ITALIA NOSTRA, WWF, CISA, OSSERVATORIO PUBBLICO:

CHI HA INTERESSA A COSTRUIRE UN PORTO AD ALBENGA?

(essere informati per giudicare e decidere senza il paraocchi, senza lesirene)

Leggi gli interventi.....di chi non ha interessi  inconfessabili ed è animato dall'amore per la propria terra, già abbondantemente punita.

 

Comunicato stampa

 Osservatorio pubblico Albenga, CISA, WWF e Italia Nostra, hanno deciso  di presentare nuove osservazioni sul procedimento ex art. 4 del DPR  509/97. In sintesi, tale decreto è inadeguato a garantire la  pubblicità prescritta dal legislatore europeo nell'ipotesi in cui la  concessione sia anche preordinata all'esecuzione di opere di importo  superiore alla soglia comunitaria; l'inadeguatezza si manifesta anche nella scelta del concessionario, in quanto la gara pubblica è prevista  solo per le ipotesi in cui non vi siano ragioni di preferenza per il

primo richiedente o per una delle domande concorrenti presentate, con  la conseguenza che, stante la prevalenza del diritto comunitario su  quello interno (pubblicità adeguata e gara formale nel rispetto dei principi del Trattato CE) non si rinvengono  i presupposti per fondare l'obbligo dell'Amministrazione di dar corso all'istanza di concessione secondo il procedimento di cui al DPR n. 509/97.

 Per queste considerazioni, invitiamo l'A.C.: 

 1) ad astenersi dal dar corso all'istruttoria sulle istanze  presentate; 

 2) a consultare e coordinarsi con la CAIRE (società incaricata della  redazione del nuovo PUC) per chiarire, prima di tutto, se davvero  esista la necessità di costruire un porto, che, in tutti i progetti,  appare estraneo agli interessi e alle aspettative della cittadinanza; dopo, discuterne l'eventuale localizzazione, con particolare  riferimento ai problemi legati al retroporto, nonché i criteri  soggettivi ed oggettivi necessari a regolare la gara.

 

 Osservatorio pubblico Albenga - CISA Comitato ingauno per la  salvaguardia dell'ambiente - WWF gruppo attivo Albenga - Italia Nostra

 sezione di Albenga

Osservazioni presentate in Comune- 3/11/2008

In merito ai nuovi progetti gli osservanti ripropongono e ribadiscono le osservazioni fatte a proposito del primo.

Considerando non applicabile la procedura ex art.4 del DPR 509/97, invitiamo l'Amministrazione Comunale ad astenersi dal dar corso all’istruttoria sulle istanze dirette ad ottenere una concessione demaniale marittima di 50 anni per la realizzazione e la gestione di un porto turistico in Albenga.

Inoltre, invitiamo la Civica Amministrazione a consultare e coordinarsi con la società incaricata della redazione del nuovo PUC, per chiarire se davvero esista la stessa necessità di costruire un porto, che, in tutti i progetti, appare estraneo agli interessi e alle aspettative della cittadinanza; logica di procedimento impone di fare ciò prima di tutto, prima di discuterne l'eventuale localizzazione (la cui armonizzazione con la salvaguardia dell'agricoltura, principale attività di Albenga, è quanto meno problematica già a partire dall'assetto del retroporto), prima di parlare dei criteri soggettivi e oggettivi necessari a regolare la gara.

 Richiamando quanto già affermato dalla Corte dei Conti nella delibera del 2005 citata nelle nostre osservazioni del 26/9, riproduciamo qui di seguito il punto 5 della sentenza n. 914/07 del Consiglio di Stato, VI^ Sezione, che indica in modo chiaro il procedimento da adottare.

 “ 5. Alle considerazioni che precedono, va, d’altra parte, aggiunto il rilievo più generale che il procedimento settoriale delineato dal citato DPR n. 509/1997 non appare coordinato con la normativa comunitaria in tema di lavori pubblici (tra i quali rientra anche la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto), tutte le volte in cui, come nella specie, la concessione sia anche preordinata all’esecuzione di opere di importo superiore alla soglia comunitaria (lo studio dell’Università di Roma 3, redatto nel dicembre 1999, ha stimato il costo delle opere per il porto di cui trattasi in circa 50 miliardi di lire oltre a 10 miliardi di lire per l’intervento di protezione e riqualificazione del litorale).

E’ evidente, infatti, che, ricorrendo tale ipotesi, il procedimento anzidetto, fin dall’avvio, si presenta del tutto inadeguato a garantire la pubblicità prescritta dal legislatore europeo, essendo la pubblicazione dell’istanza di concessione limitata addirittura al Comune nel quale è situato il bene demaniale.

Tale inadeguatezza si rivela, poi, insormontabile per quel che attiene alla scelta del concessionario, essendo, oltre tutto, prevista, dal regolamento di cui si discute, una gara pubblica solo per le ipotesi in cui non vi siano ragioni di preferenza per il primo richiedente o per una delle domande concorrenti presentate.

Ne consegue che, stante la prevalenza del diritto comunitario su quello interno, nel caso che interessa, non si rinvengono, neanche sotto questo profilo, i presupposti per fondare l’obbligo dell’Amministrazione di dar corso all’istanza di concessione presentata dall’odierna appellata, secondo il procedimento di cui al più volte citato DPR n. 509/97”.

 Oltre a ciò, riportiamo la massima del TAR Lazio, sez. II ter, 2/9/2005 n. 6581:

“La scelta del concessionario di un pubblico servizio deve essere conseguente ad una procedura competitiva e concorrenziale ispirata ai principi dettati dal Trattato CE.

La giurisprudenza amministrativa, sulla scorta delle osservazioni svolte dalla Commissione europea (comunicazione interpretativa CE del 29 aprile 2000) e considerata "la portata espansiva dei principi comunitari, che, indirettamente, toccano anche il settore dei servizi pubblici" (così la sentenza n. 2294/02), ed in mancanza di un'apposita direttiva, ha chiarito che, nell'affidamento dei servizi pubblici, vanno comunque applicati i principi comunitari di divieto di discriminazione basato sulla nazionalità dei concorrenti, libera circolazione delle merci, libertà di stabilimento, la libera prestazione di servizi, la parità di trattamento, la trasparenza, la proporzionalità. A prescindere, insomma, dall'applicabilità di specifici regimi, tutte le concessioni ricadono nel campo di applicazione delle disposizioni degli articoli da 28 a 30 (ex articoli da 30 a 36), da 43 a 55 (ex articoli da 52 a 66) del Trattato CE o dei principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte con la conseguenza che la scelta del concessionario deve essere conseguente ad una procedura competitiva e concorrenziale ispirata ai principi dettati dal trattato istitutivo, in modo da consentire la possibilità da parte delle imprese interessate di esplicare le proprie chances partecipative”.

Osservazioni sulla richiesta di concessione demaniale al fine di costruire il porto di Albenga

 

  1. L'Ufficio del Demanio Marittimo del Comune ha indicato i giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione della domanda; il periodo in cui è possibile presentare osservazioni non può coincidere con quello della pubblicazione, altrimenti verrebbe de facto impedito di presentare le proprie a chi, in ipotesi, prendesse visione del progetto nell'ultimo giorno di pubblicazione.

 

  1. La domanda presentata va considerata come “atto prodromico” all'indizione di una “gara formale”. Il procedimento finalizzato al rilascio della concessione  deve sottostare ai  principi di non discriminazione, di parità di trattamento, di trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità”, previsti dal Trattato CE in quanto “la Commissione ha tenuto a precisare che le concessioni non possono sfuggire all’applicazione delle norme e dei principi sanciti dal Trattato”. In tal senso è orientata “ la giurisprudenza del Consiglio di Stato in tema di ricorso alle procedure concorsuali per il rilascio delle concessioni, nonché la Comunicazione interpretativa della Commissione delle Comunità europee sulle concessioni nel diritto comunitario (2000/C121/02)”. A tal proposito, per un caso analogo [domanda di concessione da parte della Società Porto di Sperlonga (Gaeta) - per di più, in presenza di una sola domanda presentata], la Corte dei Conti (Sezione del controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, II Collegio), nell'adunanza del 14 aprile 2005, ha rilevato che deve essere “espletata una procedura ad evidenza pubblica per il rilascio della concessione [...]. È noto, infatti, che la pedissequa applicazione delle disposizioni recate dagli artt. 36 e 37 del codice della navigazione (approvato con R.D. 30.3.1942, n. 327) non appare idonea a garantire il rispetto del principio della pubblica gara, costantemente affermato dalla giurisprudenza in tema di concessioni di beni demaniali, alla luce dell’evoluzione del diritto comunitario e del diritto interno (cfr. CDS, Sez. VI n. 5365/2004)”.

La delibera della Sezione del controllo di legittimità cita ancora la sentenza n.168/2005 del Consiglio di Stato: “L’organo legale [...] si è dato carico di verificare lo stato della giurisprudenza comunitaria quale emergente sia dall’interpretazione data alla materia delle concessioni da parte della Commissione Europea nella [...] Comunicazione del 12 aprile 2000, sia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con circolari n. 3944 del 1° marzo 2002 e n. 8756 del 6 giugno 2002. [...] Il Consiglio di Stato ribadisce che la scelta del contraente incontra i limiti indicati dalle norme del Trattato in materia di concessioni di beni pubblici di rilevanza economica e dei principi generali del diritto comunitario, tra cui la non discriminazione, la parità di trattamento e la trasparenza.

Da ciò l’Organo giurisdizionale, richiamando il consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa, afferma l’obbligo della gara ad evidenza pubblica.

La Sezione, pertanto, non ha motivo per discostarsi dalla [...] consolidata giurisprudenza e, conseguentemente, ritiene di dover affermare, anche nel caso all’esame, che le concessioni di beni pubblici siano da sottoporre ai principi di evidenza pubblica che impongono l’espletamento di gara  formale anche in presenza di una sola domanda, che si pone pertanto come atto prodromico all’indizione della gara medesima (grassetto e sottolineatura nostri, n.d.r.). Ciò nel presupposto che con la concessione di area demaniale marittima si consente a soggetti operanti sul mercato una possibilità di lucro, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai principi di trasparenza e di non discriminazione. A tale proposito, va sottolineato che la concessione di un bene demaniale marittimo si atteggia quale fattispecie complessa in cui assumono rilievo non solo la messa a disposizione del bene pubblico (dietro corresponsione di un canone), ma anche gli aspetti convenzionali relativi alle opere da realizzare, alla durata in funzione dell’equilibrio economico-finanziario dell’investimento programmato, nonché alla connessa attività di gestione delle opere stesse”.

Secondo un normale percorso logico-giuridico, la fonte del rapporto concessorio sta nell’emanazione del provvedimento amministrativo; invece, nel caso in esame, il provvedimento amministrativo viene degradato a mero atto di approvazione del rapporto convenzionale già originatosi e perfezionato altrimenti. Perciò tale rapporto convenzionale deve uniformarsi ai ricordati principi del Trattato CE.

 

  1. I SIC sui fondali del mare antistante la città si trovano sia a Sud verso Alassio, sia a Nord verso Ceriale. Tali SIC sono stati inseriti nell'elenco dei siti di importanza comunitaria – G.U. dell'Unione europea del 21.09.2006. Da un primo esame delle Tavole risulta quanto segue:

SIC, indicato nella Tavola 9 (Fondali Loano-Albenga) predisposta dalla Regione Liguria (pSIC IT1324973), la cui lontananza dalla costa varia da circa 250m a circa 400m (in corrispondenza del molo della Darsena). Escluso il primo breve tratto, esso corre parallelamente alla costa ad una distanza compresa fra 250m e 280m (le misure approssimative che abbiamo ricavato dalle tavole sono: minimo 242m, intermedio 271m, massimo 414m - zona darsena). È, quindi, a diretto contatto col molo foraneo, la cui base, immergendosi nel mare, vi si protrude per oltre 37m, nella parte non tracimabile, e per 27m, in quella tracimabile.

Con la collocazione proposta, la base della diga foranea sarebbe contigua e/o invaderebbe la colonia di posidonie individuata nella nuova perimetrazione della Regione Liguria, con assoluta certezza del suo insabbiamento e, quindi, del suo degrado e della sua morte. Questa, infatti, è la conseguenza della mancata osservanza di una “adeguata zona di rispetto”, come si può constatare da quanto avvenuto davanti al porto di Loano (allegata tavola 9 pSIC 1324973 Fondali Loano – Albenga).

A tale proposito, occorre considerare la Sentenza Corte di Giustizia Ue 14/09/2006, causa C-244/05, secondo cui “il regime di una protezione appropriata applicabile ai siti che figurano in un elenco nazionale trasmesso alla Commissione delle Comunità europee [...] richiede che gli Stati membri non autorizzino interventi che rischiano di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche di questi siti...”

 

  1. Anche alla luce del principio dello sviluppo sostenibile, bisogna analizzare la situazione del retroporto, dal momento che con esso vengono rimesse in discussione destinazioni importanti del territorio comunale. Infatti, nel caso in discorso, non si tratta soltanto di una porzione di mare interessata da SIC, ma anche di porzioni più o meno vaste di territorio che vengono interessate dall'intervento proposto. Tra queste, occorre considerare che spariscono almeno 900m di spiaggia su cui sono presenti stabilimenti balneari, il Circolo Nautico e la Lega Navale, oltre a spiagge libere: un tratto di costa centrale e molto fruito, sia dai residenti, sia dai proprietari di seconde case, sia dai numerosi ospiti di 4 campeggi, che verrebbero privati dell'accesso al mare. I fruitori della spiaggia sono in numero ben maggiore rispetto ai fortunati 450 possessori di barche da 10m in su!

 

  1. Dalla darsena, il porto si sviluppa verso Ceriale per 1250m circa e, per almeno la metà della sua lunghezza, ha come retroporto terreni agricoli. Quindi, non è vero che le aree agricole non verrebbero interessate dalla costruzione del porto: la presenza del porto farebbe “naturalmente” (forzatamente) cambiare la loro destinazione d'uso, come farebbe cambiare anche quella delle aree a campeggio. Tra il rilevato ferroviario, la via Aurelia, viale 8 Marzo e il confine con Ceriale c'è un quadrilatero di circa 200 ettari: quanti di questi e in quanto tempo verrebbero sottratti all'agricoltura, il settore di gran lunga più importante nell'economia della città?

Stiamo assistendo a un'inversione del rapporto fra piano e progetto: qui si decide su un progetto che avrà necessariamente una notevole influenza sul piano urbanistico comunale, in via di elaborazione, e che già modifica in maniera rilevante quello vigente.

La domanda, a nostro avviso, non può avere corso senza una Valutazione Ambientale Strategica. Quello che viene presentato è un piano e/o programma che disegna la città futura, non un semplice progetto: lo afferma scopertamente l'allegata tavola denominata “sviluppo dell'area nel futuro”, in cui già si può vedere l'appendice del porto nel tessuto urbano. Da qui, è facile immaginare, in un futuro non troppo lontano, l'urbanizzazione e trasformazione del retroporto da zona agricola a zona turistico-residenziale. Questo avverrebbe a maggior ragione nell'ipotesi di spostamento a monte della ferrovia.

Di fronte a ciò, si può forse negare che de facto il progetto interferisce con le aree agricole e con quelle destinate a campeggi? Ovviamente no; quindi, si può affermare che il progetto contiene un piano che risulta sottinteso e sottordinato ad esso, invece di essere sovraordinato: data la natura di questo progetto, non è possibile bypassare la pianificazione di livello superiore (c'è un PRG vigente e un PUC in corso di elaborazione). Un'opera di tale portata non richiede scorciatoie, ma il coinvolgimento effettivo dei soggetti interessati, in primo luogo i cittadini.

Ai sensi dell'art. 5, comma d), del Decreto Legislativo 152/2006 come modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 nr. 4, per piani e programmi si intendono "tutti gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottati o approvati da autorità statali, regionali o locali, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche; salvi i casi in cui le norme di settore vigenti dispongano altrimenti, la valutazione ambientale strategica viene eseguita, prima dell'approvazione, sui piani e programmi adottati oppure, ove non sia previsto un atto formale di adozione, sulle proposte di piani o programmi giunte al grado di elaborazione necessario e sufficiente per la loro presentazione per l'approvazione".

 

Questo progetto è, in realtà, un piano di trasformazione urbana che coinvolge pesantemente aree destinate all'agricoltura e al turismo all'aria aperta, un piano che si vorrebbe non fare sottostare alle norme e procedure previste per strumenti sovraordinati.

 

 

osservatorio pubblico – Albenga                                                                     CISA – Comitato Ingauno

osservatorioalbenga@no-log.org                                                         per la Salvaguardia dell'Ambiente

 

Gianluigi Viveri                                                                                                       Giancarlo Dellepiane