
Nel caso
di specie, riguardante una società in house, dove manca il confronto
competitivo e quindi la gara, simili esiti devono essere opportunamente
meditati.
Al tal
riguardo può essere utile il riferimento all’elaborazione giurisprudenziale
relativa alla trattativa privata che si caratterizza per l’assenza di un
momento competitivo.
Sul
punto la giurisprudenza ha affermato che poiché nella procedura
dell'affidamento di un appalto pubblico a trattativa privata manca un bando
di gara in grado di creare aspettative giuridiche in capo a soggetti terzi,
è atto lesivo e, come tale, impugnabile quello che affida l'appalto stesso,
nella misura in cui esso conclude la procedura medesima, mentre non
possiedono siffatta autonoma lesività gli atti logicamente antecedenti e, in
particolare, il provvedimento con cui la p.a. procedente s'è determinata a
scegliere il modulo della trattativa privata, di per sè ancora inidoneo a
conformare negativamente la posizione di uno, piuttosto che d'un altro
imprenditore (C. S., sez. V, 10 maggio 1999, n. 546).
Deve,
quindi, ritenersi che la delibera di affidamento del servizio sia l’atto
conclusivo della procedura e non già quello di avvio della stessa.
Occorre,
inoltre, tenere presente l’art. 192 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che,
rubricato determinazioni a contrattare e relative procedure, stabilisce: “1.
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il
fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto,
la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 2. Si
applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione
europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano”.
Negli
enti locali l’avvio della procedura finalizzata alla stipula di un contratto
costituisce atto necessariamente formalizzato e come tale agevolmente
individuabile, con la conseguenza che tutti gli atti eventualmente
antecedenti posti in essere dall’organo competente, seppur finalizzati
all’adozione futura ed eventuale della determinazione a contrattare, si
situano al di fuori dell’ambito della procedura di conclusione del
contratto.
Nel caso
di specie la determinazione a contrattare può essere rinvenuta nella nota 16
luglio 2008 n. prot. 24305 di trasmissione al segretario comunale della
bozza di contratto di servizio.
Invero
la stessa contenendo il progetto del futuro contratto di servizio contiene
tutti gli elementi di cui alla previsione dell’art. 192 d.lgs. 267/00.
La
delibera 2 settembre 2008 poi si configura, rispetto a tale atto, come atto
di secondo grado, atto di approvazione di controllo di merito, in conformità
con la competenza consiliare limitata a gli atti di indirizzo.
In
conclusione la procedura in questione doveva già ritenersi avviata alla data
di entrata in vigore della legge 133/08 con conseguente esenzione
dall’operatività delle disposizioni dell’art. 23 – bis l.133/08.
La
deliberazione impugnata, tuttavia, si appalesa illegittima avuto riguardo al
difetto di motivazione dedotto con il secondo motivo.
Sul
punto la difesa delle resistenti si incentra su un assunto, di per sé non
errato, ma inapplicabile al caso di specie, secondo cui l’affidamento in
house, non costituendo deroga al trattato UE non necessiterebbe di
particolare motivazione, essendo a tal fine sufficiente dare conto della
sussistenza delle condizioni per ricorrere all’in house stesso.
La tesi
non appare persuasiva.
Invero
occorre rilevare come l’art. 113 d.lgs. 267/00 più volte modificato
configurasse come alternative le modalità di gestione dei servizi pubblici
locali con conseguente obbligo derivate dai principi generali dell’azione
amministrativa di operare una valutazione comparativa con adeguata
motivazione delle ragioni per le quali si è scelto di utilizzare una
modalità di gestione piuttosto che un’altra.
Il
Collegio non ignora l’orientamento della giurisprudenza amministrativa
secondo la quale la necessità della motivazione sussisterebbe solo in
presenza di affidamento del servizio a terzi (Tar Sardegna 21.12.2007 n.
2407, Tar. Emilia - Romagna - Bologna, sez. I, 13.7.1998, n° 271, nonché,
seppur con riferimento ad affidamenti in favore di aziende speciali, Cons.
Stato, V Sez., 8/3/2005 n°931 e 4/4/2002 n° 1874), tuttavia, ritiene che,
nel caso di specie, l’obbligo di una valutazione comparativa e della
conseguente motivazione derivi in maniera puntuale dalle disposizioni
statutarie.
A tal
riguardo si impongono due precisazioni preliminari.
Da un
primo punto di vista le norme statutarie si impongono al giudice in forza
del principio iura novit curia (Cass. Sez. I 29 agosto 2006 n. 18661).
Da altro
punto di vista, ai fini dell'individuazione dei motivi di ricorso, non è
rilevante l'omessa indicazione delle norme violate (C. S., sez. IV, 25 marzo
1996 , n. 391).
Ciò
premesso l’art. 42, comma 2, dello Statuto del Comune di Ceriale stabilisce
che: “la scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve
essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di
gestione previste dalla legge e dal presente Statuto”. Il successivo comma 3
stabilisce: “per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la gestione
deve avvenire tra affidamento in concessione costituzione di aziende, di
consorzio o di società”.
Dalle
previsioni statutarie trascritte deriva un obbligo di valutazione
comparativa particolarmente pregnante che, relativamente ai servizi aventi
natura imprenditoriale, deve avere per oggetto anche l’affidamento in
concessione cioè l’affidamento a soggetti terzi.
In altre
parole lo Statuto codifica una norma di buona amministrazione secondo cui,
relativamente ai servizi di natura imprenditoriale, impone, nell’affidare un
servizio di rilevanza economica, di valutare la convenienza di utilizzare il
ricorso al mercato.
Né può
sostenersi che, avendo la società servizi ambientali s.p.a. natura di
società per azioni, soddisferebbe di per sé il requisito dello statuto posto
che occorre valutare non già la forma giuridica ma il connotato effettivo di
imprenditorialità.
Né
ancora può sostenersi che la scelta sia stata effettuata una volta per tutte
mediante l’adesione del Comune di Ceriale al consorzio da cui è derivata la
società Servizi Ambientali s.p.a., atteso che la valutazione comparativa
richiesta dallo statuto deve, pena la sua inattendibilità, essere attuale e
specifica, riferita cioè al singolo servizio pubblico del cui affidamento si
tratta e nel momento in cui tale affidamento avviene.
Chiarito, quindi, che lo Statuto impone la valutazione comparativa è
evidente che la motivazione del provvedimento non può limitarsi a dare conto
della scelta di un modello piuttosto che di un altro ma deve spingersi ad
evidenziare le ragioni per le quali un modello è stato ritenuto migliore
degli altri astrattamente percorribili.
In
sostanza non è sufficiente affermare che una modalità è soddisfacente ma è
necessario evidenziare le ragioni per le quali tale modalità è maggiormente
soddisfacente rispetto alle altre astrattamente previste.
Da
questo punto di vista la motivazione della deliberazione 2 settembre 2008
non è sufficiente.
La
stessa, infatti, si limita a dare conto della sussistenza delle condizioni
per l’affidamento in house senza specificare le ragioni per le quali
l’affidamento in house sarebbe preferibile rispetto alle altre modalità.
Si
afferma, infatti, nella motivazione della deliberazione impugnata:
“l’obiettivo sostanziale di tale decisione è quello di poter incrementare la
snellezza operativa della struttura e quindi conseguire una maggiore
economicità a vantaggio dei cittadini”. Si afferma, ancora, che la società
servizi ambientali s.p.a. sarebbe affidataria della gestione della rete
fognaria.
Si
tratta di motivazioni che quando non contraddittorie, la snellezza operativa
appare, secondo un criterio di normalità, carattere proprio maggiormente
delle strutture private finalizzate alla massimizzazione del profitto e
dall’abbattimento dei costi che non delle strutture pubbliche, appare
inconferente rispetto al paradigma motivazionale imposto dallo statuto.
La
delibera impugnata, pertanto, si appalesa illegittima sotto i rubricati
profili.
Con
motivi aggiunti è stata impugnata la deliberazione della Giunta comunale di
Ceriale 12 dicembre 2008 n. 204 avente ad oggetto specifiche in merito
all’assegnazione alla Servizi Ambientali s.p.a. della gestione del servizio
dell’acquedotto irriguo.
Le
eccezioni di tardività sollevate rispetto all’impugnativa per motivi
aggiunti non paiono persuasive.
Da un
primo punto di vista si sostiene la tardività con riferimento alla
pubblicazione della deliberazione all’albo pretorio del Comune di Ceriale.
Da altro
punto di vista si sostiene la tardività della notifica in quanto la stessa
sarebbe pervenuta successivamente alla scadenza del termine per la
proposizione di impugnazione in aggiunzione tenuto conto della circostanza
che, essendo stati i motivi aggiunti notificati direttamente dal legale non
potrebbe applicarsi il disposto della norma che consente la perfezione della
notificazione al momento della consegna all’ufficiale giudiziario.
Sul
punto è necessario osservare che la deliberazione in questione è stata
depositata in giudizio in data 20 marzo 2009 mentre i motivi aggiunti,
notificati dall’avvocato della ricorrente ai sensi della legge 53/94, sono
stati consegnati all’ufficiale postale in data 20 aprile 2009.
Nessuna
delle due tesi appare condivisibile.
Per
quanto attiene alla pubblicazione all’albo pretorio è sufficiente rilevare
come la ricorrente fosse già costituita in giudizio al momento dell’adozione
della deliberazione che si configura come una sorta di sanatoria della
delibera precedentemente impugnata o comunque si pone rispetto a
quest’ultima come atto di secondo grado. Ne consegue che la conoscenza della
stessa da parte della ricorrente non poteva soggiacere alla presunzione
generale ma la deliberazione in questione doveva essere fatta oggetto di
apposita comunicazione alla ricorrente, trattandosi di soggetto inciso
direttamente, ancorché non menzionato nell’atto.
In
difetto deve ritenersi la deliberazione conosciuta al momento del deposito
in giudizio.
Per
quanto riguarda la seconda eccezione il Collegio ritiene di aderire
all’orientamento maggioritario (C.S., V 9.3.2009 n. 1365, TAR Veneto, II,
11.9.2009 n. 2393, TAR Lazio, Roma, III ter, 15.7.2009 n. 7006) secondo cui
per il notificante la notificazione si perfeziona al momento della consegna
all’ufficiale postale.
Invero
le ragioni che sono alla base della scissione soggettiva dell’efficacia
della notificazione espressa dal giudice delle leggi e poi recepite dal
legislatore ordinario appaiono applicabili anche all’ipotesi di cui si
tratta.
Nel
merito le censure dedotte con i motivi aggiunti sono fondate.
Con tale
deliberazione è stato disposto che: “1) ad opera dei funzionari competenti e
in collegamento con la società in house sia avviata l’analisi tecnica ed
economica volta ad illustrare le sussistenti caratteristiche economiche,
sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto di riferimento di cui in
premessa; 2) appena intervenuto l’obbligo legislativo sia adottata la
delibera con adeguata motivazione; 3) che sia inviata all’Autorità garante
della concorrenza e del mercato la relazione prevista dalla disciplina
entrante secondo lo schema dalla stessa adottato in data 16 ottobre scorso”.
Si
tratta all’evidenza di una deliberazione tesa a convalidare, o comunque a
sanare le illegittimità della precedente delibera, sul presupposto, peraltro
erroneo, della successiva entrata in vigore della disciplina di cui all’art.
23 – bis l. 133/08.
In
particolare appare fondata la censura di illegittimità derivata della
delibera impugnata con motivi aggiunti 12 dicembre 2008 n. 204
dall’illegittimità di quella precedente 2 settembre 2008 n. 65.
La
deliberazione 12 dicembre 2008 n. 204, infatti, trova il suo presupposto
nella deliberazione 2 settembre 2008 n. 65.
E’
evidente, pertanto, che i vizi che inficiano la precedente si estendano per
derivazione a quella successiva.
Deve
essere dichiarata inammissibile la domanda di annullamento della
deliberazione di costituzione della società Servizi Ambientali s.p.a. e di
approvazione del relativo statuto, attesa la mancata evocazione in giudizio
dei relativi enti consorziati.
Deve
essere dichiarata inammissibile la domanda di statuizione sul contratto di
servizio atteso l’orientamento della Cassazione (SS.UU. 28 dicembre 27169) e
del Consiglio di Stato (C.S. a.p. 30 luglio 2008 n. 9).
La
domanda risarcitoria deve essere respinta per difetto di prova in ordine
alla sussistenza del danno lamentato dalla ricorrente, non precludendo
l’annullamento delle deliberazioni impugnate un nuovo affidamento del
servizio all’odierna affidataria previa osservanza delle condizioni
e dei moduli procedurali di cui all’art. 23 – bis l. 133/08.
Sussistono giusti motivi attesa la soccombenza parziale per disporre la
compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Seconda,
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e gli
accessivi motivi aggiunti e per l’effetto annulla la deliberazione 2
settembre 2008 n. 65 con la quale il Consiglio comunale di Ceriale ha
disposto l’affidamento diretto a Servizi Ambientali s.p.a. del servizio di
distribuzione dell’acqua irrigua nel territorio comunale, nonché la
deliberazione della Giunta comunale di Ceriale 12 dicembre 2008 n. 204
avente ad oggetto specifiche in merito all’assegnazione alla Servizi
Ambientali s.p.a. della gestione del servizio dell’acquedotto irriguo.
Dichiara
inammissibile la domanda di annullamento della deliberazione di costituzione
della società Servizi Ambientali s.p.a. e di approvazione del relativo
statuto.
Dichiara
inammissibile la domanda di nullità/inefficacia del contratto di servizio
tra Servizi Ambientali s.p.a. e il Comune di Ceriale.
Respinge
la domanda risarcitoria.
Spese
compensate.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 01/10/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
IL
PRESIDENTE
L'ESTENSORE
IL
SEGRETARIO