PRESCRIZIONE
Ricollegandomi all’esauriente articolo della sig.ra Rossi, senza entrare nel merito del giudizio sulla persona Silvio Berlusconi, sento la necessità di offrire ai lettori un quadro tecnico giuridico sul significato del termine “prescrizione” spesso abusato e quasi mai completamente compreso.
A tal proposito mi è parsa quanto mai efficace l’analisi proposta dall’Avv. Demetrio Delfino (Osservatorio sulla Legalità) che dipinge un quadro completo ed esauriente del significato di “prescrizione” in campo penale (differente dalla prescrizione in campo civile di cui qui non ci occupiamo):
“Il trascorrere del tempo rappresenta, nel nostro Ordinamento
Giuridico, un elemento di determinante importanza nel perfezionamento di non
pochi istituti giuridici: uno di questi ultimi è la Prescrizione. La
prescrizione, nel campo del diritto penale, specifica il venir meno
dell’interesse per lo Stato, con il trascorrere del tempo, di accertare il reato
e di eseguire la pena: diminuisce il ricordo del fatto e delle sue conseguenze,
un eventuale istruttoria diviene molto più difficile da realizzare alla luce
della perdita delle tracce del reato e dalla difficoltà di ricordare, per
eventuali testimoni ,la precisa ricostruzione degli accadimenti. E’ d’evidenza,
comunque, che deve trattarsi di un periodo di tempo congruo onde evitare che la
prescrizione costituisca un espediente per evitare giuste condanne!
Nel diritto penale, esistono due specie di prescrizioni: la
prescrizione del reato e la prescrizione della pena. L’elemento discriminante, a
titolo puramente esemplificativo, è dato dalla fatto che non sia intervenuta,
primo caso, o sia intervenuta, secondo caso, una sentenza irrevocabile di
condanna.
La prescrizione del reato
presuppone che non sia intervenuta una sentenza irrevocabile cioè, la sentenza
non può più essere esaminata da altro giudice superiore, ed estingue la
punibilità in astratto. Dal 2005 l’articolo 157 c.p. prevede che la prescrizione
si realizzi, in generale, in un tempo non inferiore al massimo della pena
edittale prevista per il reato in oggetto. Prima del 2005 lo stesso articolo
calcolava la prescrizione in venti anni se si tratta di un delitto punito con
una pena non inferiore a ventiquattro anni; in quindici anni se si tratta di un
delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a
dieci anni; in dieci anni, se si tratta di un delitto punito con una pena non
inferiore a cinque anni; in cinque anni, se ritratta di un delitto punito con la
pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa; in tre
anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena
dell’arresto; in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge
stabilisce la pena dell’ammenda (Per alcuni dei processi in cui fu imputato
Silvio Berlusconi risultava ancora applicabile questo articolo, es. Lodo
Mondadori nda.).
La prescrizione del reato, continua ad essere disciplinata dal
medesimo articolo 157 c.p. nonché dall’articolo 158 c.p., che regola la
decorrenza della prescrizione nonché, dagli articoli 159,160,161 medesimo
codice, che disciplinano i casi in cui la prescrizione viene interrotta (
sentenza di condanna, decreto di condanna etc.) o sospesa ( autorizzazione a
procedere o questione deferita ad altro giudizio e in ogni caso in cui la
sospensione del procedimento penale o dei termini di custodia cautelare è
imposta da particolari disposizioni di legge ) e gli effetti che da ciò ne
derivano. E’ altresì da notare che con l’interruzione, il termine di
prescrizione si interrompe rincominciando a decorrere da capo dal verificarsi di
certi fatti mentre, con la sospensione, il termine prescrizionale rimane
sospeso, riprendendo a decorrere dalla cessazione della causa della
sospensione:in pratica, in quest’ultimo caso, si somma il tempo precedente e
successivo al verificarsi della causa che ha determinato la sospensione come se
intervenisse una parentesi. La prescrizione non opera in riferimento ai reati
puniti con la pena dell’ergastolo.
La prescrizione della pena
estingue la punibilità in concreto e inizia a maturare solo dal giorno in cui la
condanna è divenuta irrevocabile e cioè, da quando la sentenza di condanna non
può più essere esaminata da altro giudice superiore, ovvero dal giorno in cui il
condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della
pena. E’ altresì da notare che la prescrizione della pena, non incide sul reato
che continua a produrre tutti i suoi effetti. I tempi di questa causa di
estinzione della pena, sono indicati nell’articolo 172 c.p.: La pena della
reclusione si estingue con il decorso di un tempo pari al doppio della pena
inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni.
La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni. La prescrizione della
pena riguarda solo le pene principali, esclusa quella dell’ergastolo, mentre non
sono previste cause che sospendono o interrompono la prescrizione. Da questa
brevissima sintesi, non può non riconoscersi l’importanza dell’istituto della
prescrizione con le immaginabili conseguenze, con una normativa siffatta, nelle
vicende processuali degli imputati di gravi reati.”
A questa compiuta analisi aggiungerei che, peraltro, anche
nell'ottica di una pena socialmente rieducativa (art.27 Cost.), è comune
affermazione, anche in psicologia, che una punizione che arrivi troppo in là nel
tempo rispetto alla realizzazione dell'illecito è foriera di effetti opposti.
Inoltre l'istituto assolve, nelle intenzioni del legislatore, alla funzione di
garantire il diritto di difesa all'imputato. Col passare del tempo infatti è
sempre più difficile per lo stesso imputato fornire e recuperare fonti di prova
a suo favore: la prescrizione evita quindi eventuali abusi da parte del sistema
giudiziario che potrebbero intervenire nel caso in cui il reato venisse
perseguito a lunga distanza di tempo, e funge da stimolo affinché l'azione dello
Stato contro i reati debba essere rapida e puntuale, seguendo quindi un'azione
repressiva costituzionalmente orientata, in favore del principio di ragionevole
durata del processo.
Va da se che il parallelismo con il Lodo Alfano risulta quantomeno stridente ove si comprenda, e spero con queste righe sia possibile farlo, l’importanza dell’istituto “prescrizione” nel diritto penale non solo italiano ma di quasi tutti i paesi del mondo.
Di seguito una utile tabella riassuntiva, pubblicata on line, relativa ai procedimenti a carico dell’On. Silvio Berlusconi:
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Tipo di sentenza |
Procedimento |
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Sentenze di non doversi procedere |
Reati estinti per
prescrizione |
Sentenze che ricadono in tale categoria:
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Reati estinti per intervenuta
amnistia |
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Sentenze di assoluzione |
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Procedimenti archiviati |
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Procedimenti in corso |
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G. Marino