ITALIA NOSTRA, WWF, CISA, OSSERVATORIO PUBBLICO:
CHI HA INTERESSA A COSTRUIRE UN PORTO AD ALBENGA?
(essere informati per giudicare e decidere senza il paraocchi, senza lesirene)
Leggi gli interventi.....di chi non ha interessi inconfessabili ed è animato dall'amore per la propria terra, già abbondantemente punita.
Comunicato stampa
Osservatorio pubblico Albenga, CISA, WWF e Italia Nostra, hanno deciso di presentare nuove osservazioni sul procedimento ex art. 4 del DPR 509/97. In sintesi, tale decreto è inadeguato a garantire la pubblicità prescritta dal legislatore europeo nell'ipotesi in cui la concessione sia anche preordinata all'esecuzione di opere di importo superiore alla soglia comunitaria; l'inadeguatezza si manifesta anche nella scelta del concessionario, in quanto la gara pubblica è prevista solo per le ipotesi in cui non vi siano ragioni di preferenza per il
primo richiedente o per una delle domande concorrenti presentate, con la conseguenza che, stante la prevalenza del diritto comunitario su quello interno (pubblicità adeguata e gara formale nel rispetto dei principi del Trattato CE) non si rinvengono i presupposti per fondare l'obbligo dell'Amministrazione di dar corso all'istanza di concessione secondo il procedimento di cui al DPR n. 509/97.
Per
queste considerazioni, invitiamo l'A.C.:
1)
ad astenersi dal dar corso all'istruttoria sulle istanze presentate;
2) a consultare e coordinarsi con la CAIRE (società incaricata della redazione del nuovo PUC) per chiarire, prima di tutto, se davvero esista la necessità di costruire un porto, che, in tutti i progetti, appare estraneo agli interessi e alle aspettative della cittadinanza; dopo, discuterne l'eventuale localizzazione, con particolare riferimento ai problemi legati al retroporto, nonché i criteri soggettivi ed oggettivi necessari a regolare la gara.
Osservatorio pubblico Albenga - CISA Comitato ingauno per la salvaguardia dell'ambiente - WWF gruppo attivo Albenga - Italia Nostra
sezione di AlbengaOsservazioni presentate in Comune- 3/11/2008
In merito ai nuovi progetti gli osservanti ripropongono e ribadiscono le
osservazioni fatte a proposito del primo.
Considerando non applicabile la procedura ex art.4 del DPR 509/97, invitiamo
l'Amministrazione Comunale ad astenersi dal dar corso all’istruttoria sulle
istanze dirette ad ottenere una concessione demaniale marittima di 50 anni per
la realizzazione e la gestione di un porto turistico in Albenga.
Inoltre, invitiamo la Civica Amministrazione a consultare e coordinarsi con la
società incaricata della redazione del nuovo PUC, per chiarire se davvero esista
la stessa necessità di costruire un porto, che, in tutti i progetti, appare
estraneo agli interessi e alle aspettative della cittadinanza; logica di
procedimento impone di fare ciò prima di tutto, prima di discuterne l'eventuale
localizzazione (la cui armonizzazione con la salvaguardia dell'agricoltura,
principale attività di Albenga, è quanto meno problematica già a partire
dall'assetto del retroporto), prima di parlare dei criteri soggettivi e
oggettivi necessari a regolare la gara.
E’ evidente, infatti, che, ricorrendo tale ipotesi, il procedimento
anzidetto, fin dall’avvio, si presenta del tutto inadeguato a garantire la
pubblicità prescritta dal legislatore europeo, essendo la pubblicazione
dell’istanza di concessione limitata addirittura al Comune nel quale è situato
il bene demaniale.
Tale inadeguatezza si rivela, poi, insormontabile per quel che attiene alla
scelta del concessionario, essendo, oltre tutto, prevista, dal regolamento di
cui si discute, una gara pubblica solo per le ipotesi in cui non vi siano
ragioni di preferenza per il primo richiedente o per una delle domande
concorrenti presentate.
Ne consegue che, stante la prevalenza del diritto comunitario su quello
interno, nel caso che interessa, non si rinvengono, neanche sotto
questo profilo, i presupposti per fondare l’obbligo dell’Amministrazione di
dar corso all’istanza di concessione presentata dall’odierna appellata, secondo
il procedimento di cui al più volte citato DPR n. 509/97”.
“La scelta del concessionario di un pubblico servizio deve essere conseguente ad
una procedura competitiva e concorrenziale ispirata ai principi dettati dal
Trattato CE.
La giurisprudenza amministrativa, sulla scorta delle osservazioni svolte dalla
Commissione europea (comunicazione interpretativa CE del 29 aprile 2000) e
considerata "la portata espansiva dei principi comunitari, che, indirettamente,
toccano anche il settore dei servizi pubblici" (così la sentenza n. 2294/02), ed
in mancanza di un'apposita direttiva, ha chiarito che, nell'affidamento dei
servizi pubblici, vanno comunque applicati i principi comunitari di
divieto di discriminazione basato sulla nazionalità dei concorrenti, libera
circolazione delle merci, libertà di stabilimento, la libera prestazione di
servizi, la parità di trattamento, la trasparenza, la proporzionalità. A
prescindere, insomma, dall'applicabilità di specifici regimi, tutte le
concessioni ricadono nel campo di applicazione delle disposizioni degli articoli
da 28 a 30 (ex articoli da 30 a 36), da 43 a 55 (ex articoli da 52 a 66) del
Trattato CE o dei principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte con la
conseguenza che la scelta del concessionario deve essere conseguente ad una
procedura competitiva e concorrenziale ispirata ai principi dettati dal trattato
istitutivo, in modo da consentire la possibilità da parte delle imprese
interessate di esplicare le proprie chances partecipative”.
Osservazioni sulla richiesta di concessione demaniale al fine di costruire il
porto di Albenga
La delibera della Sezione del controllo di legittimità cita ancora la sentenza
n.168/2005 del Consiglio di Stato: “L’organo legale [...] si è dato carico di
verificare lo stato della giurisprudenza comunitaria quale emergente sia
dall’interpretazione data alla materia delle concessioni da parte della
Commissione Europea nella [...] Comunicazione del 12 aprile 2000, sia dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri con circolari n. 3944 del 1° marzo 2002 e
n. 8756 del 6 giugno 2002. [...] Il Consiglio di Stato ribadisce che la scelta
del contraente incontra i limiti indicati dalle norme del Trattato in materia di
concessioni di beni pubblici di rilevanza economica e dei principi generali del
diritto comunitario, tra cui la non discriminazione, la parità di trattamento e
la trasparenza.
Da ciò l’Organo giurisdizionale, richiamando il consolidato indirizzo della
giurisprudenza amministrativa, afferma l’obbligo della gara ad evidenza
pubblica.
La Sezione, pertanto, non ha motivo per discostarsi dalla [...] consolidata
giurisprudenza e, conseguentemente, ritiene di dover affermare, anche nel caso
all’esame, che le concessioni di beni pubblici siano da sottoporre ai
principi di evidenza pubblica che impongono l’espletamento di gara
formale anche in presenza di una sola domanda, che si pone pertanto come
atto prodromico all’indizione della gara medesima (grassetto e
sottolineatura nostri, n.d.r.). Ciò nel presupposto che con la concessione di
area demaniale marittima si consente a soggetti operanti sul mercato una
possibilità di lucro, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai
principi di trasparenza e di non discriminazione. A tale proposito, va
sottolineato che la concessione di un bene demaniale marittimo si atteggia quale
fattispecie complessa in cui assumono rilievo non solo la messa a disposizione
del bene pubblico (dietro corresponsione di un canone), ma anche gli aspetti
convenzionali relativi alle opere da realizzare, alla durata in funzione
dell’equilibrio economico-finanziario dell’investimento programmato, nonché alla
connessa attività di gestione delle opere stesse”.
Secondo un normale percorso logico-giuridico, la fonte del rapporto concessorio
sta nell’emanazione del provvedimento amministrativo; invece, nel caso in esame,
il provvedimento amministrativo viene degradato a mero atto di approvazione del
rapporto convenzionale già originatosi e perfezionato altrimenti. Perciò tale
rapporto convenzionale deve uniformarsi ai ricordati principi del Trattato CE.
SIC, indicato nella Tavola 9 (Fondali Loano-Albenga) predisposta dalla Regione
Liguria (pSIC IT1324973), la cui lontananza dalla costa varia da circa 250m a
circa 400m (in corrispondenza del molo della Darsena). Escluso il primo breve
tratto, esso corre parallelamente alla costa ad una distanza compresa fra 250m e
280m (le misure approssimative che abbiamo ricavato dalle tavole sono: minimo
242m, intermedio 271m, massimo 414m - zona darsena). È, quindi, a diretto
contatto col molo foraneo, la cui base, immergendosi nel mare, vi si protrude
per oltre 37m, nella parte non tracimabile, e per 27m, in quella tracimabile.
Con la collocazione proposta, la base della diga foranea sarebbe contigua e/o
invaderebbe la colonia di posidonie individuata nella nuova perimetrazione della
Regione Liguria, con assoluta certezza del suo insabbiamento e, quindi, del suo
degrado e della sua morte. Questa, infatti, è la conseguenza della mancata
osservanza di una “adeguata zona di rispetto”, come si può constatare da quanto
avvenuto davanti al porto di Loano (allegata tavola 9 pSIC 1324973 Fondali Loano
– Albenga).
A tale proposito, occorre considerare la Sentenza Corte di Giustizia Ue
14/09/2006, causa C-244/05, secondo cui “il regime di una protezione appropriata
applicabile ai siti che figurano in un elenco nazionale trasmesso alla
Commissione delle Comunità europee [...] richiede che gli Stati membri non
autorizzino interventi che rischiano di compromettere seriamente le
caratteristiche ecologiche di questi siti...”
Stiamo assistendo a un'inversione del rapporto fra piano e progetto: qui si
decide su un progetto che avrà necessariamente una notevole influenza sul piano
urbanistico comunale, in via di elaborazione, e che già modifica in maniera
rilevante quello vigente.
La domanda, a nostro avviso, non può avere corso senza una Valutazione
Ambientale Strategica. Quello che viene presentato è un piano e/o programma che
disegna la città futura, non un semplice progetto: lo afferma scopertamente
l'allegata tavola denominata “sviluppo dell'area nel futuro”, in cui già si può
vedere l'appendice del porto nel tessuto urbano. Da qui, è facile immaginare, in
un futuro non troppo lontano, l'urbanizzazione e trasformazione del retroporto
da zona agricola a zona turistico-residenziale. Questo avverrebbe a maggior
ragione nell'ipotesi di spostamento a monte della ferrovia.
Di fronte a ciò, si può forse negare che de facto il progetto interferisce
con le aree agricole e con quelle destinate a campeggi? Ovviamente no;
quindi, si può affermare che il progetto contiene un piano che risulta
sottinteso e sottordinato ad esso, invece di essere sovraordinato: data la
natura di questo progetto, non è possibile bypassare la pianificazione di
livello superiore (c'è un PRG vigente e un PUC in corso di elaborazione).
Un'opera di tale portata non richiede scorciatoie, ma il coinvolgimento
effettivo dei soggetti interessati, in primo luogo i cittadini.
Ai sensi dell'art. 5, comma d), del
Decreto Legislativo 152/2006
come modificato dal
Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 nr. 4,
per piani e programmi si intendono "tutti
gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque
denominati previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
adottati o approvati da autorità statali, regionali o locali, compresi quelli
cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche;
salvi i casi in cui le norme di settore vigenti dispongano altrimenti, la
valutazione ambientale strategica viene eseguita, prima dell'approvazione, sui
piani e programmi adottati oppure, ove non sia previsto un atto formale di
adozione, sulle proposte di piani o programmi giunte al grado di elaborazione
necessario e sufficiente per la loro presentazione per l'approvazione".
Questo progetto è, in realtà, un piano di trasformazione urbana che coinvolge
pesantemente aree destinate all'agricoltura e al turismo all'aria aperta, un
piano che si vorrebbe non fare sottostare alle norme e procedure previste per
strumenti sovraordinati.
osservatorio pubblico – Albenga
CISA – Comitato Ingauno
osservatorioalbenga@no-log.org
per la Salvaguardia dell'Ambiente
Gianluigi Viveri
Giancarlo Dellepiane