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Sentenza
Eduardo Pugliese
29/10/2009 18.46.15
Mariangela Caminiti
05/10/2009 9.01.05
30/10/2009
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Eduardo Pugliese, Presidente
Raffaello Sestini,
Consigliere
Mariangela Caminiti, Primo
Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione
dell'efficacia,
del decreto del Ministro
dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/193/2008
del 23.6.2008, recante modifica del DM 18.9.2007 e del decreto del Ministro
dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/194/2008
del 23.6.2008 con cui si è proceduto alla nomina di nuovi componenti della
Commissione VIA, escludendo i commissari ricorrenti e di ogni altro atto
presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, ivi compreso il DL
23 maggio 2008, n. 90 (in G.U. n. 120 del 23 maggio 2008, n. 120) convertito
nella Legge 14 luglio 2008, n. 123 (in G.U. n.165 del 16 luglio 2008),
recante “Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza dello smaltimento
dei rifiuti nella Regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione
civile”, nella parte in cui, all’art.7, comma 1, dispone la riduzione del
numero dei componenti della Commissione in esame prevedendo che con
successivo decreto ministeriale si proceda alla nomina di nuovi commissari e
con ulteriore decreto ministeriale al riordino della Commissione medesima,
nonché di ogni altro atto, anche non conosciuto, con cui sia stata disposta,
dichiarata e comunicata la decadenza e cessazione dei ricorrenti
dall’incarico di componenti della Commissione stessa, con ogni
consequenziale di legge,
nonché per l’annullamento,
previa sospensione,
del decreto del Ministro
dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/217/2008
del 28 luglio 2008, recante nomina di nuovi commissari della Commissione
tecnica di verifica
dell’impatto ambientale in sostituzione di altri dimissionari, nonché di
assegnazione dei commissari alle varie sottocommissioni e altre disposizioni
organizzative; nonché, ove possa occorrere, degli ulteriori decreti del
Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare
n. GAB/DEC/205/2008 del 2 luglio 2008 e n. GAB/DEC/206/2008 del 2
luglio 2008 (non conosciuto) e di ogni altro atto presupposto collegato,
inerente, conseguente e derivato.
Sul ricorso numero di
registro generale 9452 del 2008, proposto da: proposto dai signori STEVANIN
Marco, SEPE Carla, PUCCIONI Vanni, GRECO Silvestro, DALLORTO Luca, MORSIANI
Cinzia, OCCHI Sonia, MAGLIANO Luigi, DE FELICE Pietro Ernesto, PAGLIANO
Alessandra, GUARNACCIA Alessia, MARZANO Pietro, SAULI Giuliano, PAPARELLA
Antonello, VITELLOZZI Roberto BACCI Maurizio, D'ANDRIA Cataldo, BONI
Maria Rosaria, SCALIA Fiorella, rappresentati e difesi dagli avvocati
Gianluigi Ceruti, Matteo Ceruti, Riccardo Paparella e Alessio Petretti, con
domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via degli
Scipioni, 268/A;
la PRESIDENZA del CONSIGLIO
dei MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t.,
n.c.;
il MINISTERO
dell'AMBIENTE e TUTELA del TERRITORIO e del MARE, in persona del
Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
del signor
PANETTA Rocco,
domiciliato in Roma, via del Pellegrino, n. 177;
del signor
LAZZARI Andrea, domiciliato in Roma, via Tirso, n. 101;
del signor
COLLIVIGNARELLI Carlo,
domiciliato presso il
Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio e Ambiente, Via
Branze, n.43, Brescia;
dell’avv. SANTIAPICHI
Xavier, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio eletto
presso lo studio dello stesso in Roma, via Antonio Bertoloni, nn.44/46;
Visto il ricorso con i
relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione
in giudizio di Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare;
Visto l'atto di costituzione
in giudizio dell’avv. Xavier Santiapichi, quale attuale componente della
commissione VIA-VAS, le memorie e la documentazione prodotta;
Viste le memorie difensive
depositate dalle parti;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 21 maggio 2009
il 1^ Referendario Mariangela Caminiti e uditi per i ricorrenti gli
avv.ti Matteo e Gianluigi Cerreti, per l’Amministrazione costituita
l’Avvocato dello Stato Carlo Sica e l’avv. Xavier Santiapichi in proprio,
come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in
fatto e diritto quanto segue:
FATTO
I ricorrenti indicati in
epigrafe rappresentano che l’art.9 del DPR 14 maggio 2007, n. 90, recante
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare –MATTM, ha istituito
la nuova “Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale –VIA e
VAS” composta da sessanta membri (oltre al presidente e al segretario)
scelti tra liberi professionisti e tra esperti provenienti dalle
amministrazioni pubbliche con adeguata qualificazione in materie
progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, chiamata a svolgere sia le
funzioni della previgente Commissione per la valutazione di impatto
ambientale (istituita ai sensi dell’art.18, comma 5, della legge 11 marzo
1988, n.67), sia le competenze della Commissione speciale per la valutazione
di impatto ambientale (istituita ai sensi dell’art.184, comma 2, del D.Lgs.
12 aprile 2006, n.163), oltre che con i nuovi compiti connessi allo
svolgimento delle attività tecnico istruttorie e consultive per la
valutazione ambientale strategica dei piani e programmi la cui approvazione
compete ad organi dello Stato, in attuazione di quanto previsto dalla
direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno
2001.
In attuazione del predetto
DPR n. 90 del 2007, sono stati emanati vari provvedimenti volti a
disciplinare l’organizzazione e il funzionamento della nuova Commissione,
con la previsione, tra l’altro, della costituzione delle tre
sottocommissioni VIA,VAS e VIA Speciale (decreto prot. GAB/DEC/150/07 del 18
settembre 2007), la nomina del
presidente, del segretario, dei coordinatori delle sottocommissioni VIA e
VAS e di 38 commissari (decreto prot. GAB/DEC/154/07 del 25 settembre 2007),
l’integrazione di altri sette commissari (decreto prot. GAB/DEC/187/07 del
23 ottobre 2007), la nomina dei restanti componenti del Comitato di
coordinamento della Commissione (decreto prot. GAB/DEC/211/07 del 20
novembre 2007), la nomina del coordinatore e dei commissari assegnati alla
sottocommissione VIA Speciale (decreto prot. GAB/DEC/232/07 del 28 dicembre
2007).
La Commissione, cui
partecipavano i ricorrenti con durata dell’incarico per tre anni (termine
stabilito dall’art.8, comma 3 del Codice dell’ambiente di cui al D.Lgs. n.
152 del 2006), ha cominciato a funzionare nel mese di marzo 2008, svolgendo
attività istruttoria e di verifica ed emettendo pareri.
In seguito, con disposizione
inserita nel D.L.23 maggio 2008, n.90, recante “Misure straordinarie per
fronteggiare l’emergenza rifiuti nella regione Campania e ulteriori
disposizioni di protezione civile”, allo scopo di garantire l’efficienza
procedimentale, è stata disposta la riduzione del numero dei componenti la
Commissione da sessanta a cinquanta, prevedendo ulteriori provvedimenti per
la nomina degli stessi e per il
riordino della Commissione medesima.
Nel frattempo i ricorrenti
non hanno ricevuto dal MATTM alcuna comunicazione di decadenza
dall’incarico.
Con successiva nota del
dirigente della divisione X del MATTM in data 1.7.2008, prot.
DSA-2008-0018200 è stato comunicato il decreto del Ministro GAB/DEC/194/08
del 23 giugno 2008, con cui si è proceduto alla nomina dei nuovi componenti
con l’esclusione dei 4/5 dei commissari in carica, tra cui i ricorrenti;
tale decreto richiama il precedente decreto del Ministro GAB/DEC/193/08,
adottato alla medesima data del 23 giugno 2008, con cui è stato disposto il
riordino organizzativo della Commissione. Avverso i suddetti provvedimenti i
ricorrenti hanno proposto ricorso a questo Tribunale con ricorso RG
n.7858/2008 , anch’esso all’esame dell’odierna udienza.
Aggiungono, inoltre, i
ricorrenti che il MATTM ha adottato il decreto GAB/DEC/217/08 del 28 luglio
2008, con cui ravvisata l’opportunità di prevenire eventuali possibili
rilievi di organi di controllo, si è provveduto al nuovo definitivo assetto
della Commissione tecnica con la nomina di 4 nuovi commissari in
sostituzione di altrettanti che si sono dichiarati indisponibili, con una
nuova assegnazione dei membri nelle tre sottocommissioni VIA e VAS
(ripristinate) e VIA Speciale e con la nomina dei coordinatori delle
sottocommissioni e dei componenti del Comitato di coordinamento.
I ricorrenti fanno presente
che dalle premesse di tale decreto n. 217/2008, che sostituisce
integralmente il decreto n. 206/2008, risulterebbe che con nota prot.
UL/2008/6913 dello stesso 28 luglio 2008 il Ministero avrebbe ritirato il
suddetto decreto di riordino della Commissione n. 193/2008, sia il
successivo n. 205/2008 (non conosciuto). Inoltre, all’art.7 del medesimo DM
n.217 del 2008 è precisato che lo stesso sostituisce integralmente il DM n.
GAB/DEC/206/2008 del 2 luglio 2008 (allo stato, non conosciuto).
Pertanto, avverso i suddetti
atti indicati in epigrafe i ricorrenti hanno proposto ricorso e, dopo aver
premesso che la fattispecie all’esame differisce sostanzialmente da quella
decisa con sentenza n.3235/2008 dalla sez. II quater di questo Tribunale -
in relazione, altresì, ai presupposti e ragioni del rinnovo dei
componenti la Commissione, attesa la mancanza di un provvedimento di
riordino posto alla base della sostituzione dei commissari e l’utilizzo
dello strumento giuridico di una norma provvedimento, inserita in un
decreto-legge da cui risulta estranea -
hanno affidato il gravame ai seguenti motivi:
1) Illegittimità
costituzionale dell’art.7, comma 1, del D.L.n. 90 del 2008 e della Legge di
conversione n. 123/2008 per violazione dell’art.77 della Costituzione per
totale mancanza dei presupposti di necessità e urgenza oltre che per
assoluta estraneità rispetto alle misure straordinarie per fronteggiare
l’emergenza dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania: la Corte
cost. ha più volte affermato che l’utilizzazione del decreto-legge non può
essere sostenuta dall’apodittica enunciazione dell’esistenza delle ragioni
di necessità e urgenza (sentenza n.29 del 1995, sentenza n.341 del 2003, e
da ultimo anche n.171 del 2007). Inoltre, secondo i ricorrenti l’art.7,
comma 1 del DL n.90 del 2008 sarebbe estraneo alle altre disposizioni del
decreto miranti a fronteggiare l’emergenza smaltimento dei rifiuti nella
regione Campania e sia nel preambolo che negli atti di accompagnamento del
provvedimento non vi sarebbe alcun riferimento alla necessità e urgenza per
il riordino della Commissione in parola. Da qui discenderebbe la
illegittimità costituzionale in parte qua del DLn. 90 del 2008 e della legge
di conversione.
2) Violazione dell’art.7,
comma 1, del D.L. n. 90 del 2008 (interpretato secundum costitutionem).
Violazione dell’art.6 della Legge n. 145 del 2002. Violazione degli artt. 3
e 7 della Legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di
motivazione. Violazione dell’art.4 del DM Ambiente n. 150 del 2007: l’art.7
rubricato pur non prevedendo la soppressione della Commissione di verifica
dell’impatto ambientale VIA e VAS ex art.9 del DPR n.90 del 2007 - di cui
anzi verrebbe ribadita la vigenza senza stabilire la cessazione
dall’incarico dei suoi componenti - avrebbe disposto la modifica
quantitativa della composizione della Commissione (dopo circa 6 mesi
dall’insediamento della stessa) con conseguente nomina
da parte del Ministro, prima della scadenza originaria triennale.
Da ciò, secondo i ricorrenti
discenderebbero due possibili tesi interpretative della norma: la
prima, secondo cui la norma affiderebbe al Ministro il compito di ridurre il
numero di componenti della Commissione tra i membri in carica e, quindi, il
decreto di nomina avrebbe dovuto confermare nell’incarico cinquanta
commissari esistenti, in quanto la norma nulla disporrebbe sulla decadenza o
cessazione dall’incarico (tesi avvalorata dal dato letterale della norma
nonché dal comportamento delle parti). La seconda tesi interpreterebbe la
norma come volta ad una rinnovazione integrale della composizione della
Commissione con la sostituzione dei vecchi commissari dichiarati decaduti a
seguito della riduzione di dieci unità.
Lamentano i ricorrenti che il
riordino della Commissione sarebbe avvenuto realizzando uno spoil system
oltre i limiti temporali e il campo applicativo di cui alla legge n. 145 del
2002 (nomine operate nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della
legislatura), senza tener conto della rilevanza tecnico- scientifica degli
incarichi basati sul merito,
del rispetto delle garanzie partecipative in materia di atti di autotutela e
in violazione degli art.21-quinquies e 21 sexies della legge n. 241 del 1990
e senza l’istituzione di un nuovo organo (la Commissione sarebbe sempre
quella prevista e disciplinata dall’art.9 del DPR n. 90 del 2007). Al
riguardo, secondo i ricorrenti sarebbe preferibile la prima soluzione
interpretativa, più cauta e costituzionalmente orientata, mentre nel caso in
cui la preferenza ricadrebbe sulla seconda (decadenza ex lege dei commissari
e completa rinnovazione della Commissione) sarebbero evidenti i dubbi sulla
legittimità della norma, anche sotto il profilo costituzionale.
3) Illegittimità
costituzionale dell’art.7, comma 1, del D.L. n.90 del 2008 e della Legge di
conversione per contrasto con i principi costituzionali dell’imparzialità
amministrativa, della continuità e del buon andamento dell’azione
amministrativa, del giusto procedimento e del diritto di difesa in sede
procedimentale (art. 97 e 98 Cost): l’art.7 rubricato, interpretato quale
previsione di riduzione del numero dei componenti la Commissione VIA e VAS e
come decadenza ex lege dall’incarico dei commissari prima della scadenza,
non sarebbe altro se non una ipotesi di spoil system applicata una tantum
all’organo in esame. In tale ipotesi risulterebbero applicabili i principi
affermati dalla Corte Costituzionale 23 marzo 2007, n. 103 e 104, atteso che
nel caso in esame risulterebbe
evidente la violazione del principio di imparzialità della Pa e dei suoi
organi, tra l’altro, nella specie, organi di alta consulenza
tecnico-scientifica. Da qui l’illegittimità costituzionale dell’art.7, comma
1, del DL n. 90 del 2008 per contrasto con i principi di cui all’art.97 e 98
della Cost. .
4) Illegittimità
costituzionale dell’art.7, comma 1, del D.L. n.90 del 2008 e della Legge di
conversione per contrasto con i principi di ragionevolezza e non
arbitrarietà della “norma-provvedimento” rispetto ai fini asseritamente
perseguiti (efficienza amministrativa e risparmio della spesa pubblica) in
violazione degli artt. 3 e 97 . Conseguente irragionevole sacrificio dei
principi di tutela giurisdizionale ex artt.24 e 113 Cost.: l’art.7, comma 1
rubricato secondo i ricorrenti avrebbe natura di norma-provvedimento in
quanto incidente su un numero determinato e molto limitato di destinatari e
sarebbe ammissibile entro determinati limiti, cioè
quello del rispetto della funzione giurisdizionale, del principio di
ragionevolezza e non arbitrarietà. L’incremento dell’efficienza
procedimentale invocato dall’art.7 (insieme al contenimento della spesa
pubblica) quale obiettivo della norma apparirebbe irrazionale perché il
rinnovo dell’organo prima della scadenza altererebbe il principio di
continuità dell’azione amministrativa (per l’interruzione delle istruttorie
in corso) e, inoltre, sarebbe arbitrario lo scopo dell’incremento
dell’efficienza procedimentale con la riduzione dei componenti; invece, in
caso di censura della scarsa efficienza dei commissari in carica si sarebbe
dovuta seguire una procedura di revoca dall’incarico nel rispetto delle
garanzie procedurali e motivazionali (in disparte la precisazione che la
Commissione in sei mesi avrebbe emanato 75 pareri, quasi il doppio rispetto
alle precedenti Commissioni più recenti).
Inoltre, la riduzione dei
commissari non determinerebbe la presunta finalità del contenimento della
spesa pubblica, attesa la non elevata entità del compenso e non sarebbe
invece giustificabile la prossima costituzione di una task force che dovrà
assistere la nuova Commissione, con evidente sacrificio dei principi di
ragionevolezza ex art.3 Cost. e di imparzialità e buon andamento
dell’amministrazione ex art.97 della Cost..
5) Segue: Ulteriore
illegittimità costituzionale dell’art.7, comma 1, del D.L.n. 90 del 2008 e
della Legge di conversione per contrasto con i principi di ragionevolezza e
non arbitrarietà della “Norma-provvedimento” in quanto non inserita in (e
non conseguente a) un generale disegno di riordino organizzativo: nella
preliminare delibazione in ordine alla non manifesta infondatezza
dell’incostituzionalità della norma-provvedimento in esame per violazione
del generale principio di ragionevolezza si dovrebbe tener conto anche della
circostanza che il disposto rinnovo anticipato dei componenti della
Commissione non risulterebbe giustificato da un mutamento
dell’organizzazione né della Pa né dell’organo in esame né dell’assetto
ordinamentale. Nella realtà il cambiamento sarebbe avvenuto nel numero dei
componenti, mentre la previsione del riordino della Commissione stessa
contenuta nella norma in contestazione, da attuare con un futuro decreto,
sarebbe illogica atteso che il nuovo assetto organizzativo derivante dal
riordino dovrebbe essere il presupposto logico del rinnovo della Commissione
stessa.
6) Illegittimità del DM
Ambiente GAB/DEC/194/2008 per violazione dell’art.7, comma 1, del DL
90/2008: l’art. 7 prevede che la nomina dei cinquanta commissari debba
avvenire con decreto ministeriale entro 30 giorni dall’entrata in vigore del
D.L.n. 90 del 2008. Secondo i ricorrenti non sarebbe stato rispettato il
predetto termine in quanto il DL è stato pubblicato in GU il 23 maggio 2008,
mentre il decreto ministeriale n. 194/2008 è stato emanato in data 23 giugno
2008, dopo 31 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge.
7) Illegittimità del DM
Ambiente GAB/DEC/193/2008 per violazione dell’art.7, comma 1, del DL
90/2008. Violazione della Legge n. 400 del 1988: il decreto n. 193/2008 ha
apportato un riordino organizzativo della Commissione con l’unificazione
delle due sottocommissioni VIA e VAS e la distribuzione numerica dei
commissari: 43 attribuiti alla sottocommissione risultante da detta
unificazione e 7 alla sottocommissione VIA Speciale. Tale decreto
ministeriale di riordino è stato assunto in forma non regolamentare, non
sottoposto al visto del parere del Consiglio di Stato né al visto della
Corte dei Conti ai sensi dell’art.17 della Legge n. 400 del 1988. Ciò
sarebbe stato giustificato nelle premesse del decreto n. 193/2008 laddove si
rinvia alla competenza del Ministro a stabilire con proprio decreto di
natura non regolamentare l’organizzazione e il funzionamento della
Commissione, ma risulterebbe in contrasto con il dato letterale della
disposizione legislativa che, invece, attribuisce al decreto di natura
regolamentare il compito di provvedere all’intero riordino della commissione
senza operare la distinzione contenuta nelle citate premesse del DM.
8) Illegittimità del D.M.
Ambiente GAB/DEC/217/2008 per invalidità derivata e per vizi propri: il DM
n. 217/2008 rubricato risulterebbe illegittimo sia per invalidità derivata
dalle illegittimità ribadite dagli atti presupposti sia per invalidità sue
proprie. Inoltre, il presupposto di tale ultimo decreto risulterebbe fondato
sul “ritiro” del decreto GAB/DEC/193/2008 del 23 giugno 2008 e sul
conseguente ripristino della Commissione nelle tre sottocommissioni previste
dal DM GAB/DEC/150/2007. Con la precisazione che tale ultimo provvedimento
in autotutela risulterebbe essere assunto con “la nota prot. n.UL/2008/6913
del 28 luglio 2008” con cui, tra l’altro, sarebbe stato disposto il ritiro
del predetto DM n.205/ 2008.
Lamentano i ricorrenti che,
pur non conoscendo detta nota, l’atto di ritiro non sarebbe stato assunto
con decreto ministeriale e, quindi, risulterebbe emesso in violazione dei
principi applicabili in materia di contrarius actus. Infine, l’assegnazione
dei commissari alle tre sottocommissioni e le altre previsioni organizzative
contenute nel DM n. 217/2008 impugnato risulterebbero illegittime in quanto
non precedute da quel “riordino della Commissione” che,
ai sensi dell’art.7, comma 1, ultima parte del DL n. 90 del 2008,
avrebbe dovuto essere emesso entro 60 giorni dall’entrata in vigore del
decreto.
I ricorrenti concludono,
quindi, per l’annullamento dei provvedimenti impugnati
con la conseguente reintegrazione degli stessi nelle proprie funzioni
di componenti della detta Commissione nonché chiedono a questo Giudice di
sollevare la questione di legittimità costituzionale delle norme
contenute nell’art.7, comma 1 del DL. n.90 del 2008, conv. con mod.
dalla Legge n. 123 del 2008 per le ragioni sopra esposte.
Con ordinanza n.5455/2008
pronunciata nella Camera di consiglio del 20 novembre 2008 il Collegio ha
disposto nei confronti dei ricorrenti di procedere all’integrazione del
contraddittorio anche per pubblici proclami.
Si è costituito in giudizio
l’avv. Xavier Santiapichi, componente attuale della Commissione VIA-VAS, per
resistere al ricorso e con successiva memoria in occasione dell’udienza di
discussione ha eccepito, in via
preliminare, l’inammissibilità del gravame contestando la violazione del
principio del ne bis in idem, in quanto i medesimi ricorrenti (a cui si
aggiungono la prof. Maria Rosaria Boni e l’ing. Fiorella Scalia) avrebbero
promosso l’impugnativa avverso gli stessi provvedimenti con una identità di
petitum e causa petendi. Inoltre, sussisterebbero profili di inammissibilità
del ricorso per tardività, in quanto lo stesso sarebbe stato consegnato
all’ufficio postale per la notifica in data 9.10.2008, mentre il DL che ha
disposto la loro decadenza quali membri della Commissione è stato pubblicato
nella G.U. del 23 maggio 2008, a nulla rilevando la circostanza dedotta dai
ricorrenti secondo cui la conoscenza della lesione sarebbe intervenuta solo
in data 1.7.2008 con la nota prot. DSA-2008-0018200 con la quale è stata
comunicata non già la loro decadenza (che sarebbe intervenuta ex lege), ma
la nomina dei nuovi commissari.
La natura del decreto legge
in questione quale atto formalmente legislativo, ma sostanzialmente
amministrativo (legge-provvedimento), nonché la circostanza che la
maggioranza delle doglianze sarebbero imputate proprio al Decreto legge n.
90/2008, porterebbe a considerare inammissibile il ricorso proposto, attesa
la notifica del ricorso in data
9.10.2008, mentre la pubblicazione del provvedimento sarebbe avvenuta in
data 23 maggio 2008. La declaratoria di inammissibilità produrrebbe quale
conseguenza l’impossibilità di valutare l’istanza di rinvio degli atti alla
Corte Costituzionale per difetto di rilevanza della relativa questione.
Infine, sono stati eccepiti ulteriori profili di inammissibilità del ricorso
riguardanti la carenza di interesse e il difetto di giurisdizione e nel
merito, comunque, il controinteressato ha concluso per la infondatezza dello
stesso.
In prossimità dell’udienza di
discussione anche le altre parti hanno depositato memoria conclusiva a
sostegno delle rispettive pretese. In particolare, i ricorrenti hanno
depositato documentazione da cui risulta un diniego da parte
dell’Amministrazione alla richiesta dagli stessi formulata di accesso alle
informazioni sugli indirizzi degli attuali Componenti della Commissione
VIA-VAS. Con memoria depositata in data 8.5.2009, prot. n. 28267, i
ricorrenti hanno replicato alle contestate eccezioni sostenendo di aver
effettuato la notifica del
ricorso presso la sede dell’ufficio pubblico in cui i nuovi commissari
prestano servizio a seguito del
predetto diniego di accesso alla richiesta di informazioni sugli indirizzi
dei soggetti da intimare. Al riguardo, hanno evidenziato che in tal caso
la notifica, ancorché non effettuata a mani proprie,
rappresenterebbe una mera irregolarità tale da non menomare il
diritto all’azione dei ricorrenti. Nel caso si ritenesse irregolare
l’avvenuta notifica del ricorso ai controinteressati
i ricorrenti hanno chiesto di essere rimessi in termini per rinnovare
detta notifica. Inoltre, hanno evidenziato la sussistenza di
altro ricorso RG n.7858/2008, anch’esso all’esame dell’odierna
udienza, avverso i medesimi atti,
e la notifica del
presente gravame per pubblici proclami disposta con ord. n.5455/2008.
Riguardo le contestazioni sulla procura alle liti del predetto precedente
ricorso RG. 7858/2008 hanno rilevato che la validità della stessa
dipenderebbe più che dalla forma, dalla sua sostanziale idoneità a
notificare senza equivoci l’Autorità adita sulla base del complessivo esame
dell’atto (Autorità
inequivocabilmente indicata
nell’intestazione e nel contenuto del ricorso), precisando altresì che
l’eccezione apparirebbe superata dalla proposizione del presente
ricorso avverso i medesimi atti con nuove procure alle liti. Infine,
riformulando i motivi di ricorso hanno insistito sulle argomentazioni a
sostegno degli stessi, concludendo con la richiesta dell’accoglimento del
gravame.
Il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del territorio e del Mare ha prodotto memoria conclusiva in
data 8.5.2009, prot.n. 27997 deducendo la infondatezza del ricorso e
precisando, altresì, che il DM n. 193 del 2008 impugnato
è stato ritirato e che
la sua impugnazione sarebbe inammissibile. Secondo l’Amministrazione la
Commissione de qua avrebbe competenze sui rifiuti e non vi sarebbe addebito
di estraneità alla materia disciplinata dal decreto-legge in questione, in
quanto lo Stato mantiene la competenza in materia di valutazione ambientale
strategica dei piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti nonché
quella relativa ai pareri VIA sugli impianti di smaltimento dei rifiuti
pericolosi. Da qui sarebbe errata la censura di mancata motivazione, alla
luce anche delle premesse del Decreto Legge riguardo le misure emergenziali
da adottare nonché il disposto alle ragioni del contenimento della spesa
pubblica, con notevole
risparmio annuo riguardo i compensi da corrispondere
atteso che la task-force da utilizzare sarebbe formata da personale
ministeriale. Inoltre, la difesa erariale sottolinea che l’incremento
dell’efficienza procedimentale, in parte sarebbe realizzato attraverso la
rimodulazione proporzionale tra le diverse competenze ed esperienze dei
nuovi componenti la Commissione, in parte in via di realizzazione mediante
l’emanando decreto ministeriale, di natura regolamentare, di riordino della
Commissione stessa. Detta rimodulazione delle competenze troverebbe diretta
previsione nell’art.7 del Decreto legge con la conseguenza che
risulterebbero impropri i richiami contenuti nel ricorso alle norme del c.d.
spoil system e a quelle sulla partecipazione amministrativa rispetto alle
quali l’urgenza vincolata e veicolata dalla norma primaria di provvedere
(entro trenta giorni , termine sollecitatorio e rispettato atteso che il 22
giugno 2008 è caduto di domenica) alla nomina configura un atto di alta
amministrazione, ad ampia discrezionalità.
Infine, alla pubblica udienza
del 21 maggio 2009, la causa è stata introitata dal Collegio per la
decisione,unitamente ad altri ricorsi concernenti
la disposta cessazione
di componenti di commissioni presso il Ministero dell’Ambiente e Tutela del
Territorio e del Mare.
DIRITTO
1. Viene in decisione la
controversa vicenda, meglio descritta in fatto, che ha coinvolto le parti
costituite in giudizio nel procedimento relativo alla nomina dei nuovi
componenti della Commissione VIA, istituita presso il Ministero
dell’Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, che ha portato
all’esclusione dei precedenti commissari ricorrenti, a seguito dell’art.7
del DL 23 maggio 2008, n. 90, conv. nella Legge 14 luglio 2008, n. 123
recante “Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza dello smaltimento
dei rifiuti nella Regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione
civile”, nella parte in cui ha disposto la riduzione del numero dei
componenti della Commissione stessa prevedendo un successivo decreto
ministeriale per la nomina di nuovi commissari e un ulteriore decreto
ministeriale per il riordino della Commissione medesima.
1.1.
I ricorrenti hanno dedotto che i provvedimenti impugnati sono affetti
da molteplici vizi di violazione di legge e di eccesso di potere, meglio
indicati in fatto, ed hanno chiesto a questo Tribunale la
pregiudiziale delibazione sui fondamenti giuridici della questione di
legittimità costituzionale dell’art.
7, comma 1, del D.L.n.90 del 2008 in relazione a vari principi
costituzionali.
L’Amministrazione resistente
ha controdedotto alle
censure attoree insistendo sulla legittimità degli atti impugnati con
conseguente richiesta di rigetto del gravame. Con memorie difensive il
controinteressato costituito ha preliminarmente eccepito profili di
inammissibilità del ricorso ed ha ampiamente argomentato sulla infondatezza
delle censure avanzate dai ricorrenti anche riguardo ai rilievi sulla
illegittimità costituzionale della predetta norma, insistendo per la
reiezione del ricorso. Ordine logico impone, quindi, al Collegio di
esaminare le predette questioni pregiudiziali.
1.2. Innanzitutto, non può
essere accolta l’eccezione di inammissibilità del gravame per la contestata
violazione del principio del “ne bis in idem”, atteso che detta preclusione
processuale si verifica in presenza
di due presupposti mutuati dalla disciplina civilistica ex art. 2909
cod. civ. e art. 324 cpc e applicabili
al processo amministrativo, in quanto con esso compatibili: identità
delle parti dei due giudizi e identità degli elementi identificativi
dell’azione proposta, ossia il petitum e la causa petendi (ex multis, Tar
Lazio, Roma, sez. III, 25 agosto 2006, n. 7509; Tar Puglia, Lecce,
sez. II, 8 febbraio 2007, n.365; Tar Emilia Romagna, sez. I, 3 giugno 2008,
n. 304;Tar Campania, Napoli, sez. VII, 20 gennaio 2009, n.229). Nella
specie, tra i ricorrenti dell’odierno ricorso figurano anche
le sig.re Boni Maria Rosaria e Scalia Fiorella che non hanno
impugnato il precedente ricorso
RG n. 7858/2008, anch’esso all’esame
dell’odierna udienza, con la conseguenza della
non identità tra ricorrenti nell’ambito dei due gravami. Inoltre, tra
i due ricorsi non c’è identità di petitum, atteso che nell’odierno gravame
la domanda a questo Giudice verte sull’annullamento di una serie di
provvedimenti (impugnati in entrambi i ricorsi) nonché di ulteriori decreti
ministeriali adottati successivamente a quelli già impugnati con il ricorso
RG n. 7858/2008. Né varrebbe obiettare la mancata utilizzazione dello
strumento dei motivi aggiunti
in quanto, a seguito dell’emanazione della legge n. 205 del 2000
l’impugnazione mediante motivi aggiunti degli atti emanati in pendenza di
ricorso tra le stesse parti ( e, nel caso, le parti come detto non sono
identiche) si configura come una facoltà e non come un obbligo per il
ricorrente, cui viene rimessa la scelta se agire proponendo un ricorso
autonomo ovvero motivi aggiunti nell’ambito di quello pendente (cfr. Tar
Liguria, sez. II, 7 giugno 2007, n. 1050). Per di più vi è da aggiungere che
il ricorso in esame è stato correttamente notificato e depositato (anche con
riferimento agli adempimenti legati alla procura alle liti e alla notifica
ai controinteressati) e gli asseriti profili di inammissibilità
del ricorso RG n.
7858/2008, precedentemente proposto, non può determinare la inammissibilità
anche di questo gravame non
ostandovi il principio del ne bis in idem, in difetto della sussistenza dei
prescritti presupposti per l’applicazione dello stesso nonché di una
questione già definita.
1.3. Passando all’esame della
successiva eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività si osserva
che lo stesso è stato notificato in data 9.10.2008 e non può ritenersi
proposto oltre il termine decadenziale in
quanto, in data 1.7.2008 con la nota prot. n. DSA-2008-0018200, è stato
comunicato ai ricorrenti il decreto del Ministro dell’Ambiente
GAB/DEC/194/2008 del 23 giugno 2008, con cui si è proceduto alla nomina dei
nuovi componenti della
Commissione tecnica, con esclusione tra gli altri anche dei medesimi
ricorrenti. Va disattesa, al riguardo, la dedotta (da parte
controinteressata)
intempestività dell’ impugnazione del DL n. 90 del 2008, entrato in vigore
in data 23 maggio 2008, tenuto conto che
l’art.7, comma 1, di detto provvedimento ha previsto la riduzione da
sessanta a cinquanta del numero dei commissari della Commissione istituita
con DPR n.90 del 2007, rinviando a decreti successivi la nomina degli stessi
nonché il riordino della Commissione medesima nell’articolazione delle
Sottocommissioni, con la conseguenza che, alla data di entrata in vigore del
decreto-legge, data da cui
dovrebbero decorrere gli asseriti termini per l’impugnazione, non si è
verificata la lesione diretta e attuale della situazione soggettiva protetta
dei ricorrenti e i vizi non
risultano immediatamente contestabili, attesa anche la necessaria emanazione
dei decreti di attuazione ivi prescritti (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12
novembre 2008, n. 5661). Da qui la infondatezza dell’eccezione proposta e la
conseguente reiezione della stessa.
1.4. Il
controinteressato ha
eccepito, altresì, la inammissibilità per carenza di interesse facendola
derivare dalla censurata inammissibilità di cui sopra (per violazione del
“ne bis in idem” e per tardività) con riferimento al DM n.217/2008 impugnato
per illegittimità derivata dalle illegittimità degli atti presupposti, in
quanto lo stesso se annullato non consentirebbe ai ricorrenti alcuna
utilità, attesa la sussistenza degli altri provvedimenti (e cioè, l’art.7
che ha disposto l’asserita decadenza e il provvedimento di nomina dei
componenti). Al riguardo, il Collegio osserva che dalla reiezione delle
predette eccezioni di inammissibilità , a cui il controinteressato collega
anche la esaminata censura, ne deriva che l’oggetto della domanda dei
ricorrenti deve riguardare la sua completa esposizione e cioè l’annullamento
di tutti gli atti in epigrafe indicati e la valutazione complessiva degli
stessi, compreso il DM n.217 del 2008. Da ciò anche detta eccezione di
inammissibilità in quanto infondata non può essere accolta.
1.5.
Resta da esaminare l’ultima eccezione di inammissibilità
dedotta riguardante il
difetto di giurisdizione con riferimento alla domanda di annullamento del DL
n.90 del 2008, conv. dalla Legge n.123 del 2008 impugnato, che trattandosi
di atto avente forza di legge sarebbe sottratto al sindacato di legittimità
del G.A., per essere attribuito ex art.134 Cost. al giudizio della Corte
costituzionale.
Osserva il Collegio che per
l’esame di tali rilievi occorre anticipare sotto il profilo
logico-sistematico alcune considerazioni che valgono anche per l’esame dei
motivi di ricorso censurati (secondo, terzo e quarto motivo) relativamente
alle questioni di legittimità costituzionale ivi
sollevate dai ricorrenti.
Al riguardo, è principio
consolidato di derivazione costituzionale (art 134 Cost) che gli effetti di
una legge possono essere eliminati solo dalla Corte costituzionale, quale
giudice naturale delle leggi, con la conseguenza che resta preclusa al G.A.
ogni possibilità di sindacato diretto sull’atto avente forma e forza di
legge, nella specie il decreto-legge, impugnato dinanzi a sé, che si
risolverebbe, diversamente opinando, in una sottrazione alla Corte
costituzionale della sua esclusiva competenza nello scrutinio di legittimità
degli atti aventi forza di legge.
In caso di
leggi-provvedimento volte a “legiferare” scelte che di regola spettano
all’autorità amministrativa e incidenti su un numero determinato di
destinatari e a contenuto particolare e concreto, la tutela dei soggetti
incisi da tali atti viene a connotarsi, stante la preclusione di un
sindacato da parte del G.A., secondo il regime tipico dell’atto legislativo
adottato, trasferendosi dall’ambito della giustizia amministrativa a quello
proprio della giustizia costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 59 del 1957,
n.143 del 1989, n. 62 del 1993, nn. 347 e 492 del 1995, nn. 185 e 211 del
1988, nn.225, 226
e 364 del 1999, n. 429 del 2002, n. 267 del 2007, n. 21 del 2008 e,
da ultimo, n. 137 del 2009).
Nella specie, la norma in
contestazione è l’art.7, comma 1 del D.L.n.90 del 2008, conv. dalla legge n.
123 del 2008 che prevede espressamente che “Ai fini del contenimento della
spesa pubblica e dell’incremento
dell’efficienza procedimentale, il numero dei commissari che
compongono la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale di cui
all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n.90, è ridotto da sessanta a cinquanta, ivi inclusi il presidente e il
segretario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinquanta commissari, in modo
da assicurare un congruo rapporto di proporzione fra i diversi tipi di
competenze ed esperienze da ciascuno di essi apportate. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
dell’ambiente e delle tutela del territorio e del mare procede, con proprio
decreto, al riordino della commissione tecnica di verifica dell’impatto
ambientale”.
In riferimento a ciò, non si
discute della natura di detta norma come legge-provvedimento, attesi i
chiari connotati e il contenuto
della stessa che confermano tale qualificazione, né questo Giudice tende a
radicare nell’ambito della propria
giurisdizione un sindacato che non gli spetta per le ragioni di cui
sopra, ma ciò che appare evidente è che sia l’eccezione di inammissibilità
per difetto di giurisdizione che quelle di illegittimità costituzionale
formulate muovono da un equivoco di fondo. Il predetto art.7 non sopprime la
Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale (tra l’altro,
richiamandola con i precisi riferimenti normativi art.9. del DPR 14.5.2007,
n. 90) non prevedendo una interruzione dell’attività svolta dalla stessa, né
altre soluzioni gestionali transitorie, ma al contrario, si limita
letteralmente a prevedere che il numero dei commissari che la compongono “è
ridotto da sessanta a cinquanta, ivi inclusi il presidente e il segretario”.
Non si tratta di una nuova commissione, quale organismo costituito ex novo
rispetto a quello precedente
istituito ai sensi dell’art.9 del DPR n.90 del 2007, come sostiene il
controinteressato, ma di un ridimensionamento
della Commissione esistente dal punto di vista numerico con una
riduzione del numero degli attuali commissari.
Tale norma, inoltre, dispone
che il Ministro del MATTM
“procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinquanta commissari, in modo
da assicurare un congruo rapporto di proporzione fra i diversi tipi di
competenze ed esperienze da ciascuno di essi apportate”, ma ciò non per
rinnovare la Commissione a seguito di una (pur non prevista dalla norma)
decadenza dei precedenti
commissari (ciò che determinerebbe, in effetti, un’interruzione
dell’attività e una necessaria e contestuale disciplina del periodo
transitorio fino alla completa attuazione della normativa con l’emanazione
dei decreti), bensì per uno scopo specifico che è quello indicato
nell’incipit della stessa norma (ai fini del contenimento della spesa
pubblica e dell’incremento
dell’efficienza procedimentale) nonché nella rubrica della medesima
disposizione (Misure per garantire la razionalizzazione di strutture
tecniche statali).
Inoltre, la disposizione
stabilisce che “Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro dell’ambiente e delle tutela del territorio e
del mare procede, con proprio decreto, al riordino della commissione tecnica
di verifica dell’impatto ambientale” con il ripristino dell’articolazione
della Commissione stessa nelle Sottocommissioni VIA, VAS e VIA speciale.
Osserva il Collegio che la
ricostruzione interpretativa della norma
nel senso indicato è
quella più consona
rispondendo la stessa non solo al dato letterale, sulla base del
significato proprio della disposizione
( “il numero dei commissari che compongono la Commissione è ridotto”)
e, quindi, sulla base del canone in claris non fit interpretatio, ma anche
in applicazione del criterio interpretativo logico-sistematico, in quanto
trattasi di norma collegata con il DPR n. 90 del 2007, espressamente
richiamato, che ha istituito detta Commissione VIA-VAS (composta da 60
commissari).
In tal senso depone
anche l’applicazione di un criterio interpretativo teleologico, alla
luce delle finalità di contenimento della spesa pubblica e di
razionalizzazione delle strutture tecniche statali perseguite dalla norma in
esame.
Del resto, tali finalità sono
potenzialmente idonee a giustificare la riduzione dei componenti prevista
dalla norma, ma non la radicale novazione dell’organo (con tutti i connessi
adempimenti e costi), alla stregua del rispetto dei canoni della
ragionevolezza, coerenza e non arbitrarietà ai cui dettami questo tipo di
leggi-provvedimento, come quella in esame, devono essere uniformate (cfr.ex
multis, da ultimo, Corte Cost., cit. n. 137 del 2009).
Alla luce di quanto precede
sulla pretesa inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del
giudice adito con riferimento all’impugnazione dell’art.7, comma 1 del DL.
n. 90 del 2008, il Collegio ribadisce la sussistenza della preclusione di un
sindacato da parte del GA su detto atto avente forza di legge e nella
delibazione preliminare del fondamento giuridico della questione incidentale
di costituzionalità della norma
sollevata dai ricorrenti con il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso,
ritiene che la stessa è manifestamente infondata e non rilevante ai fini del
decidere, atteso che dalla disposizione in esame non risulta prevista una
soppressione della Commissione con decadenza ex lege dei commissari
componenti, ma una riduzione degli stessi (da 60 a 50) da attuare con
successiva nomina e riordino da parte del Ministro competente, riduzione non
contraria ai principi di ragionevolezza e non arbitraria, tenuto conto degli
aspetti finalistici perseguiti
dalla stessa.
1.6. Il Collegio deve ora
esaminare l’eccezione di incostituzionalità sollevata dai ricorrenti con il
primo motivo riguardo il contrasto del predetto art.7 del D.L. n. 90 del
2008 in esame con l’art.77
della Cost sotto il duplice profilo del difetto dei presupposti di necessità
e urgenza, giustificativi dell’adozione dello strumento del decreto-legge ai
sensi dell’art.77 della Cost. oltre che per assoluta estraneità dello stesso
alle introdotte misure straordinarie per fronteggiare
l’emergenza dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania.
Al riguardo, va osservato in
generale che l’istituto della decretazione d’urgenza
nel suo modello classico è funzionale alla necessità di sopperire ad
esigenze eccezionali obiettivamente indifferibili, ma nella prassi viene
utilizzato come procedura di
abbreviazione del procedimento legislativo per quei provvedimenti ritenuti
necessari e urgenti dal governo, ciò al fine di soddisfare una reale
esigenza –ordinaria e
non eccezionale– degli ordinamenti moderni, quella cioè di assicurare la
rapidità e la tempestività dell’azione politica. In buona sostanza, la
prassi applicativa ha fatto sì che detta forma di iniziativa legislativa
venga utilizzata per provvedere
riguardo qualsiasi materia , in casi
che non presentano il carattere della “straordinarietà” intesa come
eccezionalità e imprevedibilità, mentre gli stessi requisiti della necessità
e urgenza si limitano a meri riferimenti formali.
In tale ottica, la Corte
costituzionale, intervenuta sull’argomento , ha affermato che
“l’utilizzazione del decreto-legge non può essere sostenuta dall’apodittica
enunciazione dell’esistenza
delle ragioni di necessità e urgenza, né può esaurirsi nella constatazione
della ragionevolezza della disciplina che è stata introdotta. L’esistenza
dei requisiti della straordinarietà del caso di necessità e urgenza
necessari per l’emanazione del decreto-legge può essere oggetto di scrutinio
di costituzionalità, il quale deve svolgersi su un piano diverso dalle
valutazioni iniziali del Governo e successiva del Parlamento in sede di
conversione e non è precluso dall’eventuale legge di conversione. A questa,
infatti, non può riconoscersi efficacia sanante, poiché il difetto dei
requisiti del “caso straordinario di necessità e d’urgenza” costituisce un
vizio in procedendo della relativa legge, con cui è alterato il riparto
costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla
produzione delle fonti primarie” (cfr. Corte cost., 23 maggio 2007, n171).
Orbene, tenendo fermi detti
principi, il Collegio ritiene di non potere delibare la manifesta
infondatezza della questione in quanto, se da un lato è pur vero che l’art.7
– come interpretato – si limita a ridurre il numero dei componenti della
Commissione senza disporre la decadenza ex lege di tutti i componenti
e tale riduzione risponde alla disposta finalità
riguardo il contenimento della spesa pubblica e l’incremento
dell’efficienza procedimentale, dall’altro, tale norma non appare
riconducibile al contenuto
degli altri 19 articoli della legge, sotto il profilo dell’omogeneità del
provvedimento complessivo volto a introdurre misure per fronteggiare
l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti in Campania e norme di
protezione civile, non potendosi ritenere convincenti le osservazioni
dell’Avvocatura Generale dello Stato
e del controinteressato espresse al riguardo.
Sotto altro profilo il
requisito di necessità ed urgenza non può risultare confermato dalla sola
finalità della norma
(contenimento della spesa pubblica e razionalizzazione delle strutture
tecniche), ma deve emergere anche dai presupposti desunti dalla relazione al
disegno di legge di conversione
del decreto-legge, la quale, nella specie, nulla indica in relazione
all’esistenza di detto requisito al fine di giustificare il ricorso allo
strumento del decreto-legge.
A tale proposito, è
significativo l’orientamento della Corte cost. che sancisce la illegittimità
costituzionale della norma che si connota per la sua evidente estraneità
rispetto alla materia disciplinata dalle altre disposizioni del
decreto-legge in cui è inserita e sia priva dei requisiti di straordinaria
necessità e urgenza non essendo tale effetto sanato dalla conversione in
legge del decreto-legge, ma, al contrario, trasmesso quale vizio in
procedendo alla legge di conversione (cfr. Corte Cost. 23 maggio 2007, n.
171); aggiungendo a ciò l’ulteriore rilievo di criticità che, nella specie,
neppure la relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge
rende ragione dell’esistenza della necessità e urgenza di intervenire con la
disposizione utilizzando lo strumento del decreto-legge.
1.7.
Ai fini della sottoposizione della questione di legittimità
costituzionale in esame alla Corte Costituzionale, la previa delibazione del
giudice a quo però non può limitarsi alla sua non manifesta infondatezza, ma
deve anche estendersi alla rilevanza della disposizione di legge sospettata
di incostituzionalità ai fini della decisione del giudizio di merito.
A tale riguardo, va ribadito
che la disposizione legislativa d’urgenza di cui all’art.7, pur invocata
dalle parti resistenti, non può essere
addotta a fondamento dei decreti ministeriali impugnati, perché in
realtà non prevede la decadenza automatica dei componenti della Commissione
già in carica alla data di pubblicazione del decreto-legge e non revocati.
Ne consegue che le censure di
illegittimità dei decreti ministeriali impugnati, da esaminare nei paragrafi
successivi, dovranno essere vagliate indipendentemente da ogni
considerazione circa la legittimità della disposizione legislativa d’urgenza
in esame, in quanto il suo contenuto non sarebbe comunque idoneo a
giustificare l’adozione dei provvedimenti impugnati e, dall’altro lato, che
ogni questione circa la legittimità del decreto-legge in esame non risulta
“essenziale” ai fini della definizione del giudizio in epigrafe,
discendendone la manifesta irrilevanza – quindi l’inammissibilità – della
questione di legittimità costituzionale di cui
al primo motivo in esame (ma anche di quelle
di cui ai successivi
terzo, quarto e quinto motivo).
Pertanto, anche le questioni
pregiudiziali di legittimità costituzionale di cui ai predetti motivi non
possono avere corso, risultando inammissibili in ragione della loro mancata
rilevanza ai fini della decisione del giudizio a quo.
2. Restano da esaminare le
censure volte direttamente a far valere l’illegittimità “propria” (e non
mutuata dalla norma di riferimento) dei decreti ministeriali impugnati. A
tale riguardo, deve essere subito esclusa, per le ragioni illustrate al
paragrafo 1.5 e più volte richiamate,
la fondatezza delle censure di violazione di legge (riportate al
secondo motivo) riferite all’art.7, comma 1 del D.L.n.90 del 2008 citato e
della relativa legge di conversione, che, come sopra evidenziato, non
consente, ma neppure vieta, la rinnovazione dell’organo e dei componenti,
limitandosi a prevedere una fattispecie affatto diversa: la mera “riduzione”
del numero dei componenti e
il conseguente “adeguamento” – e non il totale rinnovo- della
composizione della Commissione.
2.1. Maggiore considerazione
meritano le censure di violazione di legge, da parte del decreto
ministeriale n. 194/2008 impugnato,
riferite agli artt. 3 e
7 della legge n. 241 del 1990 nonchè del provvedimento di nomina (o di
recesso dal contratto) il tutto in violazione dell’art.3 e 21-quinquies
della predetta legge n. 241 del 1990, senza neppure prevedere un indennizzo
per i commissari “licenziati”, in violazione dell’art.21-quinquies e 21
sexies della predetta legge.
Secondo il controinteressato,
l’intervenuta decadenza ex lege dei ricorrenti per effetto della norma
impedirebbe di poter configurare la sussistenza delle censure in esame, in
quanto fanno riferimento alla violazione di procedure partecipative e di
requisiti (la motivazione) previsti dalla legge n. 241 del 1990
per l’adozione di atti aventi contenuto provvedimentale, mentre la
decadenza sarebbe disposta in base ad un atto legislativo. La prospettazione
del controinteressato si fonda sulla considerazione che l’impugnato decreto
ministeriale, nominando ex novo tutti i componenti della Commissione,
avrebbe dato esecuzione all’art. 7, comma 1, del D.L.n.90 del 2008,
convertito con legge 123 dello
stesso anno, che ha istituito un nuovo ufficio, un soggetto terzo rispetto
al preesistente che si sostiene adesso sostituito, determinando, quindi, il
verificarsi di decadenza ex lege e non di revoca o di applicazione di una
regola di “spoil system”.
2.2..Il Collegio ha,
viceversa, precedentemente rilevato come, dall’interpretazione letterale,
logico-sistematica e finalistica della disposizione legislativa d’urgenza
invocata da parte resistente, discende che il contenuto della stessa sia il
mero ridimensionamento di un organo collegiale composto da alte
professionalità (atteso che altra interpretazione conduce alla non manifesta
infondatezza della illegittimità costituzionale della norma). La
disposizione infatti si limita a statuire, come già rilevato,
che “….il numero dei commissari che compongono la Commissione tecnica
di verifica dell’impatto ambientale, di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' ridotto da sessanta a
cinquanta, ivi inclusi il presidente e il segretario”, ma
senza nulla innovare nell’organizzazione, né nelle competenze,
attività e funzioni.
2.3.. Di conseguenza,
l’intera disciplina al riguardo resta quella previgente, ivi inclusa quella
relativa alla nomina dei componenti con decreto del Ministro competente, che
comunque afferisce direttamente
ai poteri di auto-organizzazione del Ministero. Pertanto, l’ulteriore
previsione legislativa d’urgenza, secondo cui “…il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla
nomina dei cinquanta commissari, in modo da assicurare un congruo rapporto
di proporzione fra i diversi tipi di competenze ed esperienze da ciascuno di
essi apportate”, affinchè non sia meramente confermativa di un potere
preesistente, e quindi inutiliter data (ipotesi che l’interprete deve
necessariamente escludere secondo il generalissimo principio di effettività
degli atti pubblici), va letta in relazione alla necessità di adeguare la
composizione dell'organo alle nuove prescrizioni, in quanto il
ridimensionamento del numero dei commissari modifica anche l’attuale
proporzione tra le diverse
competenze ed esperienze ivi rappresentate.
2.4. Pertanto, essendo
escluso che possa trattarsi della mera presa d’atto di una già intervenuta
decadenza ex lege (in quanto la legge invocata non contiene, come si è sopra
rilevato, tale previsione), il Collegio, ai fini della decisione, deve
individuare i contenuti e la collocazione dell’impugnato decreto
ministeriale n. 194/2008, per la parte in cui, nominando i nuovi componenti
della Commissione, determina l’automatica cessazione dei ricorrenti
dall’incarico precedentemente svolto, identificandosi da tale momento
l’interesse comune dei ricorrenti alla riconferma nell’incarico o alla
eventuale previsione di una motivata esclusione sulla base della argomentata
valutazione del confronto tra le diverse competenze ed esperienze, così come
prevede la norma (da qui l’ammissibilità del ricorso collettivo, contestata
invece dal controinteressato, atteso il potenziale vantaggio di tutti i
ricorrenti derivante dall’eventuale accoglimento dello stesso).
2.5. Esaminando il contenuto
del DM n.194/2008 impugnato si rileva, in primo luogo,che non può trattarsi
né di un annullamento d’ufficio della precedente nomina (mancando del tutto
i requisiti e le condizioni di cui all’art. 21 nonies della legge n. 241 del
1990), né di un recesso unilaterale dell’Amministrazione dal rapporto
negoziale conseguito alla precedente nomina, ai sensi dell’art. 21 sexies
della stessa legge n. 241 del 1990 (con la lesione di un diritto soggettivo
connesso all’esecuzione di un contratto e con la conseguente carenza
di giurisdizione di questo TAR), poiché il provvedimento ministeriale
impugnato si muove al di fuori delle previsioni civilistiche e non fa valere
alcun profilo relativo all’adempimento del contratto di prestazione d’opera
professionale che potrebbe, in ipotesi, essere configurato in relazione
all’attività di ciascun componente.
Al contrario,
l’Amministrazione intimata non fa alcun riferimento all’attività svolta dai
componenti dell’organo, neppure per definire le relative spettanze
economiche, ma pone nel nulla il precedente provvedimento amministrativo di
nomina dei componenti di un organo amministrativo espressamente disciplinato
dall’ordinamento giuridico e incardinato nella struttura ministeriale di
riferimento, nominando contestualmente
tutti i nuovi componenti nell’ambito del potere di
auto-organizzazione amministrativa dei propri uffici.
Orbene, secondo il costante
orientamento giurisprudenziale, i provvedimenti devono essere individuati e
classificati sulla base non del nomen juris, bensì del loro contenuto
sostanziale, ovvero del potere realmente esercitato dall’Ufficio che li ha
adottati (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 2008, n. 2968; Tar
Lazio, Roma, sez.III, 17 giugno 2008, n. 5916; Cass. Civ., sez. I, 2
settembre 2005, n. 17697). Ne
consegue che, alla stregua del richiamato criterio di individuazione del
potere realmente esercitato
dall’Ufficio che ha adottato i provvedimenti, nella sostanza non si è in
presenza (come è stato
dimostrato) di una decadenza ex lege, né si tratta dell’applicazione di una
qualche normativa di “spoil system” (eventualità, questa, esclusa anche
dall’Amministrazione), e neppure vi è stato un recesso da un rapporto
negoziale di prestazione professionale. Si è, invece, in presenza di una
vera e propria revoca degli incarichi di componente della commissione, che
in quanto tale postula il rispetto delle disposizioni
sulle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del
1990.
2.6. La revoca del
provvedimento è disciplinata in via generale dall’articolo 21 quinquies
della legge n. 241/1990, come inserito dall'articolo 14, comma 1, della
legge n. 15/2005, “per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel
caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione
dell'interesse pubblico originario” con la precisazione che “se la revoca
comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati,
l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo”. Le
controversie, anche in materia di determinazione e corresponsione
dell'indennizzo sono poi attribuite dalla norma “alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo”. Si applicano quindi alla revoca,
senza alcun dubbio, anche le norme
generali sul procedimento amministrativo previste dalla medesima
legge, a partire dall’adempimento garantistico di partecipazione di
conoscenza del procedimento (art.7) fino alla obbligatoria esigenza di
adeguata motivazione dell’atto, che si palesano ancor più determinanti nel
caso di specie, in relazione all’ampia latitudine
della discrezionalità amministrativa sottesa a quel tipo di
provvedimento. Viene, anzi, in rilievo la costante giurisprudenza
amministrativa, secondo cui l’adozione
di un provvedimento (in questo caso, tacito) di secondo grado
nell’esercizio dei propri poteri di autotutela, richiede una motivazione
particolarmente aggravata, che dia conto sia dell’interesse pubblico
concreto ed attuale perseguito, sia dell’avvenuta ponderazione con i diversi
interessi pubblici e privati coinvolti, in particolare quando, come in
questo caso, il provvedimento leda le legittime aspettative
maturate dai privati interessati (in questo caso, i ricorrenti) (cfr.
Tar Basilicata, sez. I, 5 marzo 2009, n. 61; Tar Sicilia, Catania, sez. III,
4 dicembre 2008, n. 2279; Tar Campania, Napoli, sez. VII, 4 ottobre 2007, n.
8934).
Sulla base di quanto sopra
considerato, il Collegio
ritiene fondate le predette
censure riguardo la carenza delle garanzie procedimentali e di motivazione,
nella fattispecie sottoposta al proprio giudizio, dedotte in particolare nel
secondo, terzo e quarto motivo d’impugnazione,
con la conseguente necessità, per questo Tribunale, di accogliere il
ricorso in epigrafe.
2.7. In conformità ad un
criterio di effettività della tutela giurisdizionale in relazione al
petitum, ovvero ai beni della vita sostanzialmente oggetto del
ricorso, il Collegio ritiene altresì necessario evidenziare che
l’illegittimità formale e procedurale in parola si ripercuote, in
realtà sulla stessa legittimità sostanziale del provvedimento di revoca
tacita in esame.
La revoca è stata, infatti,
disposta nei confronti dei componenti ancora in carica, prima della
scadenza del mandato, senza alcuna istruttoria volta all’accertamento e alla
valutazione dei risultati dell’attività compiuta da ciascun componente e
dalla Commissione nel suo complesso, e quindi senza
l’indicazione di
elementi idonei a motivare la mancata conferma dei ricorrenti nell’incarico
ancora in corso. E’ altresì mancata l’indicazione della modifica
dell’organizzazione, delle competenze e delle attività della Commissione,
tale da determinare quei
tratti di discontinuità
eventualmente idonei a giustificare la novazione dell’organo ed il
conseguente integrale rinnovo della Commissione. Infatti, contestualmente
alla revoca tacita, è stata rinnovata la composizione dell’organo mediante
un atto d’alta amministrazione con il quale
sono stati nominati ex novo tutti i componenti della pur
preesistente Commissione, anziché dover limitare l’esercizio della
propria ampia discrezionalità
alla riduzione di soli dieci commissari, così come previsto dalla legge,
assicurando un congruo rapporto di proporzione fra le competenze ed
esperienze da ciascuno apportate.
2.8. Risultano, pertanto
fondate anche le ulteriori censure di illegittimità del provvedimento
impugnato (riportate al terzo, quarto e quinto motivo d’impugnazione)
2.9. Ciò posto, il Collegio
ritiene doveroso precisare che all’organo giurisdizionale giudicante è
preclusa ogni valutazione che non sia strettamente tecnico-giuridica, e men
che mai ogni valutazione di opportunità politica. Le considerazioni sopra
esposte sono quindi svolte con esclusivo riferimento, da un lato, alle
oggettive contraddittorietà, ivi riferite, del comportamento
dell’Amministrazione intimata rispetto agli interessi pubblici e alla
normativa di riferimento e, dall’altro, alla parimenti oggettiva
considerazione della
contestualità fra la nomina dei nuovi componenti e la conseguente revoca
tacita dei precedenti, prima della scadenza del mandato.
Ad assumere rilievo decisivo
ai fini della decisione sulle censure ora in esame è , a giudizio del
Collegio, la constatazione che
il provvedimento di nomina impugnato ha recato un vulnus alla Pubblica
Amministrazione, che ai sensi dell’art. 97 Cost. deve essere organizzata,
determinando le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità di
ciascuno in modo che “siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità” ,
così come confermato dal successivo art. 98.
Risulta quindi evidente la
rilevanza, anche ai fini della tutela di diritti costituzionali, dei compiti
conferiti all’Amministrazione mediante la Commissione tecnica presso il
Ministero dell’Ambiente per la verifica dell’impatto ambientale, preposta
allo svolgimento di rilevanti compiti istruttori in relazione ai progetti
presentati dai proponenti e
consultivi di alto livello tecnico-scientifico, attività caratterizzata
dall’alto profilo scientifico-professionale e dalla grande ponderazione ed
autorevolezza delle proprie conclusioni, dalla continuità dell’impegno
dell’organo nonchè dal rispetto delle previste garanzie di affidabilità e
imparzialità della propria organizzazione
e di svolgimento dell’attività stessa.
Alla luce delle svolte
ragioni, il provvedimento di nomina impugnato , che ha
determinato la revoca tacita e immotivata, prima della scadenza del
loro mandato, dei componenti
della Commissione, da parte dell’ Amministrazione, deve ritenersi
illegittimo, sulla base delle predette censure dedotte , con conseguente
accoglimento delle stesse.
3. Il Collegio, in relazione
al decreto del Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del
Mare n.GAB/DEC/193/2008 del 23 giugno 2008, sottoposto al giudizio dello
stesso, rileva che detto provvedimento è stato ritirato dalla stessa
Amministrazione, come risulta in atti e confermato dall’Avvocatura Generale
dello Stato nella memoria difensiva, conseguentemente, attesa l’inefficacia
dello stesso e la mancanza di lesività nei confronti dei ricorrenti, le
censure formulate ai fini dell’annullamento del detto decreto non sono
ammissibili.
4. Infine, riguardo
l’impugnazione del decreto del Ministro dell’Ambiente, della Tutela del
Territorio e del Mare n.GAB/DEC/217/2008 del 28 luglio 2008 nonché degli
ulteriori decreti n. n.GAB/DEC/205/2008 del 2 luglio 2008 n.GAB/DEC/206/2008
del 2 luglio 2008, si osserva che, nell’ambito del rapporto di
presupposizione corrente fra atti
inseriti all’interno di un più ampio contesto procedimentale, come
quello in questione, l’annullamento del presupposto decreto ministeriale n.
194/2008, sulla base dei rilevanti vizi
del procedimento, determina l’ invalidità dei
predetti decreti
impugnati attesa l’intensità
del nesso di presupposizione e
di collegamento diretto tra gli stessi
e l’unicità della sequenza procedimentale (cfr. Cons.Stato, sez. VI,
23 ottobre 2007, n. 5559; idem sez.V, 28 marzo 2008, n. 1331; idem, sez. VI,
23 dicembre 2008, n. 6520; Tar Campania, Napoli, sez. VII, 25 marzo 2008, n.
1526; idem, sez. I, 6 maggio 2008, n. 3368).
5. In conclusione, sulla base
delle superiori considerazioni, gli esaminati vizi procedimentali e il
riscontrato contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità,
continuità dell’azione amministrativa risultano fondati, con la conseguenza
che il ricorso va accolto, con assorbimento degli altri vizi censurati e,
per l’effetto, sono annullati i decreti ministeriali impugnati, unitamente
ai successivi provvedimenti organizzativi direttamente connessi. Ne discende
l’ordine al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, in
persona del Ministro p.t., di
procedere entro il termine di 45 giorni, decorrenti dalla notificazione, a
cura dei ricorrenti, della presente sentenza o dalla comunicazione della
stessa, in via amministrativa, se anteriore, alla reintegrazione dei
ricorrenti medesimi nella Commissione meglio indicata in epigrafe, fino a
concorrenza della durata originariamente prevista per detto incarico.
La peculiarità e complessità
della vicenda nonchè le ragioni della decisione giustificano l’integrale
compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio, Roma, sez. II bis, pronunciandosi sul ricorso in
epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto
annulla i decreti ministeriali impugnati unitamente ai successivi
provvedimenti organizzativi direttamente connessi, ed ordina al Ministero
dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro
pro tempore, di procedere entro il termine di 45 giorni, decorrenti dalla
notificazione, a cura della parte ricorrente, della presente sentenza o
dalla comunicazione della stessa, in via amministrativa, se anteriore, alla
reintegrazione dei ricorrenti nella Commissione meglio indicata in epigrafe,
fino a concorrenza della durata originariamente prevista per detto incarico.
Dispone la compensazione
delle spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente
sentenza si eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella
Camera di consiglio del giorno 21 maggio 2009 con l'intervento dei
Magistrati:
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
IL SEGRETARIO