PRESCRIZIONE

Ricollegandomi all’esauriente articolo della sig.ra Rossi, senza entrare nel merito del giudizio sulla persona Silvio Berlusconi, sento la necessità di offrire ai lettori un quadro tecnico giuridico sul significato del termine “prescrizione” spesso abusato e quasi mai completamente compreso.

A tal proposito mi è parsa quanto mai efficace l’analisi proposta dall’Avv. Demetrio Delfino (Osservatorio sulla Legalità) che dipinge un quadro completo ed esauriente del significato di “prescrizione” in campo penale (differente dalla prescrizione in campo civile di cui qui non ci occupiamo):

“Il trascorrere del tempo rappresenta, nel nostro Ordinamento Giuridico, un elemento di determinante importanza nel perfezionamento di non pochi istituti giuridici: uno di questi ultimi è la Prescrizione. La prescrizione, nel campo del diritto penale, specifica il venir meno dell’interesse per lo Stato, con il trascorrere del tempo, di accertare il reato e di eseguire la pena: diminuisce il ricordo del fatto e delle sue conseguenze, un eventuale istruttoria diviene molto più difficile da realizzare alla luce della perdita delle tracce del reato e dalla difficoltà di ricordare, per eventuali testimoni ,la precisa ricostruzione degli accadimenti. E’ d’evidenza, comunque, che deve trattarsi di un periodo di tempo congruo onde evitare che la prescrizione costituisca un espediente per evitare giuste condanne!

Nel diritto penale, esistono due specie di prescrizioni: la prescrizione del reato e la prescrizione della pena. L’elemento discriminante, a titolo puramente esemplificativo, è dato dalla fatto che non sia intervenuta, primo caso, o sia intervenuta, secondo caso, una sentenza irrevocabile di condanna.

La prescrizione del reato presuppone che non sia intervenuta una sentenza irrevocabile cioè, la sentenza non può più essere esaminata da altro giudice superiore, ed estingue la punibilità in astratto. Dal 2005 l’articolo 157 c.p. prevede che la prescrizione si realizzi, in generale, in un tempo non inferiore al massimo della pena edittale prevista per il reato in oggetto. Prima del 2005 lo stesso articolo calcolava la prescrizione in venti anni se si tratta di un delitto punito con una pena non inferiore a ventiquattro anni; in quindici anni se si tratta di un delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni; in dieci anni, se si tratta di un delitto punito con una pena non inferiore a cinque anni; in cinque anni, se ritratta di un delitto punito con la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa; in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’arresto; in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’ammenda (Per alcuni dei processi in cui fu imputato Silvio Berlusconi risultava ancora applicabile questo articolo, es. Lodo Mondadori nda.).

La prescrizione del reato, continua ad essere disciplinata dal medesimo articolo 157 c.p. nonché dall’articolo 158 c.p., che regola la decorrenza della prescrizione nonché, dagli articoli 159,160,161 medesimo codice, che disciplinano i casi in cui la prescrizione viene interrotta ( sentenza di condanna, decreto di condanna etc.) o sospesa ( autorizzazione a procedere o questione deferita ad altro giudizio e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da particolari disposizioni di legge ) e gli effetti che da ciò ne derivano. E’ altresì da notare che con l’interruzione, il termine di prescrizione si interrompe rincominciando a decorrere da capo dal verificarsi di certi fatti mentre, con la sospensione, il termine prescrizionale rimane sospeso, riprendendo a decorrere dalla cessazione della causa della sospensione:in pratica, in quest’ultimo caso, si somma il tempo precedente e successivo al verificarsi della causa che ha determinato la sospensione come se intervenisse una parentesi. La prescrizione non opera in riferimento ai reati puniti con la pena dell’ergastolo.

La prescrizione della pena estingue la punibilità in concreto e inizia a maturare solo dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e cioè, da quando la sentenza di condanna non può più essere esaminata da altro giudice superiore, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena. E’ altresì da notare che la prescrizione della pena, non incide sul reato che continua a produrre tutti i suoi effetti. I tempi di questa causa di estinzione della pena, sono indicati nell’articolo 172 c.p.: La pena della reclusione si estingue con il decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni. La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni. La prescrizione della pena riguarda solo le pene principali, esclusa quella dell’ergastolo, mentre non sono previste cause che sospendono o interrompono la prescrizione. Da questa brevissima sintesi, non può non riconoscersi l’importanza dell’istituto della prescrizione con le immaginabili conseguenze, con una normativa siffatta, nelle vicende processuali degli imputati di gravi reati.”

A questa compiuta analisi aggiungerei che, peraltro, anche nell'ottica di una pena socialmente rieducativa (art.27 Cost.), è comune affermazione, anche in psicologia, che una punizione che arrivi troppo in là nel tempo rispetto alla realizzazione dell'illecito è foriera di effetti opposti. Inoltre l'istituto assolve, nelle intenzioni del legislatore, alla funzione di garantire il diritto di difesa all'imputato. Col passare del tempo infatti è sempre più difficile per lo stesso imputato fornire e recuperare fonti di prova a suo favore: la prescrizione evita quindi eventuali abusi da parte del sistema giudiziario che potrebbero intervenire nel caso in cui il reato venisse perseguito a lunga distanza di tempo, e funge da stimolo affinché l'azione dello Stato contro i reati debba essere rapida e puntuale, seguendo quindi un'azione repressiva costituzionalmente orientata, in favore del principio di ragionevole durata del processo.

Va da se che il parallelismo con il Lodo Alfano risulta quantomeno stridente ove si comprenda, e spero con queste righe sia possibile farlo, l’importanza dell’istituto “prescrizione” nel diritto penale non solo italiano ma di quasi tutti i paesi del mondo.

 

Di seguito una utile tabella riassuntiva, pubblicata on line, relativa ai procedimenti a carico dell’On. Silvio Berlusconi:

Tipo di sentenza

Procedimento

Sentenze di non doversi procedere

Reati estinti per prescrizione

Sentenze che ricadono in tale categoria:

  • Lodo Mondadori, corruzione giudiziaria (attenuanti generiche, sentenza definitiva)
  • Caso All Iberian 1, 23 miliardi di lire in tangenti a Craxi (sentenza definitiva)
  • Caso Lentini, falso in bilancio (sentenza definitiva)

Reati estinti per intervenuta amnistia

  • Falsa testimonianza P2 (amnistia applicata in fase istruttoria)
  • Terreni Macherio, imputazione per uno dei due falsi in bilancio

Sentenze di assoluzione

  • Caso All Iberian 2, falso in bilancio (assoluzione perché il fatto non costituisce più reato, sentenza definitiva)
  • Sme-Ariosto 1 - imputazione su vendita Iri, corruzione giudiziaria (sentenza di I grado)
  • 4 Tangenti alla guardia di finanza (assolto per non aver commesso il fatto, sentenza definitiva)
  • Medusa cinematografica, falso in bilancio (assolto in quanto per la sua ricchezza potrebbe non essersene accorto, sentenza definitiva)
  • Sme-Ariosto 2, falso in bilancio (stralciato in base alla nuova legge sul falso in bilancio)
  • Sme-Ariosto 1 - corruzione in atti giudiziari per due versamenti a Renato Squillante (assoluzione per non aver commesso il fatto e perché il fatto non sussiste, sentenza definitiva)
  • Terreni Macherio, imputazione per appropriazione indebita, frode fiscale, e uno dei due falsi in bilancio (sentenza definitiva)
  • Diritti televisivi, falso in bilancio, frode fiscale, appropriazione indebita (il fatto non sussiste, sentenza definitiva)

Procedimenti archiviati

  • Bilanci Fininvest, falso in bilancio e appropriazione indebita (archiviato a causa della nuova legge sul falso in bilancio)
  • Consolidato Fininvest, falso in bilancio (archiviato in base alla nuova legge sul falso in bilancio varata dal governo Berlusconi)
  • spartizione pubblicitaria Rai-Fininvest
  • traffico di droga
  • tangenti fiscali Pay-tv
  • Stragi 92-93, concorso in strage
  • Concorso esterno in associazione mafiosa assieme a Marcello Dell'Utri, riciclaggio di denaro sporco

Procedimenti in corso

  • Tangenti a David Mills, corruzione giudiziaria (rinviato a giudizio)
  • Corruzione per aver raccomandato attrici in RAI (atti trasferiti da Napoli a Roma per incompetenza territoriale[102])

 

 

G.  Marino