Luigi Bertoldi

Via Torre 9

17015 Celle Ligure

A tutti i componenti del Consiglio Comunale di Celle Ligure

Al Segretario comunale Direttore Generale

Al Prefetto di Savona

Al Procuratore Capo della Repubblica di Savona

Al Procuratore Capo della Repubblica di Torino, Dott. Giancarlo Caselli

Alla Direzione Investigativa Antimafia di Genova

Al Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Genova

Al Ministro dell’Interno

Al Presidente della Provincia di Savona

Alla Redazione Savonese del Secolo XIX

Alla Redazione Savonese de La Stampa

Alla Redazione Genovese de La Repubblica

Alla  Redazione de Il Letimbro

Alla Redazione Savonese di Primo Canale

Ai siti web Uomini Liberi – Casa della Legalità – Libera – Amici di Beppe Grillo

 

Celle Ligure 29 settembre 2008

 

A seguito della discussione avvenuta in riunione del consiglio comunale di Celle Ligure del 24 settembre, avente per oggetto la mozione presentata dal gruppo di opposizione, peraltro in modo inconcludente, e riguardante il Pennello Buffou, mi permetto di esporre le seguenti considerazioni.

L’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, così indicata per brevità, contrariamente a quanto mi è sembrato di udire, ha già emesso il suo giudizio, non suscettibile di revisione né sottoposto ad alcuna condizione.

Se ne riporta uno dei principali stralci: “…l’Amministrazione appaltante ha mutato un elemento fondamentale del contratto…;..non sussiste la possibilità …di rinegoziare con il soggetto prescelto…;..tale comportamento si configura in palese violazione delle regole di concorrenza e parità di condizioni tra i partecipanti alla gara, fondamentali per l’esistenza di un corretto mercato degli appalti”.

Ha mutato, non sussiste, si configura sono affermazioni perentorie, essendo i verbi coniugati al modo indicativo e non al condizionale, come affermato in sede di consiglio.

Violazione delle regole non abbisogna di alcun commento, poiché non può essere inteso come inadeguato atteggiamento morale.

Palese aggiunge all’affermazione carattere di evidenza ed indiscutibilità.

La successiva affermazione “questa scelta, peraltro, ha comportato anche la necessità della redazione di una seconda perizia di variante per i danni causati alle opere…” assegna alla decisione dell’Amministrazione la responsabilità di aver incrementato i costi dell’appalto.

Ho il dubbio che codesto spettabile consesso ed il Segretario comunale non abbiano avvertito l’esatta valenza dello scritto e soprattutto l’obbligatorietà dell’azione conseguente.

La violazione è aggravata dal fatto di aver manifestato l’intenzione di variare sostanzialmente il progetto (in variante è scritto che Amministrazione appaltante ed impresa si sono accordate) dieci giorni prima della consegna lavori, particolare considerato come assolutamente inaccettabile e che darebbe luogo ad un insanabile contrasto con il verbale di consegna, dove Comune ed impresa avrebbero dovuto sottoscrivere l’esecuzione dei lavori come da progetto non variato.

Altri stralci, però, sono assolutamente da considerare.

…non si rilevano valutazioni tecniche a sostegno della scelta da parte della S.A. (stazione appaltante, Comune di Celle) del mutamento della modalità di conduzione dei lavori” significa che le varianti non erano tecnicamente giustificate.

“l’inquadramento della prima perizia di variante nella tipologia dell’intervento migliorativo  di cui all’art. 25, comma 3, della legge 109/94 non appare confacente alla disposizione normativa” e “l’inquadramento delle stesse (varianti) …non appare pienamente rispondente al dettato normativo” significa che le varianti, così come presentate, non erano legittime.

Non sembrerebbe censurabile, infine, l’esplicazione riassuntiva del giudizio dell’Autorità, fatta tenendo conto che “violare le regole di concorrenza e parità di condizioni tra i partecipanti alla gara” significa “favorire un’impresa” (o danneggiare) e che porterebbe alla formulazione L’Amministrazione appaltante avrebbe favorito un’impresa, concordando con essa delle varianti sostanziali, tecnicamente ingiustificate e presentate in modo illegittimo”.

L’impresa ha subito il sequestro e l’arresto in carcere dei suoi vertici e del capocantiere di Celle, ad opera della Procura di Reggio Calabria, nell’ambito dell’operazione ARCA di contrasto alla ‘ndrangheta.

Si potrebbe concludere, allora, prospettando la seguente, breve, formulazione: “L’Amministrazione appaltante avrebbe favorito un’impresa poi colpita da arresti in carcere per sospetta appartenenza ad organizzazione mafiosa”.

Non con questo l’obbligatorietà dell’azione conseguente viene rafforzata, mancandone la necessità ed essendo essa già completamente operante.

Non sussiste, pertanto, la possibilità di chiedersi se si agirà, ma, con una sola domanda che pongo, quale sarà il provvedimento adottato?

Distinti saluti.

Luigi Bertoldi (nuova democrazia)