Sapete cos'è l'EKOCLUB ?
una associazione ambientalista della Federazione Italiana della Caccia..
http://www.ekoclubinternationalonlus.com/
Alcuni di questi signori sono negli Ambiti territoriali di
caccia (cosidetti ATC) in Provincia di Savona ( dove gli ambiti sono 4) come
rappresentanti del mondo ambientalista e protezionista....... in
quello di Albenga (ATC SV2) il loro rappresentante è capo di una squadra di
cacciatori al cinghiale.......vi rendete conto? Quello in valbormida (ATC
SV3) vota sempre con i cacciatori e quello nell' ATCSV1 pure....è la moglie di
un cacciatore.... mentre mi hanno riferito che l'attività del Comitato di
gestione del comprensorio alpino è praticamente inesistente....
Quelli pochi realmente ambientalisti faticano non poco.......
Riassunto rappresentanti per ogni Comitato di gestione:
su 10 rappresentanti per ogni comitato di gestione:
2 sono rappresentanti degli ambientalisti
8 tra quelli degli agricoltori, dei cacciatori, degli enti locali ..ma una
buona parte sono tutti cacciatori o quasi....!!!!!!
w la democrazia.....
ma se leggi la normativa di riferimento ( legge regionale n. 29 del 1994 e succ
modifiche) :
AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA,
COMPRENSORI ALPINI E LORO GESTIONE
Art. 20.
(Gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini).
1. Gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini sono gestiti
da strutture associative di natura privata che perseguono i fini previsti dalla
legge 11 febbraio 1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio) e danno attuazione, per quanto di loro
competenza, ai piani faunistici venatori provinciali e agli indirizzi regionali
per la pianificazione faunistico venatoria
(6).
2. Sono organi delle strutture associative di cui al comma 1:
a) il Comitato di gestione;
b) il Presidente;
c) il Collegio dei revisori dei conti.
c bis) l’Assemblea degli iscritti
(7).
3. Il Comitato di gestione è composto da:
a)
tre rappresentanti dei cacciatori, designati
congiuntamente dalle Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e
presenti a livello provinciale. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta della
designazione congiunta, il presidente dell'ambito territoriale di caccia o del
comprensorio alpino nei successivi quindici giorni, qualora non si sia prodotto
accordo tra le associazioni interessate, comportante almeno una maggioranza
dell'85 per cento dei cacciatori iscritti, provvede a nominare i tre
rappresentanti, scegliendoli secondo principi di rappresentanza rigorosamente
proporzionale in base ai soci a livello provinciale, tra le indicazioni
nominative, che le singole associazioni hanno provveduto ad inviare
(8);
b) tre rappresentanti
delle organizzazioni professionali agricole;
c) due rappresentanti
delle associazioni di protezione ambientale;
d) due rappresentanti
designati dalla Provincia sentiti i Comuni territorialmente interessati,
scelti tra gli esperti qualificati in materia.
4. I membri di cui alle lettere b) e c) del comma 3 devono essere designati
congiuntamente dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello
provinciale. Sono considerati rinunciatari gli enti e le associazioni che dopo
trenta giorni dalla richiesta non abbiano ottemperato alla designazione dei
propri rappresentanti
(9).
5. Il Comitato di gestione dura in carica non più di cinque anni e continua
a svolgere le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Comitato.
6. Il Comitato elegge nel proprio seno il presidente fra i rappresentanti
di cui alla lettera a) e il vicepresidente fra i rappresentanti di cui alla
lettera b).
Art. 22. (Compiti
degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori
alpini).
1. Gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei
comprensori alpini:
a) promuovono e organizzano le attività di ricognizione delle risorse
ambientali e della consistenza faunistica;
b)
programmano gli interventi
annuali per il miglioramento degli "habitat";
c) svolgono compiti di gestione faunistica e di ripopolamento;
d) organizzano l'esercizio venatorio;
e) svolgono le attività e assumono le iniziative necessarie a dare
attuazione ai compiti che possono essere delegati dalla Provincia;
f)
organizzano il recupero degli
animali selvatici feriti.
2. Le attività di gestione faunistica degli ambiti territoriali di caccia
vengono programmate per il periodo 1° febbraio - 31 gennaio. Il programma
annuale degli interventi è trasmesso alla Provincia entro e non oltre il 30
settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
Il rendiconto tecnico sull'andamento della gestione faunistico- venatoria
dell'annata precedente, deve essere presentato entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Gli organi di gestione
provvedono altresì
all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e ai conduttori dei
fondi rustici per:
a)
la ricostituzione di una
presenza faunistica ottimale per il territorio;
b)
le coltivazioni per
l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni
dismessi
da interventi agricoli ai sensi del regolamento n. 1094 del Consiglio della CEE
del 25 aprile 1988, e successive modificazioni;
c)
il ripristino di zone umide e di
fossati;
d) la differenziazione delle colture;
e)
la coltivazione di siepi,
cespugli e alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;
f)
la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa
preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione
invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di
ambientamento della fauna selvatica.
4. Per esigenze faunistiche e per particolari situazioni ambientali gli
organi di gestione, entro quindici giorni dall'emanazione del calendario
venatorio regionale, adottano le eventuali modifiche nel territorio di
competenza
relativamente alla limitazione
delle specie di mammiferi e di uccelli stanziali cacciabili,
del numero delle giornate, degli orari, del carniere giornaliero e stagionale
per specie. Gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei
comprensori alpini, possono prevedere forme specialistiche di caccia,
eventualmente escludentesi a vicenda e a costo differenziato, previa indicazione
sul tesserino. Delle modifiche gli organi di gestione danno immediata
comunicazione alla Provincia. Le modifiche e le forme di caccia specialistica
divengono operanti se
7.
Le Province esercitano la
vigilanza sull'attività faunistica e venatoria dei comitati di gestione, nonché
il coordinamento tecnico degli interventi che hanno diretta incidenza sulla
fauna selvatica.
8. Gli organi di gestione per l'espletamento delle proprie funzioni si
dotano di una organizzazione e di un coordinamento tecnico corrispondenti alle
esigenze dell'ambito territoriale di caccia.
Art. 23. (Gestione
finanziaria degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini).
1. La gestione del bilancio degli organismi di gestione degli ambiti
territoriali di caccia e dei comprensori alpini persegue le finalità indicate
nel piano faunistico venatorio provinciale ed è improntata alla regola del
pareggio economico.
2. Ai compiti di cui all'articolo 22
si provvede con le entrate
derivanti dalle quote di partecipazione dei cacciatori e con gli eventuali
finanziamenti di soggetti pubblici e privati.
E poi ci sono le spese e i compiti obbligatori degli ambiti territoriali di
caccia come evidenziato in grassetto rosso dalla legge che dovrebbero essere
realmente spesi per la tutela dell'ambiente .....e lì ci sarebbe da
scandalizzarsi.... pensate....una percentuale sono soldi pubbllici erogati dalla
Provincia.........
ma come vengono spesi i soldi anche pubblici che ricevono ? in buona parte
per i ripopolamenti della fauna cacciabile (il cosiddetto pronta caccia) e poi
per i danni provocati dagli ungulati ( tramite le assicurazoni), etc..etc........................se
qualcuno volesse approfondire..........