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Sentenza

 

Davide Ponte

13/03/2009 10.51.40

 

 

Davide Ponte

13/03/2009 10.51.40

 

13/03/2009

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Davide Ponte, Presidente FF, Estensore

Luca Morbelli, Primo Referendario

Angelo Vitali, Primo Referendario

 

 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto a tutti i ricorsi:

della delibera del Consiglio Regionale della Liguria n.8 in data 28/02/2008 pubblicata sul BURL 23/04/2008, avente ad oggetto "stralcio del piano socio-sanitario relativo alla rete di cura ed assistenza accorpamento e nuova definizione di alcune Aziende sanitarie", nella parte in cui sopprime l'Azienda Ospedaliera "Ospedale Santa Corona"; con atto di motivi aggiunti, sempre per tutti e tre i ricorsi, delle delibere di giunta regionale nn. 1346\2008 e 945\2008 comportanti rispettivamente l’approvazione del regolamento di costituzione dei dipartimenti sanitari asl 2 a seguito della soppressione dell’azienda ospedaliera in questione nonché l’approvazione delle direttive inerenti il medesimo processo di deaziendalizzazione.

 

 

Sul ricorso numero di registro generale 623 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Comune di Loano, Comune di Borghetto Santo Spirito, Comune di Finale Ligure, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Bormioli, con domicilio eletto presso Giovanni Bormioli in Genova, p.zza Dante 9/14;

 

 

Regione Liguria, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso Luigi Cocchi in Genova, via Macaggi 21/5 - 8; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;

 

 

 

Asl N.2 - Savonese;

 

 

 

Visti i ricorsi ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Liguria;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Liguria;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Liguria;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 05/03/2009 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

 

Sul ricorso numero di registro generale 624 del 2008, proposto da:

Comitato per la Difesa della Salute del Ponente Ligure, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Bormioli, con domicilio eletto presso Giovanni Bormioli in Genova, p.zza Dante 9/14;

 

 

Regione Liguria, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso Luigi Cocchi in Genova, via Macaggi 21/5 - 8; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;

 

  

Asl N.2 - Savonese;

 

 

Sul ricorso numero di registro generale 625 del 2008, proposto da:

Luigi Madruzza, C.I.M.O A.S.M.D.-Liguria (Coordinamento Italiano Medici Ospedalieri Associazione Sindacale Medici Dirigenti), Cataldo Grippaldi, Mariano Bormioli, Alessandro Vitali, Stefano Quaini, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Bormioli, con domicilio eletto presso Giovanni Bormioli in Genova, p.zza Dante 9/14;

 

 

Regione Liguria, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso Luigi Cocchi in Genova, via Macaggi 21/5 - 8; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;

 

 

Asl N.2 - Savonese;

 

 

 

FATTO

Con i tre distinti gravami di cui in epigrafe, introduttivi dei giudizi, gli odierni ricorrenti, nelle diverse qualità di comuni limitrofi all’azienda ospedaliera interessata di dirigenti dipendenti della stessa e di comitato costituitosi per la difesa della salute del ponente ligure, impugnavano la medesima delibera del Consiglio regionale di stralcio del piano socio sanitario relativo alla rete di cura ed assistenza accorpamento e nuova definizione di alcune Aziende sanitarie", nella parte in cui sopprime l'Azienda Ospedaliera "Ospedale Santa Corona".

All’atto impugnato si muovevano, in tutti i ricorsi, le seguenti censure:

- violazione degli artt. 27 l.r. 41\2006, 2 e 4 d.lgs. 502\92 in relazione all’art. 97 Cost., difetto di presupposto legittimante, difetto di istruttoria e di motivazione, in ordine alla soppressione dell’azienda ospedaliera;

- violazione degli artt. 1.13 e 2 d. 502 cit., 1, 4 e 5.4 l.r. 41\2006 e dell’accordo Stato Regione 6\3\2007, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà;

- violazione degli artt. 17 e 26 l.r. 41\2006, analoghi profili di eccesso di potere, difetto di motivazione in merito agli errati criteri applicati;

- violazione del predetto accordo ed eccesso di potere per illgocità e contraddittorietà, in quanto l’accordo non prevedeva la deaziendalizzazione dell’Ospedale Santa Corona e anzi ne valorizzava la funzione.

L’amministrazione regionale e quella statale intimate, costituitesi in giudizio, chiedevano la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto del gravame.

Con atto di motivi aggiunti i ricorrenti estendevano gli stessi motivi di gravame alle delibere attuative dell’atto impugnato in via principale, comportanti l’approvazione del regolamento di costituzione dei dipartimenti sanitari asl 2 a seguito della soppressione dell’azienda ospedaliera in questione nonché l’approvazione delle direttive inerenti il medesimo processo di deaziendalizzazione.

Alla pubblica udienza del 5\3\2009 la causa passava in decisione.

DIRITTO

1. La presente controversia riguarda l’impugnativa proposta da diversi soggetti nei confronti della determinazione con cui la Regione Liguria ha, nell’approvare lo stralcio del piano socio-sanitario relativo alla rete di cura ed assistenza accorpamento e nuova definizione di alcune Aziende sanitarie, soppresso l'Azienda Ospedaliera “Ospedale Santa Corona”.

2. Preliminarmente occorre disporre la riunione dei tre gravami stante l’evidente connessione oggettiva, avendo gli stessi ad oggetto, formale, la medesima delibera e, sostanziale, la medesima determinazione di soppressione dell’Azienda predetta, nonché a fronte dell’identità delle censure dedotte, e l’altrettanto evidente connessione soggettiva, coinvolgendo i ricorsi le stesse amministrazioni dal lato passivo.

3. Sempre in via preliminare peraltro occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità dedotte dalle amministrazioni resistenti avverso i soggetti ricorrenti i quali, secondo tale prospettazione, sarebbero privi della necessaria legittimazione.

La contestazione avverso la soppressione dell’azienda ospedaliera in questione risulta proposta da diversi soggetti, ricollegabili peraltro a quattro distinte situazioni: alcune amministrazioni comunali contigue territorialmente all’azienda ospedaliera soppressa; un comitato di cittadini costituito con contratto associativo datato 11\5\2007, avente ad oggetto la difesa della salute nel ponente ligure e partecipante al procedimento di approvazione della delibera impugnata in via principale; alcuni dirigenti delle strutture e dei dipartimenti del medesimo ospedale nonché un sindacato rappresentativo dei medici dirigenti ospedalieri.

L’eccezione appare infondata con riferimento a tutte e tre le tipologie suddette.

3.1 Per ciò che concerne i Comuni, gli stessi sono in linea generale riconosciuti quali titolari di una situazione rappresentativa degli interessi radicati nel proprio territorio, in specie nel nuovo contesto costituzionale in cui all’equiparazione tra diversi livelli di governo, come fissata dall’art. 114 Cost. (con conseguente elevazione del riconoscimento dei Comuni), si accompagna l’individuazione del principio di sussidiarietà quale parametro principale di affidamento delle funzioni amministrative le quali comunque vanno attribuite in via principale proprio agli stessi comuni (art. 118 comma 1 Cost.); pertanto, anche in quest’ottica va ribadito che ciascun comune, pur se spogliato di specifiche competenze, nella sua qualità di ente esponenziale, portatore in via continuativa di interessi diffusi radicati nel proprio territorio che fanno capo ad una circoscritta e determinata popolazione residente è, in astratto, portatore di un interesse pubblico differenziato e qualificato, diverso da quello di cui sono titolari singoli cittadini, tale da giustificare l’impugnativa di atti incidenti su tali interessi diffusi (cfr. ad es. Consiglio Stato , sez. V, 14 aprile 2008 , n. 1725), come ad esempio in tema di impugnativa di atti approvativi di localizzazione di impianti.

Tale legittimazione deve ritenersi  estesa al caso di specie, relativo a soppressione di strutture sanitarie (cfr. ad es. T.A.R. Veneto, sez. III, 03 maggio 2006, n. 1157 e T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 19 aprile 2006, n. 1362). In proposito, trattandosi di un ente esponenziale degli interessi riferibili alla collettività dei residenti nel suo territorio e titolato, in quanto tale, all'impugnazione dei provvedimenti che producono effetti pregiudizievoli per la comunità locale dallo stesso rappresentata, il Comune è legittimato ad impugnare le parti del piano sanitario e di quello ospedaliero riferite alle strutture ricadenti nel suo ambito ovvero, nel caso in cui nel singolo territorio non ve ne siano, in quelle poste nelle immediate vicinanze in quanto costituenti i diretti ed immediati riferimenti sanitari della collettività territoriale. Nel caso de quo, infatti, l’azienda ospedaliera in oggetto costituisce la struttura sanitaria di riferimento delle popolazioni dei Comuni ricorrenti, in specie a fronte della collocazione e del livello di specializzazione dell’azienda stessa. A conferma della sussistenza di una posizione differenziata in capo alle amministrazioni coinvolte emergono sia la partecipazione, quantomeno in termini consultivi e collaborativi, al procedimento, secondo quanto evidenziato in memoria conclusiva dalla stessa difesa regionale (peraltro previsto anche a livello legislativo ex artt. 3 quater d.lgs. 502 cit. e 14 l.r. 41\2006), sia il riconoscimento nella delibera contestata della valenza della struttura in questione come posta a beneficio dell’intero ponente ligure.

3.2 Per ciò che concerne il Comitato suddetto, se in linea generale vale il principio per cui un semplice comitato di cittadini caratterizzato da una forma associativa temporanea, volta alla protezione degli interessi dei soggetti che ne sono parte, non ha legittimazione a ricorrere avverso gli atti di gestione   essendo privo del carattere di ente esponenziale in via stabile e continuativa di interessi diffusi radicati sul territorio (cfr. ad es. Consiglio Stato , sez. V, 14 giugno 2007 , n. 3192), nel caso di specie il comitato per un verso non assume i connotati di associazione temporaneo, essendo costituito senza termine definito (cfr. art. 9 Statuto) e, per un altro verso, risulta aver partecipato attivamente all’iter procedimentale conclusosi con la delibera impugnata (cfr. note regionali sub docc. nn. 8 e 9 di parte ricorrente nel ricorso n. 624\2008). Peraltro come per le amministrazioni comunali suddette, anche in tale caso la partecipazione attiva trova fondamento nella normativa vigente, in specie ex art. 1 comma 2 lett e) l.r. 41 cit..

A quest’ultimo riguardo, se in linea generale vale anche qui un principio rigoroso, teso a limitare entro limiti ragionevoli la legittimazione al ricorso, a tenore del quale dalla facoltà di intervento nel procedimento dei soggetti « portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento » non scaturisce automaticamente la legittimazione processuale di tutti i soggetti portatori di interessi collettivi che abbiano in concreto partecipato al procedimento, restando rimesso all'autorità giudiziaria il compito di verificare nel singolo caso se il soggetto interveniente abbia effettiva legittimazione processuale in quanto portatore di un interesse differenziato e qualificato (cfr. ad es. Consiglio Stato , sez. VI, 25 giugno 2008 , n. 3234), in linea particolare il suddetto principio vale a fronte della facoltà astratta riconosciuta ai soggetti individuati dall’art. 9 l. 241\90, cosicchè nell’ipotesi di concreta ed attiva partecipazione è ben possibile verificare la sussistenza di un interesse differenziato, quantomeno sotto i profili concretamente evidenziati ovvero attinenti alle modalità di partecipazione; in tal caso quindi la verifica in merito alla sussistenza di un interesse si sposta sulle singole censure e sulla riferibilità o meno ai predetti profili.

3.3 Per ciò che concerne i ricorrenti di cui al terzo gravame, cioè alcuni dirigenti delle strutture e dei dipartimenti del medesimo ospedale nonché un sindacato rappresentativo dei medici dirigenti ospedalieri, la sussistenza di una posizione soggettiva qualificabile in termini di interesse diretto concreto ed attuale appare sussistente nella specie, in quanto i soggetti persone fisiche agiscono nella qualità di operatori professionali, in posizione apicale oltretutto, della struttura oggetto di soppressione in quanto azienda ospedaliera; nella specie quindi nei loro confronti l’interesse pare ricollegabile sia alla posizione di dipendenti della struttura oltre che a quella di titolari di singole sottostrutture (dipartimenti o strutture complesse) che operano all’interno della prima. Trattasi indubbiamente di un interesse attuale ed a carattere personale, in quanto relativo alla funzione attualmente svolta ed al ruolo attualmente ricoperto, oltre che concreto. A quest’ultimo proposito, in specie a fronte dei generici rilievi mossi dalla difesa regionale sulla presunta carenza di incidenza sul rapporto di lavoro, va evidenziato che, mentre in linea generale la concretezza dell’interesse non si misura secondo un’utilità meramente economica, trovando rilievo ex art. 24 Cost. una serie di interessi di rilievo anche immateriale o etico purchè giuridicamente rilevanti, nel caso di specie l’utilità vantata appare evidente, pur in assenza di un concreto rischio di incidenza sul mero rapporto di lavoro in quanto ricompensato economicamente, riguardando l’operatività e la collocazione giuridica delle strutture ricoperte dai ricorrenti.

3.4 Per ciò che concerne l’associazione sindacale, pur in assenza di una motivata eccezione ricavabile dalle difese regionali, va richiamato il principio generale a tenore del quale un'associazione o un sindacato, mentre non possono agire per la difesa di singole posizioni, sono legittimati ad agire in giudizio a tutela degli interessi collettivi della categoria (cfr. ad es. T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 13 novembre 2008 , n. 1961). Nel caso de quo l’associazione sindacale che agisce, oltre ad apparire rappresentativa degli interessi collettivi di lavoratori qualificati del settore coinvolto, impugna atti di estremo rilievo in quanto concernenti la pianificazione del settore sanitario a livello regionale, con evidenti ricadute sul settore e sulle strutture in cui agiscono gli iscritti quali operatori della categoria.

3.5 Infine nessun rilievo va attribuito alle eccezioni formulate dalla difesa erariale in quanto le stesse presuppongono l’impugnativa di atti statali, in specie l’accordo Stato Regione, assente nel caso de quo dove, al contrario di quanto prospettato dalla stessa difesa erariale, tale accordo assume la valenza di parametro di legittimità che la delibera avrebbe violato: in tal senso infatti i ricorrenti hanno dedotto alcune delle censure da esaminare.

4. Passando all’analisi del merito del gravame lo stesso appare fondato.

Come anticipato, la delibera oggetto dell’impugnativa principale, di cui gli atti impugnati con motivi aggiunti costituiscono mera attuazione, concerne l’approvazione dello stralcio del piano sociosanitario regionale relativo alla rete di cura ed assistenza, in specie avendo ad oggetto l’accorpamento e la nuova definizione di alcune aziende sanitarie.

I motivi di gravame, dedotti limitatamente alla parte della delibera che dispone la soppressione dell’azienda ospedaliera Santa Corona di Pietra ligure che confluisce nell’azienda sanitaria locale n. 2, investono la conformità della statuizione regionale rispetto alla vigente normativa regionale e statale nonché la congruità dell’istruttoria e delle motivazioni poste a fondamento della stessa determinazione.

4.1 Occorre prendere le mosse dalla ricostruzione del quadro normativo in cui si iscrive la vicenda relativa all’azienda ospedaliera in oggetto, conclusasi con la delibera gravata.

La normativa generale di riordino della disciplina in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, contenuta nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ha previsto il riparto delle competenze legislative ed amministrative tra Stato e Regioni, attribuendo le relative funzioni alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali. In tale contesto, con particolare riguardo ai profili di interesse nel caso de quo, l’art. 2 comma 2 sexies lett a) attribuisce alla Regione altresì “l'articolazione del territorio regionale in unità sanitarie locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal presente decreto per quanto attiene alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre strutture pubbliche e private accreditate”. Il successivo art. 4 prevede la possibile costituzione o conferma di aziende ospedaliere nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui al comma 2: “a) organizzazione dipartimentale di tutte le unità operative presenti nella struttura, disciplinata dall'atto di cui all'articolo 3, comma 1- bis , in coerenza con l'articolo 17- bis ; b) disponibilità di un sistema di contabilità economico patrimoniale e di una contabilità per centri di costo; c) presenza di almeno tre unità operative di alta specialità secondo le specificazioni di cui al decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 1992, e successive modificazioni; d) dipartimento di emergenza di secondo livello, ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992 e successive modificazioni, secondo le specificazioni contenute nell'Atto di intesa tra Stato e regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996; e) ruolo di ospedale di riferimento in programmi integrati di assistenza su base regionale e interregionale, così come previsto dal Piano sanitario regionale ed in considerazione della mobilità infraregionale e della frequenza dei trasferimenti da presidi ospedalieri regionali di minore complessità; f) attività di ricovero in degenza ordinaria, nel corso dell'ultimo triennio, per pazienti residenti in regioni diverse, superiore di almeno il dieci per cento rispetto al valore medio regionale, salvo che per le aziende ubicate in Sicilia e in Sardegna; g) indice di complessità della casistica dei pazienti trattati in ricovero ordinario, nel corso dell'ultimo triennio, superiore ad almeno il venti per cento del valore medio regionale; h) disponibilità di un proprio patrimonio immobiliare adeguato e sufficiente per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali di tutela della salute e di erogazione di prestazioni sanitarie.”

In attuazione espressa di tale disposto normativo l’azienda ospedaliera in questione risulta essere stata costituita con l.r. n. 42\1994, in specie sub art. 7, al pari dell’Ospedale di Genova Sampierdarena e dell’Ospedale di San Martino.

In sede di riordino del servizio sanitario regionale il legislatore regionale di cui alla vigente l.r. n. 41\2006 ha individuato ancora le stesse tre aziende ospedaliere predette (San Martino, Sampierdarena e Santa Corona), costituendole di nuovo come aziende ospedaliere e disciplinandone le relative funzioni. In specie per ciò che concerne l’individuazione l’art. 27, dopo aver riservato il comma 1 alla previsione dell’Azienda ospedaliera dell’Ospedale San Martino di Genova, statuisce ai successivi commi 2 e 3:

“2. Sono costituite in Azienda ospedaliera: Villa Scassi Ospedale Civile di Genova Sampierdarena ed Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, può costituire nuove Aziende ospedaliere ovvero sopprimere o modificare, a seguito di accorpamenti con altre strutture ospedaliere, le Aziende di cui al comma 2.”

Invero, se dal punto di vista della concreta operatività la costituzione dell’azienda in questione operata dalla legge regionale da ultimo richiamata si fonda su un principio di continuità rispetto alla situazione pregressa, dal punto di vista dell’analisi della fonte primaria emerge come il legislatore abbia confermato la creazione delle predette aziende ospedaliere, rimettendo peraltro alla determinazione consiliare la possibilità di incidere sulle medesime statuizioni normative, innescando così una sorta di delegificazione, attraverso la rimessione a determinazione amministrativa della costituzione, della modifica o della soppressione delle stesse aziende costituite. La previsione, se per un verso potrebbe destare serie perplessità in termini di ragionevolezza, stante il curioso effetto per cui la determinazione legislativa si sottopone alla verifica ad un livello sottostante, per un altro verso ne impone un’interpretazione conforme a Costituzione, secondo il consolidato insegnamento della Consulta (sull'obbligo, per il giudice, di sperimentare interpretazioni conformi a Costituzione cfr. da ultimo Corte Cost. nn. 341, 226, 205 e 193/2008).

In linea generale la delegificazione si giustifica attraverso l’affidamento della individuazione della concreta disciplina generale ed astratta al più snello livello regolamentare, gerarchicamente inferiore a quello legislativo ma pur sempre normativo. Nel caso de quo invece, trattandosi di incisione su concrete istituzioni, il potere affidato al consiglio regionale non appare qualificabile in analoghi termini regolamentari, non prevedendo una disciplina generale ed astratta, né questo d’altra parte è sostenuto dalla stessa difesa regionale.

Quindi una delegificazione in via amministrativa, pur se al massimo livello regionale (cioè quello consiliare), avrebbe imposto l’individuazione da parte del legislatore di criteri per l’attuazione della stessa. Incidentalmente va evidenziato come analoga necessità di previa determinazione di criteri riguarderebbe con evidenza anche l’ipotesi in cui si dovesse prescegliere un’interpretazione della norma come tesa ad affidare al consiglio regionale anche un potere regolamentare (come insegna la prevalente opinione la delegificazione può intervenire solo nei limiti stabiliti dalla norma primaria che la autorizza: cfr. ad es. Consiglio St. Atti norm., 5 febbraio 2007 , n. 113, per cui sarebbe irragionevole una norma di delegificazione priva di limiti e criteri, analogamente a quanto costituzionalmente imposto per l’esercizio del potere legislativo delegato ex art. 76 Cost.).

In definitiva, quale che sia la qualificazione giuridica è evidente come il legislatore regionale abbia, al fine di evitare un proprio ulteriore futuro intervento, reputato di rimettere alla fase attuativa la modifica delle proprie determinazione ma ciò impone l’individuazione di criteri di operatività, pena l’affidamento di attività libera nei fini ad una fonte non legislativa.

4.2 La conclusione dell’analisi predetta comporta la necessità, a fronte dello scarno dettato normativo, di individuare dei parametri e dei criteri per l’esercizio del potere affidato al Consiglio regionale.

Invero, anche a voler seguire l’interpretazione meno rigorosa in ordine alla valenza delle indicazioni ricavabili dalla legislazione statale, come criteri di ordine generale non certo insuperabili, la totale assenza di disciplina regionale sul punto ne fa gli unici parametri legislativi di carattere specifico che l’amministrazione regionale in fase attuativa si trova a poter utilizzare; parametri e criteri che, merita essere ricordato, costituiscono un aiuto non un limite per l’esercizio del potere discrezionale. Al riguardo, la valenza dei predetti parametri assume altresì rilievo dinanzi alla circostanza che gli stessi sono stati utilizzati in sede di prima costituzione.

A definitiva conferma della opzione ermeneutica proposta peraltro soccorre lo stesso disposto normativo espresso del legislatore regionale, laddove all’art. 88 della stessa l.r. 41\2006 si prevede una norma generale di rinvio che statuisce nei seguenti termini: “per tutto quanto non previsto dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le conseguenti normative nazionali e regionali vigenti in materia”.

In definitiva, in assenza di qualsiasi indicazione da parte del legislatore regionale, i criteri di cui alla legge statale su cui si è fondata l’originaria costituzione delle aziende ospedaliere costituiscono comunque parametri di riferimento da utilizzare in sede di valutazione e quindi di esplicazione della stessa, sia logicamente che per dettato normativo espresso ex art. 88 cit..

Nel caso di specie l’analisi della delibera e degli atti procedimentali che hanno portato alla sua approvazione evidenzia come i criteri invocati e sopra richiamati non siano stati tenuti in alcuna considerazione. Pertanto, la dedotta illegittimità della delibera appare riscontrabile atteso che la stessa né richiama né applica tali criteri e parametri, anche al solo fine di evidenziarne il venir meno nel caso de quo, sopprimendo anzi un’azienda a suo tempo costituita proprio sulla scorta degli stessi nonché da poco ricostituita dalla stessa norma di legge regionale che si intende attuare e che prevede, per quanto non espressamente disciplinato (come nel caso dei criteri per l’esercizio del potere di cui all’art. 27 comma 3) il rinvio alla predetta norma statale.

4.3 Peraltro, anche volendo prescindere del tutto dai parametri di cui alla legge statale, la delibera appare viziata nei dedotti termini di difetto di motivazione e di contraddittorietà, atteso che le ragioni sottese alla scelta, se da un lato non appaiono corroborate da dati concreti, dall’altro lato paiono muoversi in direzione opposta a quella indicata dal legislatore regionale, mettendo in dubbio la stessa opportunità di mantenere aziende ospedaliere, secondo un approccio qualificabile più alla stregua di una valutazione politica sottesa alla modifica della norma da poco adottata.

Pertanto, anche applicando i soli parametri generali di valutazione e sindacato dell’attività amministrativa, nel caso di specie rispetto alla scelta legislativa ed alla necessità di istruire e motivare adeguatamente la determinazione di soppressione ed accorpamento dell’azienda ospedaliera la delibera non appare conforme ai limiti ricavabili dagli obblighi normativi.

Né in senso contrario possono assumere rilievo gli argomenti difensivi concernenti una presunta insindicabilità delle scelte di merito trattandosi di atto di pianificazione. In generale, infatti, le norme di piano hanno comunque duplice valenza nei confronti delle quali va assicurato un livello minimo di sindacabilità (analogamente a quelle di scelta pianificatoria territoriale). In senso contrario poi operano le seguenti considerazioni: la sufficienza di una motivazione basata sui criteri generali del piano, propria della giurisprudenza sugli atti di pianificazione, riguarda ipotesi di disciplina del territorio non limitata a monte dal legislatore, come invece avviene nel caso de quo dove si sopprime un’azienda speciale appena (ri)costituita dal legislatore, dovendo quindi la relativa determinazione gestionale concreta essere sottoposta ad un vaglio motivazionale puntuale e specifico, proprio a fronte della modifica rispetto alla statuizione legislativa.

Nel caso di specie la mancata considerazione degli unici criteri dettati dal legislatore in materia di costituzione di aziende ospedaliere e la natura generale delle valutazioni sottese alla determinazione di soppressione, priva di qualsiasi riferimento alla singola azienda soppressa, comportano la fondatezza delle censure dedotte in tali termini, in specie stante il difetto di motivazione anche altrimenti ricercata. Invero, nell’ambito delle generali argomentazioni sottese alle scelte pianificatorie non si trova l’esplicazione delle concrete ragioni che hanno portato alla specifica misura della soppressione ed accorpamento dell’azienda in questione, né alla stregua dei parametri di cui alla legge statale ed alle eventuali intervenute modifiche tali da giustificare la diversa scelta gestionale rispetto a quanto statuito dallo stesso legislatore regionale pochi mesi prima, né alla stregua di eventuali diversi parametri generali, non ricavabili dall’accordo Stato Regioni né da altri parametri di ordine generale adeguatamente espressi e valutati rispetto al caso di specie.

In ordine alla motivazione della determinazione soppressiva la difesa regionale richiama gli unici due ordini argomentativi ricavabili (peraltro non chiaramente) dalla delibera e dagli atti ad essa preliminari: la riduzione dei costi; l’esigenza che i presidi ospedalieri siano inglobati al’interno delle aziende sanitarie. Entrambi, come detto, non appaiono trovare adeguato riscontro in termini di concreta esplicazione motivazionale.

Sotto il primo profilo, riduzione dei costi, mentre la delibera nulla argomenta in proposito, dagli atti non è comunque ricavabile alcun concreto riepilogo o illustrazione dei calcoli effettuati, con la conseguenze che le mere dichiarazioni rese in proposito restano tali, prive di qualsiasi riscontro e di idonea attività istruttoria. Incidentalmente, paiono parimenti convincenti le argomentazioni critiche sul punto dedotte da parte ricorrente, in quanto la creazione di più presidi ospedalieri potenzialmente concorrenti con duplicazione di strutture farebbe ipotizzare, quantomeno in astratto, un esito sui costi opposti, con ciò, nei limiti del sindacato giurisdizionale, rinforzando la necessità dello svolgimento di una adeguata istruttoria e di una conseguente motivazione sul punto.

Sotto il secondo profilo, esigenza di inglobare i presidi ospedalieri all’interno delle aziende sanitarie, l’indicazione appare in linea generale contrastante con la recente espressa previsione e costituzione di aziende ospedaliere da parte del legislatore, per cui una opposta determinazione ad un livello gerarchicamente inferiore (quello amministrativo rispetto a quello legislativo) andrebbe ben altrimenti argomentata, anche attraverso una adeguata indicazioni di concreti riscontri in ordine alle valutazioni svolte. In definitiva, dall’esame della delibera non emerge alcun riscontro diretto tra le affermazioni e richiami contenuti nelle premesse della delibera e la concreta statuizione di soppressione ed accorpamento censurata; ciò appare rilevante in termini di legittimità proprio a fronte della statuizione normativa regionale oggetto di applicazione come sopra esaminata.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso appare fondato quindi in ordine al primo ed al terzo ordine di motivi di gravame, con conseguente annullamento della delibera impugnata con il ricorso principale in parte qua, cioè limitatamente alla prevista soppressione dell’Azienda Ospedaliera "Ospedale Santa Corona". Parimenti fondati appaiono in via di illegittimità derivata i vizi dedotti avverso le delibere attuative che, in quanto tali, cadono parimenti alla prima in parte qua..

Sussistono giusti motivi, a fronte del contesto normativo nonchè della natura delle contestazioni e degli interessi coinvolti, per procedere alla compensazione delle spese di lite.

 

 

 

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. int. II, definitivamente pronunciando, dispone la riunione dei ricorsi di cui in epigrafe e li accoglie; per l’effetto annulla la delibera impugnata in via principale limitatamente alla prevista soppressione dell’Azienda Ospedaliera "Ospedale Santa Corona" e le delibere impugnate con motivi aggiunti.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 05/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:

 

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

 

 

IL SEGRETARIO