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Sentenza
Enzo Di Sciascio
22/10/2009 16.54.41
Antonio Bianchi
22/10/2009 16.45.05
22/10/2009
5
5
5
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Enzo Di Sciascio, Presidente
Antonio Bianchi,
Consigliere, Estensore
Angelo Vitali, Primo
Referendario
per l'annullamento
previa sospensione
dell'efficacia,
del decreto dirigenziale n.
942 del 27 aprile 2009, emesso dalla Regione Liguria, con il quale è stata
disposta l'aggiudicazione definitiva, a favore della controinteressata
A.T.I. Euro & Promos Group - Cooperatrice della gara per l'affidamento
triennale del servizio di pulizia dei locali occupati dalle strutture
dipendenti dalla Giunta regionale.
Sul ricorso numero di
registro generale 653 del 2009, proposto da:
Societa' Servizi e Sistemi
srl, rappresentato e difeso dagli avv. Ilaria Deluigi, Francesco Massa, con
domicilio eletto presso Francesco Massa in Genova, via Roma 11/1;
Regione Liguria,
rappresentato e difeso dagli avv. Gigliola Benghi, Luigi Cocchi, con
domicilio eletto presso Luigi Cocchi in Genova, via Macaggi 21/5 - 8;
Euro & Promos Group soc.
coop. p.a., rappresentato e difeso dagli avv. Raffaella Arcangeli, Giovanni
Bormioli, Angelo Piazza, con domicilio eletto presso Giovanni Bormioli in
Genova, p.zza Dante 9/14;
Coopservice scrl, Cns -
Consorzio Nazionale Servizi;
Visto il ricorso con i
relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione
in giudizio della Regione Liguria;
Visto l'atto di costituzione
in giudizio di Euro & Promos Group soc. coop. p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 1 ottobre 2009 il dott. Antonio Bianchi e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in
fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La Regione Liguria ha indetto
una procedura ristretta per l’affidamento di durata triennale del servizio
di pulizia dei locali occupati dalle strutture dipendenti dalla
Giunta Regionale, per importo a base di gara di euro 2.760.000,00 IVA
inclusa.
Il bando è stato pubblicato
il 13 giugno 2007 le domande di partecipazione dovevano essere presentate
entro il 13 luglio 2007.
La ricorrente, impresa
specializzata nel settore, ha presentato istanza di partecipazione ed è
stata invitata, insieme ad altri, a presentare offerta.
Con lettera d’invito in data
31 luglio 2007 è stato fissato alle ore 12 del 10 settembre 2007 il termine
per la presentazione delle offerte.
Servizi e Sistemi ha
presentato, al pari degli altri concorrenti la propria offerta nel settembre
2007.
Soltanto con lettera 28
aprile 2009 del Responsabile del Procedimento, è stata comunicata a Servizi
e Sistemi l’avvenuta aggiudicazione definitiva della gara in questione
disposta con DD n. 942 del 27 aprile 2009.
Ritenendo illegittima tale
determinazione l’istante, con il ricorso in epigrafe ha adito questo TAR
chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
A) Illegittimità della
procedura di gara.
1. Violazione e falsa
applicazione del principio di continuità e di concentrazione della gara e
dei principio di custodia e segretezza delle offerte. Violazione e falsa
applicazione delle norme e dei principi in materia di trattamenti salariali
minimi inderogabili e di adeguatezza del costo del lavoro. Violazione e
falsa applicazione degli artt. 86 e 87, commi 2, 3 e 89, comma 3 D.Lgs.vo
163/2006. Violazione degli artt. 3, 35, 41 e 97 Cost.. Violazione e falsa
applicazione del D.M. 25 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della
Salute e delle politiche Sociali. Eccesso di potere per illogicità e
irragionevolezza. Manifesta ingiustizia. Difetto di istruttoria e di
motivazione. Difetto del presupposto legittimante.
Come s’è detto in premesse,
tra la pubblicazione del bando e l’aggiudicazione della gara sono decorsi
due anni.
Le sedute di gara si sono
snodate, incomprensibilmente, in un arco di tempo straordinariamente lungo,
in palese contrasto con il principio di continuità e concentrazione della
gara.
Non risultano, inoltre idonee
misure per garantire la custodia e la segretezza delle offerte e dei plichi
dei concorrenti che sono giaciuti aperti per quasi due anni prima di
giungere alla conclusione del procedimento, senza indicare affatto le misure
adottate per garantire la segretezza della custodia, in palese contrasto
coni principi costantemente ribaditi al riguardo dalla giurisprudenza.
2. Violazione e falsa
applicazione dell’art. 84 del D.Lgs.vo 163/2006. Difetto del presupposto
legittimante. Difetto di istruttoria e di motivazione.
La Commissione di gara è
composta di soli quattro componenti, in palese violazione dell’art. 84 del
D.Lgs. 163/2006 che prescrive
che i componenti debbano essere dispari.
Non è dato comprendere,
inoltre, come i prescelti possano
qualificarsi esperti nello specifico settore degli appalti di
pulizia.
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 84 D.Lgs.vo 163/2006 e del DPCM 13 marzo 1999 n. 117. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dei principi in materia di trasparenza, collegialità , imparzialità e buon andamento dell’operato della Commissione di Gara. Violazione del principio di segretezza, intangibilità e non conoscibilità delle offerte. Violazione dei principi di logicità, proporzionalità, efficienza e ragionevolezza dell’azione della P.A.. Violazione e falsa applicazione del bando della lettera – invito e della
lex specialis
di gara. Contraddittorietà estrinseca tra le risultanze dei verbali di gara. Violazione e falsa applicazione dell’art. 48 D.Lgs. 163/2006. Violazione delle norme e dei principi in materia di verifica di anomalia. Violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 87 ed 88 D.Lgs.vo 163/2006.
L’art. 83 D.Lgs.vo 163/2006
ha escluso che la Commissione giudicatrice possa integrare i criteri di
valutazione delle offerte o anche precisarli mediante l’individuazione di
sub-criteri.
Nel caso in esame le
prescrizioni normative sono state violate.
Il bando e la
lex specialis
di gara non hanno avuto il grado di specificità e di garanzia imposto dalla enorme citate, né è stata fatta applicazione dei DPCM 117/1999.
4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 84 D.Lgs.vo 163/2006 e del DPCM 13 marzo 1999 n. 117. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dei principi in materia di trasparenza, collegialità, imparzialità e buon andamento dell’operato della Commissione di Gara. Violazione del principio di segretezza, intangibilità e non conoscibilità delle offerte. Violazione dei principi di logicità, proporzionalità, efficienza e ragionevolezza dell’azione della P.A.. Violazione e falsa applicazione del bando, della lettera – invito e della
lex specialis
di gara. Contraddittorietà estrinseca tra le risultanze dei verbali di gara. Violazione delle norme e dei principi in materia di verifica di anomalia. Violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 87 ed 88 D.Lgs.vo 163/2006.
Violazione del CCNL delle
imprese di pulizia. Violazione dell’art. 8 del Capitolato Speciale di gara.
Ad integrazione di quanto già
dedotto con il 3° motivo di censura ulteriormente il procedimento di
verifica di anomalia , in quanto gravemente viziato sotto il profilo formale
e sostanziale.
B) Illegittimità
dell’aggiudicazione definitiva.
5. Illegittimità propria e
derivata dai vizi in precedenza dedotti.
Le censure in precedenza
dedotte, inficiano, in via propria e derivata, il provvedimento di
aggiudicazione definitiva, al quale sono formalmente estese.
6. Illegittimità propria: violazione e falsa applicazione degli artt. 34, comma 2, 37, 41 e 38 D.Lgs.vo 163/2006. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.. Difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento di fatti decisivi. Ingiustizia grave e manifesta. Violazione del principio di imparzialità della stazione appaltante e di
par condicio
dei concorrenti.
Oltre all’intera gara anche
la candidatura dell’ATI aggiudicatrice è afflitta da gravissimi aspetti di
illegittimità.
La mandante Coopservice,
infatti, ha presentato la propria candidatura in qualità di membro della
costituenda ATI con la Euro € Promos Group.
Sennonché Coopservice fa
parte, in qualità di consorziata, del consorzio CNS che ha presentato
anch’esso autonoma offerta nella stessa gara.
La situazione contrasta con
le norme rubricate.
7. Violazione e falsa applicazione del bando di gara e dei relativi allegati e della
lex specialis
di gara. Violazione degli artt. 46 e 49 D.Lgs.vo 163/2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti ed illogicità manifesta. Violazione e falsa applicazione dell’art. 43 D.Lgs.vo 163/2006 e della
lex specialis
di gara, ed in particolare della lett. N della scheda costituente la domanda di partecipazione.
La Soc. Euro & Promos in ogni
caso avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.
Dall’esame degli atti, si
evince che essa difetta dei
requisiti dichiarati come già dedotto sopra con il 5° motivo: inoltre emerge
la presenza di dichiarazioni non veritiere e non conformi a quanto richiesto
dal bando.
Conclude l’istante, chiedendo
l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio
la Regione Liguria intimata la quale, con memoria nei termini, ha contestato
la fondatezza del ricorso chiederne il rigetto.
Si è altresì costituita in
giudizio la controinteressata Soc. Coop. Euro & Promos Group, la quale ha
parimenti contestato la fondatezza del gravame chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 1°
ottobre 2009, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato sotto
l’assorbente profilo della violazione del principio di custodia e segretezza
delle offerte, dedotto con il primo mezzo di gravame.
1.1 Come esposto nella
narrativa in fatto, la procedura concorsuale per cui è causa si è sviluppata
in un arco temporale di circa due anni ed i lavori della commissione di sono
protratti per circa quindici mesi, a volte con lunghi periodi di intervallo
tra una seduta e l’altra.
A fronte della particolare
lunghezza e complessità di un
siffatto procedimento, peraltro, dagli atti di gara non emerge che la
stazione appaltante abbia adottato idonee misure per garantire la custodia e
la segretezza delle offerte presentate dai concorrenti, le quali pertanto
sono giaciute per tutto il periodo sopra specificato senza alcuna formale
certezza in ordine alla loro integrità.
Come risulta dal relativo
verbale, infatti, nella seduta del 19 novembre 2007 la Commissione ha aperto
non solo i plichi contenenti la documentazione richiesta per poter
partecipare alla gara, ma anche le buste contenenti le offerte tecniche
presentate dai concorrenti, limitandosi
in fine di seduta a dare “atto che tutta la documentazione di gara
unitamente alle offerte presentate dai concorrenti verrà custodita presso i
locali del Settore Amministrazione Generale”.
Non v’è dubbio alcuno,
pertanto, come tale generica formula non soddisfi minimamente lo specifico
obbligo di custodia e segretezza delle offerte, posto a ineludibile presidio
del buon andamento di qualsivoglia gara d’appalto.
Anzi, a ben vedere, la stessa
risulta finanche contrastante con il richiamato obbligo.
Per un verso, infatti, non
viene assicurato che i plichi ed in particolare le buste contenenti
l’offerta tecnica, siano stati idoneamente risigillati (o quanto meno
adeguatamente richiusi) al fine di evitare qualsiasi manomissione degli
stessi.
Per altro verso, non viene
individuato alcun soggetto responsabile della custodia dei plichi né un
semplice consegnatario degli stessi, di guisa che non è dato comprendere chi
materialmente abbia custodito o comunque detenuto le offerte tecniche dei
concorrenti, peraltro aperte e come tali agevolmente manomissibili.
Da ultimo, viene dato atto in
modo del tutto generico ed atecnico (ciò che maggiormente colpisce attesa la
natura squisitamente tecnica della Commissione), che i plichi verranno
custoditi “presso i locali del Settore Amministrazione Generale”, di guisa
che non è dato neppure di comprendere presso quale Ufficio siano state
custodite le offerte né, tanto meno, con quali specifiche modalità atte a
garantirne la integrità.
Né, peraltro, l’integrità
dei plichi in questione è stata formalmente accertata dalla
Commissione al successivo momento dello specifico esame delle offerte
tecniche presentate dai concorrenti.
Come risulta dal relativo
verbale, infatti, nella seduta del 3 giugno 2008 la Commissione “inizia ad
esaminare la prima offerta presentata …………… e ad attribuire i relativi
punteggi”, senza spendere una parola in ordine alle modalità di custodia
dell’offerta stessa e, quel che più conta, in ordine alla sua integrità.
Tanto premesso, non v’è
dubbio che nella specie risulti violato lo specifico obbligo di custodia e
segretezza delle offerte che, come già precisato, è posto ad ineludibile
presidio del principio costituzionale del buon andamento e dell’imparzialità
dell’azione della P.A. e che quindi l’impugnata determinazione si appalesi
sotto questo profilo illegittima.
Né in proposito può
soccorrere la recente statuizione della sesta sezione del Consiglio di Stato
invocata dall’amministrazione resistente, secondo cui la mancata
verbalizzazione delle modalità di conservazione dei plichi contenenti le
offerte non è di per sé circostanza idonea ad invalidare l’attività della
Commissione ove il ricorrente non abbia fornito elementi che facciano
dubitare di una corretta conservazione (cfr. Sez. VI, 05/12/2008, n. 6038).
In primo luogo, infatti, tale
orientamento è del tutto isolato, risultando viceversa assolutamente
prevalente quello di segno opposto (a cui il Collegio ritiene di dover
aderire) secondo il quale l’omessa menzione delle cautele adottate per
assicurare la custodia e la segretezza delle offerte determina
l’illegittimità delle operazioni effettuate, illegittimità che non può
essere superata dalla considerazione che non si sia concretamente verificata
alcuna manomissione dei plichi contenenti le buste, atteso che la tutela
giuridica dell’interesse pubblico al corretto svolgimento delle procedure
concorsuali, secondo il principio di cui all’art. 97 della Costituzione,
deve essere assicurato in astratto e preventivamente e non può essere
considerata soddisfatta sulla base del mancato verificarsi di eventi dannosi
(cfr in termini e per tutte Cons. Stato, Sez. V, 6
marzo 2006, n. 1068).
In secondo luogo, e ciò che è
dirimente per i fini considerati, nel caso di specie risulta dagli stessi
verbali della Commissione che le buste contenenti le offerte tecniche:
-sono state aperte nella
seduta del 19 novembre 2007, senza essere successivamente risigillate o
comunque adeguatamente richiuse;
-alla fine della seduta non
sono state formalmente affidate in custodia o comunque consegnate in
detenzione ad alcun
funzionario;
-sempre alla fine della
seduta non sono state depositate in uno specifico Ufficio
dell’amministrazione nè custodite con idonee modalità, ma vagamente
dislocate presso non meglio precisati “locali del Settore Amministrativo
Generale”;
-al momento della loro
valutazione, avvenuta a ben sette mesi di distanza, non ne è stata
minimamente accertata l’integrità, nonostante l’assenza di formali ed idonee
misure preventive atte ad assicurarne “medio tempore” la custodia e la
segretezza.
Non v’è chi non veda,
pertanto, come nel caso di specie siano gli stessi verbali della Commissione
a far più che seriamente dubitare della corretta conservazione delle offerte
e della loro integrità durante le varie fasi della procedura concorsuale,
senza alcuna necessità che il ricorrente fornisca ulteriori elementi al
riguardo.
2. Per le ragioni esposte il
ricorso è fondato e và accolto, potendo ogni ulteriore censura dedotta
restare assorbita.
Sussistono, tuttavia,
giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti
delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Liguria, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe
e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella
camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2009 con l'intervento dei
Magistrati:
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
IL SEGRETARIO