urn:nir:tar.liguria;sezione.2:sentenza:00000-0000
200800623200903060923571000.xml
200800623200903060923571000.doc
200800623\200800623.xml
O:\DocumentiGA\Genova\Sezione 2\2008\200800623\
Sentenza
Davide
Ponte
13/03/2009 10.51.40
Davide
Ponte
13/03/2009 10.51.40
13/03/2009
200800624\200800624.xml
200800625\200800625.xml
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la
Liguria
(Sezione Seconda)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
Davide
Ponte, Presidente FF, Estensore
Luca
Morbelli, Primo Referendario
Angelo
Vitali, Primo Referendario
per
l'annullamento
previa
sospensione dell'efficacia,
quanto
a tutti i ricorsi:
della
delibera del Consiglio Regionale della Liguria n.8 in data 28/02/2008
pubblicata sul BURL 23/04/2008, avente ad oggetto "stralcio del piano
socio-sanitario relativo alla rete di cura ed assistenza accorpamento e
nuova definizione di alcune Aziende sanitarie", nella parte in cui sopprime
l'Azienda Ospedaliera "Ospedale Santa Corona"; con atto di motivi aggiunti,
sempre per tutti e tre i ricorsi, delle delibere di giunta regionale nn.
1346\2008 e 945\2008 comportanti rispettivamente l’approvazione del
regolamento di costituzione dei dipartimenti sanitari asl 2 a seguito della
soppressione dell’azienda ospedaliera in questione nonché l’approvazione
delle direttive inerenti il medesimo processo di deaziendalizzazione.
Sul
ricorso numero di registro generale 623 del 2008, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Comune
di Loano, Comune di Borghetto Santo Spirito, Comune di Finale Ligure,
rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Bormioli, con domicilio eletto
presso Giovanni Bormioli in Genova, p.zza Dante 9/14;
Regione
Liguria, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cocchi, con domicilio eletto
presso Luigi Cocchi in Genova, via Macaggi 21/5 - 8; Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in
Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
Asl
N.2 - Savonese;
Visti i
ricorsi ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di Regione Liguria;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle
Finanze;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di Regione Liguria;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle
Finanze;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di Regione Liguria;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle
Finanze;
Viste
le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 05/03/2009 il dott. Davide Ponte e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
Sul
ricorso numero di registro generale 624 del 2008, proposto da:
Comitato per la Difesa della Salute del Ponente Ligure, rappresentato e
difeso dall'avv. Giovanni Bormioli, con domicilio eletto presso Giovanni
Bormioli in Genova, p.zza Dante 9/14;
Regione Liguria, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cocchi, con
domicilio eletto presso Luigi Cocchi in Genova, via Macaggi 21/5 - 8;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e
delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato,
domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
Asl
N.2 - Savonese;
Sul
ricorso numero di registro generale 625 del 2008, proposto da:
Luigi
Madruzza, C.I.M.O A.S.M.D.-Liguria (Coordinamento Italiano Medici
Ospedalieri Associazione Sindacale Medici Dirigenti), Cataldo Grippaldi,
Mariano Bormioli, Alessandro Vitali, Stefano Quaini, rappresentati e difesi
dall'avv. Giovanni Bormioli, con domicilio eletto presso Giovanni Bormioli
in Genova, p.zza Dante 9/14;
Regione Liguria, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cocchi, con
domicilio eletto presso Luigi Cocchi in Genova, via Macaggi 21/5 - 8;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e
delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato,
domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
Asl
N.2 - Savonese;
FATTO
Con i
tre distinti gravami di cui in epigrafe, introduttivi dei giudizi, gli
odierni ricorrenti, nelle diverse qualità di comuni limitrofi all’azienda
ospedaliera interessata di dirigenti dipendenti della stessa e di comitato
costituitosi per la difesa della salute del ponente ligure, impugnavano la
medesima delibera del Consiglio regionale di stralcio del piano socio
sanitario relativo alla rete di cura ed assistenza accorpamento e nuova
definizione di alcune Aziende sanitarie", nella parte in cui sopprime
l'Azienda Ospedaliera "Ospedale Santa Corona".
All’atto
impugnato si muovevano, in tutti i ricorsi, le seguenti censure:
-
violazione degli artt. 27 l.r. 41\2006, 2 e 4 d.lgs. 502\92 in relazione
all’art. 97 Cost., difetto di presupposto legittimante, difetto di
istruttoria e di motivazione, in ordine alla soppressione dell’azienda
ospedaliera;
-
violazione degli artt. 1.13 e 2 d. 502 cit., 1, 4 e 5.4 l.r. 41\2006 e
dell’accordo Stato Regione 6\3\2007, eccesso di potere per difetto di
istruttoria e di motivazione, contraddittorietà;
-
violazione degli artt. 17 e 26 l.r. 41\2006, analoghi profili di eccesso di
potere, difetto di motivazione in merito agli errati criteri applicati;
-
violazione del predetto accordo ed eccesso di potere per illgocità e
contraddittorietà, in quanto l’accordo non prevedeva la deaziendalizzazione
dell’Ospedale Santa Corona e anzi ne valorizzava la funzione.
L’amministrazione regionale e quella statale intimate, costituitesi in
giudizio, chiedevano la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto del
gravame.
Con atto
di motivi aggiunti i ricorrenti estendevano gli stessi motivi di gravame
alle delibere attuative dell’atto impugnato in via principale, comportanti
l’approvazione del regolamento di costituzione dei dipartimenti sanitari asl
2 a seguito della soppressione dell’azienda ospedaliera in questione nonché
l’approvazione delle direttive inerenti il medesimo processo di
deaziendalizzazione.
Alla
pubblica udienza del 5\3\2009 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. La
presente controversia riguarda l’impugnativa proposta da diversi soggetti
nei confronti della determinazione con cui la Regione Liguria ha,
nell’approvare lo stralcio del piano socio-sanitario relativo alla rete di
cura ed assistenza accorpamento e nuova definizione di alcune Aziende
sanitarie, soppresso l'Azienda Ospedaliera “Ospedale Santa Corona”.
2.
Preliminarmente occorre disporre la riunione dei tre gravami stante
l’evidente connessione oggettiva, avendo gli stessi ad oggetto, formale, la
medesima delibera e, sostanziale, la medesima determinazione di soppressione
dell’Azienda predetta, nonché a fronte dell’identità delle censure dedotte,
e l’altrettanto evidente connessione soggettiva, coinvolgendo i ricorsi le
stesse amministrazioni dal lato passivo.
3.
Sempre in via preliminare peraltro occorre esaminare le eccezioni di
inammissibilità dedotte dalle amministrazioni resistenti avverso i soggetti
ricorrenti i quali, secondo tale prospettazione, sarebbero privi della
necessaria legittimazione.
La
contestazione avverso la soppressione dell’azienda ospedaliera in questione
risulta proposta da diversi soggetti, ricollegabili peraltro a quattro
distinte situazioni: alcune amministrazioni comunali contigue
territorialmente all’azienda ospedaliera soppressa; un comitato di cittadini
costituito con contratto associativo datato 11\5\2007, avente ad oggetto la
difesa della salute nel ponente ligure e partecipante al procedimento di
approvazione della delibera impugnata in via principale; alcuni dirigenti
delle strutture e dei dipartimenti del medesimo ospedale nonché un sindacato
rappresentativo dei medici dirigenti ospedalieri.
L’eccezione appare infondata con riferimento a tutte e tre le tipologie
suddette.
3.1 Per
ciò che concerne i Comuni, gli stessi sono in linea generale riconosciuti
quali titolari di una situazione rappresentativa degli interessi radicati
nel proprio territorio, in specie nel nuovo contesto costituzionale in cui
all’equiparazione tra diversi livelli di governo, come fissata dall’art. 114
Cost. (con conseguente elevazione del riconoscimento dei Comuni), si
accompagna l’individuazione del principio di sussidiarietà quale parametro
principale di affidamento delle funzioni amministrative le quali comunque
vanno attribuite in via principale proprio agli stessi comuni (art. 118
comma 1 Cost.); pertanto, anche in quest’ottica va ribadito che ciascun
comune, pur se spogliato di specifiche competenze, nella sua qualità di ente
esponenziale, portatore in via continuativa di interessi diffusi radicati
nel proprio territorio che fanno capo ad una circoscritta e determinata
popolazione residente è, in astratto, portatore di un interesse pubblico
differenziato e qualificato, diverso da quello di cui sono titolari singoli
cittadini, tale da giustificare l’impugnativa di atti incidenti su tali
interessi diffusi (cfr. ad es. Consiglio Stato , sez. V, 14 aprile 2008 , n.
1725), come ad esempio in tema di impugnativa di atti approvativi di
localizzazione di impianti.
Tale
legittimazione deve ritenersi
estesa al caso di specie, relativo a soppressione di strutture sanitarie
(cfr. ad es. T.A.R. Veneto, sez. III, 03 maggio 2006, n. 1157 e T.A.R.
Puglia Bari, sez. I, 19 aprile 2006, n. 1362). In proposito, trattandosi di
un ente esponenziale degli interessi riferibili alla collettività dei
residenti nel suo territorio e titolato, in quanto tale, all'impugnazione
dei provvedimenti che producono effetti pregiudizievoli per la comunità
locale dallo stesso rappresentata, il Comune è legittimato ad impugnare le
parti del piano sanitario e di quello ospedaliero riferite alle strutture
ricadenti nel suo ambito ovvero, nel caso in cui nel singolo territorio non
ve ne siano, in quelle poste nelle immediate vicinanze in quanto costituenti
i diretti ed immediati riferimenti sanitari della collettività territoriale.
Nel caso de quo, infatti, l’azienda ospedaliera in oggetto costituisce la
struttura sanitaria di riferimento delle popolazioni dei Comuni ricorrenti,
in specie a fronte della collocazione e del livello di specializzazione
dell’azienda stessa. A conferma della sussistenza di una posizione
differenziata in capo alle amministrazioni coinvolte emergono sia la
partecipazione, quantomeno in termini consultivi e collaborativi, al
procedimento, secondo quanto evidenziato in memoria conclusiva dalla stessa
difesa regionale (peraltro previsto anche a livello legislativo ex artt. 3
quater d.lgs. 502 cit. e 14 l.r. 41\2006), sia il riconoscimento nella
delibera contestata della valenza della struttura in questione come posta a
beneficio dell’intero ponente ligure.
3.2 Per
ciò che concerne il Comitato suddetto, se in linea generale vale il
principio per cui un semplice comitato di cittadini caratterizzato da una
forma associativa temporanea, volta alla protezione degli interessi dei
soggetti che ne sono parte, non ha legittimazione a ricorrere avverso gli
atti di gestione essendo
privo del carattere di ente esponenziale in via stabile e continuativa di
interessi diffusi radicati sul territorio (cfr. ad es. Consiglio Stato ,
sez. V, 14 giugno 2007 , n. 3192), nel caso di specie il comitato per un
verso non assume i connotati di associazione temporaneo, essendo costituito
senza termine definito (cfr. art. 9 Statuto) e, per un altro verso, risulta
aver partecipato attivamente all’iter procedimentale conclusosi con la
delibera impugnata (cfr. note regionali sub docc. nn. 8 e 9 di parte
ricorrente nel ricorso n. 624\2008). Peraltro come per le amministrazioni
comunali suddette, anche in tale caso la partecipazione attiva trova
fondamento nella normativa vigente, in specie ex art. 1 comma 2 lett e) l.r.
41 cit..
A
quest’ultimo riguardo, se in linea generale vale anche qui un principio
rigoroso, teso a limitare entro limiti ragionevoli la legittimazione al
ricorso, a tenore del quale dalla facoltà di intervento nel procedimento dei
soggetti « portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento » non
scaturisce automaticamente la legittimazione processuale di tutti i soggetti
portatori di interessi collettivi che abbiano in concreto partecipato al
procedimento, restando rimesso all'autorità giudiziaria il compito di
verificare nel singolo caso se il soggetto interveniente abbia effettiva
legittimazione processuale in quanto portatore di un interesse differenziato
e qualificato (cfr. ad es. Consiglio Stato , sez. VI, 25 giugno 2008 , n.
3234), in linea particolare il suddetto principio vale a fronte della
facoltà astratta riconosciuta ai soggetti individuati dall’art. 9 l. 241\90,
cosicchè nell’ipotesi di concreta ed attiva partecipazione è ben possibile
verificare la sussistenza di un interesse differenziato, quantomeno sotto i
profili concretamente evidenziati ovvero attinenti alle modalità di
partecipazione; in tal caso quindi la verifica in merito alla sussistenza di
un interesse si sposta sulle singole censure e sulla riferibilità o meno ai
predetti profili.
3.3 Per
ciò che concerne i ricorrenti di cui al terzo gravame, cioè alcuni dirigenti
delle strutture e dei dipartimenti del medesimo ospedale nonché un sindacato
rappresentativo dei medici dirigenti ospedalieri, la sussistenza di una
posizione soggettiva qualificabile in termini di interesse diretto concreto
ed attuale appare sussistente nella specie, in quanto i soggetti persone
fisiche agiscono nella qualità di operatori professionali, in posizione
apicale oltretutto, della struttura oggetto di soppressione in quanto
azienda ospedaliera; nella specie quindi nei loro confronti l’interesse pare
ricollegabile sia alla posizione di dipendenti della struttura oltre che a
quella di titolari di singole sottostrutture (dipartimenti o strutture
complesse) che operano all’interno della prima. Trattasi indubbiamente di un
interesse attuale ed a carattere personale, in quanto relativo alla funzione
attualmente svolta ed al ruolo attualmente ricoperto, oltre che concreto. A
quest’ultimo proposito, in specie a fronte dei generici rilievi mossi dalla
difesa regionale sulla presunta carenza di incidenza sul rapporto di lavoro,
va evidenziato che, mentre in linea generale la concretezza dell’interesse
non si misura secondo un’utilità meramente economica, trovando rilievo ex
art. 24 Cost. una serie di interessi di rilievo anche immateriale o etico
purchè giuridicamente rilevanti, nel caso di specie l’utilità vantata appare
evidente, pur in assenza di un concreto rischio di incidenza sul mero
rapporto di lavoro in quanto ricompensato economicamente, riguardando
l’operatività e la collocazione giuridica delle strutture ricoperte dai
ricorrenti.
3.4 Per
ciò che concerne l’associazione sindacale, pur in assenza di una motivata
eccezione ricavabile dalle difese regionali, va richiamato il principio
generale a tenore del quale un'associazione o un sindacato, mentre non
possono agire per la difesa di singole posizioni, sono legittimati ad agire
in giudizio a tutela degli interessi collettivi della categoria (cfr. ad es.
T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 13 novembre 2008 , n. 1961). Nel caso de quo
l’associazione sindacale che agisce, oltre ad apparire rappresentativa degli
interessi collettivi di lavoratori qualificati del settore coinvolto,
impugna atti di estremo rilievo in quanto concernenti la pianificazione del
settore sanitario a livello regionale, con evidenti ricadute sul settore e
sulle strutture in cui agiscono gli iscritti quali operatori della
categoria.
3.5
Infine nessun rilievo va attribuito alle eccezioni formulate dalla difesa
erariale in quanto le stesse presuppongono l’impugnativa di atti statali, in
specie l’accordo Stato Regione, assente nel caso de quo dove, al contrario
di quanto prospettato dalla stessa difesa erariale, tale accordo assume la
valenza di parametro di legittimità che la delibera avrebbe violato: in tal
senso infatti i ricorrenti hanno dedotto alcune delle censure da esaminare.
4.
Passando all’analisi del merito del gravame lo stesso appare fondato.
Come
anticipato, la delibera oggetto dell’impugnativa principale, di cui gli atti
impugnati con motivi aggiunti costituiscono mera attuazione, concerne
l’approvazione dello stralcio del piano sociosanitario regionale relativo
alla rete di cura ed assistenza, in specie avendo ad oggetto l’accorpamento
e la nuova definizione di alcune aziende sanitarie.
I motivi
di gravame, dedotti limitatamente alla parte della delibera che dispone la
soppressione dell’azienda ospedaliera Santa Corona di Pietra ligure che
confluisce nell’azienda sanitaria locale n. 2, investono la conformità della
statuizione regionale rispetto alla vigente normativa regionale e statale
nonché la congruità dell’istruttoria e delle motivazioni poste a fondamento
della stessa determinazione.
4.1
Occorre prendere le mosse dalla ricostruzione del quadro normativo in cui si
iscrive la vicenda relativa all’azienda ospedaliera in oggetto, conclusasi
con la delibera gravata.
La
normativa generale di riordino della disciplina in materia di assistenza
sanitaria ed ospedaliera, contenuta nel decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, ha previsto il riparto delle competenze legislative ed
amministrative tra Stato e Regioni, attribuendo le relative funzioni alle
regioni e alle province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle
leggi nazionali. In tale contesto, con particolare riguardo ai profili di
interesse nel caso de quo, l’art. 2 comma 2 sexies lett a) attribuisce alla
Regione altresì “l'articolazione del territorio regionale in unità sanitarie
locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti
l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro,
l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto
dal presente decreto per quanto attiene alle aziende ospedaliere di rilievo
nazionale e interregionale e alle altre strutture pubbliche e private
accreditate”. Il successivo art. 4 prevede la possibile costituzione o
conferma di aziende ospedaliere nel rispetto dei criteri e delle modalità di
cui al comma 2: “a) organizzazione dipartimentale di tutte le unità
operative presenti nella struttura, disciplinata dall'atto di cui
all'articolo 3, comma 1- bis , in coerenza con l'articolo 17- bis ; b)
disponibilità di un sistema di contabilità economico patrimoniale e di una
contabilità per centri di costo; c) presenza di almeno tre unità operative
di alta specialità secondo le specificazioni di cui al decreto del Ministro
della sanità 29 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del
1° febbraio 1992, e successive modificazioni; d) dipartimento di emergenza
di secondo livello, ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992 e successive
modificazioni, secondo le specificazioni contenute nell'Atto di intesa tra
Stato e regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza
sanitaria pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996; e)
ruolo di ospedale di riferimento in programmi integrati di assistenza su
base regionale e interregionale, così come previsto dal Piano sanitario
regionale ed in considerazione della mobilità infraregionale e della
frequenza dei trasferimenti da presidi ospedalieri regionali di minore
complessità; f) attività di ricovero in degenza ordinaria, nel corso
dell'ultimo triennio, per pazienti residenti in regioni diverse, superiore
di almeno il dieci per cento rispetto al valore medio regionale, salvo che
per le aziende ubicate in Sicilia e in Sardegna; g) indice di complessità
della casistica dei pazienti trattati in ricovero ordinario, nel corso
dell'ultimo triennio, superiore ad almeno il venti per cento del valore
medio regionale; h) disponibilità di un proprio patrimonio immobiliare
adeguato e sufficiente per consentire lo svolgimento delle attività
istituzionali di tutela della salute e di erogazione di prestazioni
sanitarie.”
In
attuazione espressa di tale disposto normativo l’azienda ospedaliera in
questione risulta essere stata costituita con l.r. n. 42\1994, in specie sub
art. 7, al pari dell’Ospedale di Genova Sampierdarena e dell’Ospedale di San
Martino.
In sede
di riordino del servizio sanitario regionale il legislatore regionale di cui
alla vigente l.r. n. 41\2006 ha individuato ancora le stesse tre aziende
ospedaliere predette (San Martino, Sampierdarena e Santa Corona),
costituendole di nuovo come aziende ospedaliere e disciplinandone le
relative funzioni. In specie per ciò che concerne l’individuazione l’art.
27, dopo aver riservato il comma 1 alla previsione dell’Azienda ospedaliera
dell’Ospedale San Martino di Genova, statuisce ai successivi commi 2 e 3:
“2. Sono
costituite in Azienda ospedaliera: Villa Scassi Ospedale Civile di Genova
Sampierdarena ed Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
3. Il
Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, può costituire
nuove Aziende ospedaliere ovvero sopprimere o modificare, a seguito di
accorpamenti con altre strutture ospedaliere, le Aziende di cui al comma 2.”
Invero,
se dal punto di vista della concreta operatività la costituzione
dell’azienda in questione operata dalla legge regionale da ultimo richiamata
si fonda su un principio di continuità rispetto alla situazione pregressa,
dal punto di vista dell’analisi della fonte primaria emerge come il
legislatore abbia confermato la creazione delle predette aziende
ospedaliere, rimettendo peraltro alla determinazione consiliare la
possibilità di incidere sulle medesime statuizioni normative, innescando
così una sorta di delegificazione, attraverso la rimessione a determinazione
amministrativa della costituzione, della modifica o della soppressione delle
stesse aziende costituite. La previsione, se per un verso potrebbe destare
serie perplessità in termini di ragionevolezza, stante il curioso effetto
per cui la determinazione legislativa si sottopone alla verifica ad un
livello sottostante, per un altro verso ne impone un’interpretazione
conforme a Costituzione, secondo il consolidato insegnamento della Consulta
(sull'obbligo, per il giudice, di sperimentare interpretazioni conformi a
Costituzione cfr. da ultimo Corte Cost. nn. 341, 226, 205 e 193/2008).
In linea
generale la delegificazione si giustifica attraverso l’affidamento della
individuazione della concreta disciplina generale ed astratta al più snello
livello regolamentare, gerarchicamente inferiore a quello legislativo ma pur
sempre normativo. Nel caso de quo invece, trattandosi di incisione su
concrete istituzioni, il potere affidato al consiglio regionale non appare
qualificabile in analoghi termini regolamentari, non prevedendo una
disciplina generale ed astratta, né questo d’altra parte è sostenuto dalla
stessa difesa regionale.
Quindi
una delegificazione in via amministrativa, pur se al massimo livello
regionale (cioè quello consiliare), avrebbe imposto l’individuazione da
parte del legislatore di criteri per l’attuazione della stessa.
Incidentalmente va evidenziato come analoga necessità di previa
determinazione di criteri riguarderebbe con evidenza anche l’ipotesi in cui
si dovesse prescegliere un’interpretazione della norma come tesa ad affidare
al consiglio regionale anche un potere regolamentare (come insegna la
prevalente opinione la delegificazione può intervenire solo nei limiti
stabiliti dalla norma primaria che la autorizza: cfr. ad es. Consiglio St.
Atti norm., 5 febbraio 2007 , n. 113, per cui sarebbe irragionevole una
norma di delegificazione priva di limiti e criteri, analogamente a quanto
costituzionalmente imposto per l’esercizio del potere legislativo delegato
ex art. 76 Cost.).
In
definitiva, quale che sia la qualificazione giuridica è evidente come il
legislatore regionale abbia, al fine di evitare un proprio ulteriore futuro
intervento, reputato di rimettere alla fase attuativa la modifica delle
proprie determinazione ma ciò impone l’individuazione di criteri di
operatività, pena l’affidamento di attività libera nei fini ad una fonte non
legislativa.
4.2 La
conclusione dell’analisi predetta comporta la necessità, a fronte dello
scarno dettato normativo, di individuare dei parametri e dei criteri per
l’esercizio del potere affidato al Consiglio regionale.
Invero,
anche a voler seguire l’interpretazione meno rigorosa in ordine alla valenza
delle indicazioni ricavabili dalla legislazione statale, come criteri di
ordine generale non certo insuperabili, la totale assenza di disciplina
regionale sul punto ne fa gli unici parametri legislativi di carattere
specifico che l’amministrazione regionale in fase attuativa si trova a poter
utilizzare; parametri e criteri che, merita essere ricordato, costituiscono
un aiuto non un limite per l’esercizio del potere discrezionale. Al
riguardo, la valenza dei predetti parametri assume altresì rilievo dinanzi
alla circostanza che gli stessi sono stati utilizzati in sede di prima
costituzione.
A
definitiva conferma della opzione ermeneutica proposta peraltro soccorre lo
stesso disposto normativo espresso del legislatore regionale, laddove
all’art. 88 della stessa l.r. 41\2006 si prevede una norma generale di
rinvio che statuisce nei seguenti termini: “per tutto quanto non previsto
dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs.
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le
conseguenti normative nazionali e regionali vigenti in materia”.
In
definitiva, in assenza di qualsiasi indicazione da parte del legislatore
regionale, i criteri di cui alla legge statale su cui si è fondata
l’originaria costituzione delle aziende ospedaliere costituiscono comunque
parametri di riferimento da utilizzare in sede di valutazione e quindi di
esplicazione della stessa, sia logicamente che per dettato normativo
espresso ex art. 88 cit..
Nel caso
di specie l’analisi della delibera e degli atti procedimentali che hanno
portato alla sua approvazione evidenzia come i criteri invocati e sopra
richiamati non siano stati tenuti in alcuna considerazione. Pertanto, la
dedotta illegittimità della delibera appare riscontrabile atteso che la
stessa né richiama né applica tali criteri e parametri, anche al solo fine
di evidenziarne il venir meno nel caso de quo, sopprimendo anzi un’azienda a
suo tempo costituita proprio sulla scorta degli stessi nonché da poco
ricostituita dalla stessa norma di legge regionale che si intende attuare e
che prevede, per quanto non espressamente disciplinato (come nel caso dei
criteri per l’esercizio del potere di cui all’art. 27 comma 3) il rinvio
alla predetta norma statale.
4.3
Peraltro, anche volendo prescindere del tutto dai parametri di cui alla
legge statale, la delibera appare viziata nei dedotti termini di difetto di
motivazione e di contraddittorietà, atteso che le ragioni sottese alla
scelta, se da un lato non appaiono corroborate da dati concreti, dall’altro
lato paiono muoversi in direzione opposta a quella indicata dal legislatore
regionale, mettendo in dubbio la stessa opportunità di mantenere aziende
ospedaliere, secondo un approccio qualificabile più alla stregua di una
valutazione politica sottesa alla modifica della norma da poco adottata.
Pertanto, anche applicando i soli parametri generali di valutazione e
sindacato dell’attività amministrativa, nel caso di specie rispetto alla
scelta legislativa ed alla necessità di istruire e motivare adeguatamente la
determinazione di soppressione ed accorpamento dell’azienda ospedaliera la
delibera non appare conforme ai limiti ricavabili dagli obblighi normativi.
Né in
senso contrario possono assumere rilievo gli argomenti difensivi concernenti
una presunta insindicabilità delle scelte di merito trattandosi di atto di
pianificazione. In generale, infatti, le norme di piano hanno comunque
duplice valenza nei confronti delle quali va assicurato un livello minimo di
sindacabilità (analogamente a quelle di scelta pianificatoria territoriale).
In senso contrario poi operano le seguenti considerazioni: la sufficienza di
una motivazione basata sui criteri generali del piano, propria della
giurisprudenza sugli atti di pianificazione, riguarda ipotesi di disciplina
del territorio non limitata a monte dal legislatore, come invece avviene nel
caso de quo dove si sopprime un’azienda speciale appena (ri)costituita dal
legislatore, dovendo quindi la relativa determinazione gestionale concreta
essere sottoposta ad un vaglio motivazionale puntuale e specifico, proprio a
fronte della modifica rispetto alla statuizione legislativa.
Nel caso
di specie la mancata considerazione degli unici criteri dettati dal
legislatore in materia di costituzione di aziende ospedaliere e la natura
generale delle valutazioni sottese alla determinazione di soppressione,
priva di qualsiasi riferimento alla singola azienda soppressa, comportano la
fondatezza delle censure dedotte in tali termini, in specie stante il
difetto di motivazione anche altrimenti ricercata. Invero, nell’ambito delle
generali argomentazioni sottese alle scelte pianificatorie non si trova
l’esplicazione delle concrete ragioni che hanno portato alla specifica
misura della soppressione ed accorpamento dell’azienda in questione, né alla
stregua dei parametri di cui alla legge statale ed alle eventuali
intervenute modifiche tali da giustificare la diversa scelta gestionale
rispetto a quanto statuito dallo stesso legislatore regionale pochi mesi
prima, né alla stregua di eventuali diversi parametri generali, non
ricavabili dall’accordo Stato Regioni né da altri parametri di ordine
generale adeguatamente espressi e valutati rispetto al caso di specie.
In
ordine alla motivazione della determinazione soppressiva la difesa regionale
richiama gli unici due ordini argomentativi ricavabili (peraltro non
chiaramente) dalla delibera e dagli atti ad essa preliminari: la riduzione
dei costi; l’esigenza che i presidi ospedalieri siano inglobati al’interno
delle aziende sanitarie. Entrambi, come detto, non appaiono trovare adeguato
riscontro in termini di concreta esplicazione motivazionale.
Sotto il
primo profilo, riduzione dei costi, mentre la delibera nulla argomenta in
proposito, dagli atti non è comunque ricavabile alcun concreto riepilogo o
illustrazione dei calcoli effettuati, con la conseguenze che le mere
dichiarazioni rese in proposito restano tali, prive di qualsiasi riscontro e
di idonea attività istruttoria. Incidentalmente, paiono parimenti
convincenti le argomentazioni critiche sul punto dedotte da parte
ricorrente, in quanto la creazione di più presidi ospedalieri potenzialmente
concorrenti con duplicazione di strutture farebbe ipotizzare, quantomeno in
astratto, un esito sui costi opposti, con ciò, nei limiti del sindacato
giurisdizionale, rinforzando la necessità dello svolgimento di una adeguata
istruttoria e di una conseguente motivazione sul punto.
Sotto il
secondo profilo, esigenza di inglobare i presidi ospedalieri all’interno
delle aziende sanitarie, l’indicazione appare in linea generale contrastante
con la recente espressa previsione e costituzione di aziende ospedaliere da
parte del legislatore, per cui una opposta determinazione ad un livello
gerarchicamente inferiore (quello amministrativo rispetto a quello
legislativo) andrebbe ben altrimenti argomentata, anche attraverso una
adeguata indicazioni di concreti riscontri in ordine alle valutazioni
svolte. In definitiva, dall’esame della delibera non emerge alcun riscontro
diretto tra le affermazioni e richiami contenuti nelle premesse della
delibera e la concreta statuizione di soppressione ed accorpamento
censurata; ciò appare rilevante in termini di legittimità proprio a fronte
della statuizione normativa regionale oggetto di applicazione come sopra
esaminata.
5. Alla
luce delle considerazioni che precedono il ricorso appare fondato quindi in
ordine al primo ed al terzo ordine di motivi di gravame, con conseguente
annullamento della delibera impugnata con il ricorso principale in parte
qua, cioè limitatamente alla prevista soppressione dell’Azienda Ospedaliera
"Ospedale Santa Corona". Parimenti fondati appaiono in via di illegittimità
derivata i vizi dedotti avverso le delibere attuative che, in quanto tali,
cadono parimenti alla prima in parte qua..
Sussistono giusti motivi, a fronte del contesto normativo nonchè della
natura delle contestazioni e degli interessi coinvolti, per procedere alla
compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il
Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. int. II,
definitivamente pronunciando, dispone la riunione dei ricorsi di cui in
epigrafe e li accoglie; per l’effetto annulla la delibera impugnata in via
principale limitatamente alla prevista soppressione dell’Azienda Ospedaliera
"Ospedale Santa Corona" e le delibere impugnate con motivi aggiunti.
Spese
compensate
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 05/03/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
IL
PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO