Spettabile redazione di Uomini Liberi,
sono un residente del comune di Albissola Marina e con questa mia vorrei esprimere il mio stupore, condiviso da molti altri cittadini, per le querelle che avvengono intorno al progetto del porticciolo della Margonara da parte degli amministratori del Comune di Savona.
Se uno osserva il progetto noterà che lo sviluppo del porticciolo ricade quasi interamente nel territorio di Albissola M. soprattutto per quanto riguarda la tanta discussa torre. Per questo i comuni cittadini non comprendono il perché esclusivamente Savona si ponga il problema se fare o non fare il porticciolo (ripeto la gran parte delle cubature sembrerebbero poste sotto la giurisdizione di Marina).
Forse ha ragione l’Avv. Baiardo affermare nel suo comunicato che Sv è come la volpe e l’uva, forse si sono accorti che non spetta a loro decidere per gli altri.
A questo punto vorrei fare notare un altro problema che il porticciolo creerà ai cittadini Italiani e che nessuno degli amministratori, sia di Savona che di Albissola, ne ha mai parlato pubblicamente, e cioè il previsto trasferimento (anche se si dice provvisoriamente) dello stabilimento balneare Madonetta dalla sede attuale, alla spiaggia libera a fianco della libera attrezzata le Vele di albissola M. (richiesta dell’Autorità Portuale), anche se, a onor del vero, oggi Lunedì 19 Ott. 09 al consiglio comunale di Albissola M. vi è un ordine del giorno – Demanio Marittimo Legge Reg. 22 del 04 Lug. 08, adeguamento progetto amministrativo di utilizzo delle aree demaniali N.B.
La legge 22 prevede che i Comuni Liguri mettano a disposizione della popolazione una percentuale minima pari al 40% (percento) del fronte totale delle aree balneabili.
Stralcio della Legge Regionale 22
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LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2008 N. 22
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28
aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle
funzioni in materia di difesa della costa,
ripascimento degli arenili, protezione e
osservazione dell’ambiente marino e costiero,
demanio marittimo e porti).
Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.
…………..
(Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime)
1. Il Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime di cui
all’articolo 10 comma 1, lettera
c), da redigere obbligatoriamente a cura di ogni Comune costiero, in attuazione
del PUD, è
finalizzato principalmente a garantire un equilibrato rapporto tra aree libere
ed aree in concessione,
la qualificazione delle strutture balneari ai fini di una migliore offerta
turistico-ricreativa,
una miglior fruizione dell’arenile da parte del pubblico e la minore occupazione
con strutture permanenti.
Tale Progetto, una volta adottato dal Comune, previa consultazione con le
Associazioni
di categoria, è trasmesso alla Regione per l’acquisizione del nullaosta
demaniale di cui all’articolo
8, comma 1, lettera b) bis.
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2. I Comuni sprovvisti del Progetto di utilizzo comunale, in attesa di dotarsi
di tale Progetto, non
possono rilasciare concessioni su aree libere, beneficiare di contributi
regionali che interessino le
aree demaniali marittime, nè autorizzare interventi sulle stesse aree che
eccedano l’ordinaria
manutenzione.
3. Il Progetto di utilizzo, esteso a tutte le aree demaniali marittime, deve
garantire:
a) una percentuale minima di aree balneabili libere e libere attrezzate pari al
40 per cento del
fronte totale delle aree balneabili di cui almeno la metà libere; qualora la
percentuale delle
spiagge libere e libere attrezzate sia, allo stato, superiore alla percentuale
del 40 per cento, il
Progetto può prevederne una parziale riduzione al fine di migliorare la
fruizione complessiva
del litorale balneabile; qualora la suddetta percentuale minima non sia
raggiungibile in quanto
sussistono concessioni demaniali già rilasciate, il Comune non può rilasciare
nuove concessioni
demaniali marittime in tutto il territorio comunale;
b) la predisposizione di percorsi per l’accesso pubblico alla fascia di libero
transito e al mare indicativamente
ogni 200 metri di fronte mare; fino alla realizzazione di tali percorsi,
l’accesso
pubblico alla fascia di libero transito e al mare deve essere consentito da
parte dei gestori degli
stabilimenti balneari;
c) il libero transito lungo la battigia, prevedendo la rimozione o il
superamento di eventuali ostacoli;
d) le regole di sistemazione invernale degli arenili, comprensive delle modalità
e tempistiche di
smontaggio delle opere che devono essere rimosse nel periodo invernale, al fine
di garantire
una sistemazione ordinata e decorosa degli arenili e la fruibilità in sicurezza
degli stessi;
e) la previsione di una adeguata cartellonistica, posta in luoghi di grande
frequentazione, indicante
l’ubicazione delle spiagge libere, libere attrezzate e dei percorsi per
l’accesso alla fascia
di libero transito;
f) la disciplina degli specchi acquei eventualmente adibiti ad usi diversi dalla
balneazione.
4. I Comuni già dotati di Progetto di utilizzo devono verificare la rispondenza
dello stesso ai criteri
sopra riportati e, se del caso, adeguarlo entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente
legge, pena l’operatività delle limitazioni di cui al comma 2.