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O:\DocumentiGA\Genova\Sezione 2\2009\200900491\
Ordinanza
collegiale
Antonio
Bianchi
28/05/2009 19.41.19
28/05/2009 19.13.11
28/05/2009
16
16
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la
Liguria
(Sezione Seconda)
ha
pronunciato la presente
ORDINANZA
Enzo Di
Sciascio, Presidente
Antonio
Bianchi, Consigliere, Estensore
Luca
Morbelli, Primo Referendario
per
l'annullamento
previa
sospensione dell'efficacia,
decreto
dell’ufficio elettorale centrale per l’elezione diretta del presidente della
provincia e del coniglio provinciale datato 9\5\2009 di ricusazione lista
denominata"il popolo della liberta'-berlusconi per vaccarezza "nonché del
decreto del medesimo ufficio datato 12\5\2009 di reiezione del ricorso e
conferma della predetta ricusazione, e di ogni altro atto connesso.
Sul
ricorso numero di registro generale 491 del 2009, proposto da:
Luigi
Bussalai, Bruno Robello De Filippis, Valeria Calcagno, rappresentati e
difesi dagli avv. Piergiorgio Alberti, Andrea Mozzati, con domicilio eletto
presso Piergiorgio Alberti in Genova, via Corsica 2/11;
Ufficio
Elettorale Centrale, Ministero dell'Interno, Prefetto di Savona,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in
Genova, v.le Brigate Partigiane 2; Provincia di Savona;
Durante Ottaviano, Luisa Caristo;
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Viste
le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Elettorale Centrale;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di Prefetto di Savona;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28/05/2009 il dott. Antonio Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il
ricorso in epigrafe i ricorrenti, in qualità di elettori, delegati alla
presentazione di lista e candidati per la carica di Consigliere provinciale
di Savona per la lista n. 12 denominata “Il popolo della Libertà –
Berlusconi per Vaccarezza”, hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe con
cui è stata ricusata la lista stessa.
A tal
fine deducono quattro articolati motivi di censura, chiedendo l’annullamento
degli atti impugnati con concessione di adeguate misure cautelari
provvisorie, atte a salvaguardare i loro diritti elettorali nelle more della
decisione della causa nel merito.
Si è
costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova la
quale, con specifica memoria, ha eccepito l’inammissibilità del gravame
dovendo escludersi l’immediata impugnabilità degli atti elettorali
endoprocedimentali, anche se immediatamente lesivi come quello di
ricusazione di una lista.
Più
precisamente, richiamando la regola affermata dalla Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato nella decisione n. 10/2005, la difesa erariale deduce che
i gravami avverso le operazioni elettorali possono essere proposti, a norma
dell’art. 83/II del T.U. n. 570 del 1960 (introdotto dall’art. 2 della L.
1147/1966, le cui norme di carattere procedurale sono tuttora vigenti in
quanto richiamate dall’art. 19 della L. 1034/1971), solamente dopo la
proclamazione degli eletti, ossia ad operazioni elettorali concluse.
Sul
punto, il Collegio rileva come anche la successiva giurisprudenza del
Consiglio di Stato abbia costantemente escluso la possibilità di un’autonoma
impugnativa degli atti endoprocedimentali del procedimento elettorale,
anteriormente alla proclamazione degli eletti.
In
particolare si sono pronunciati nei termini suddetti il Consiglio di Stato
(V, 11.12.2007 n. 6382; 31.10.2007 n. 5653; 7.11.2006 n. 6544; 06.02.07 n.
482; 17.02.06 n. 619; 20.03.06 n. 1441;) ed il C.G.A. ( 23.09.08 n. 776;
21.07.08, n. 652; 03.10.07 n. 907; 22.06.06 n. 287; 23.03.06 n. 115).
L’insegnamento appena indicato della giurisprudenza del Consiglio di Stato,
induce pertanto il Collegio a dover esaminare l’odierno gravame alla stregua
di quella che è oramai una regola di diritto vivente, ossia la regola della
inammissibilità del gravame avverso le operazioni elettorali, proposto prima
della proclamazione degli eletti.
Il
Collegio dovendo applicare tale regola, tratta dall’art. 83/11 del D.P.R. n.
570/1960, deve rilevare che essa non sfugge a gravi dubbi di
incostituzionalità e pertanto va sollevata la questione di legittimità
costituzionale della predetta disposizione, in quanto impeditiva della
immediata esperibilità di tutela giurisdizionale contro atti elettorali
endoprocedimentali, ancorchè lesivi.
La
questione costituzionale che si pone in relazione alla norma in esame,
a giudizio
del Collegio, e'
rilevante e non manifestamente infondata per le seguenti ragioni.
Sulla
rilevanza della questione
Il
ricorso ha per oggetto gli atti
di ricusazione di una lista dalla competizione elettorale.
La
rilevanza della questione è evidente, non essendosi ancora svolte le
consultazioni elettorali.
L’applicazione della norma della cui legittimità costituzionale si dubita
costringerebbe questo giudice a dichiarare l’inammissibilità del gravame e
della accessiva istanza cautelare, precludendo definitivamente ai ricorrenti
la partecipazione alla attuale competizione elettorale con conseguente
compressione dei diritti elettorali costituzionalmente garantiti. Infatti
anche l’eventuale ripetizione delle consultazioni elettorali non
costituirebbe idonea misura riparatoria attesi gli oggettivi ed inevitabili
mutamenti che, medio tempore,
si determinerebbero nelle opinioni del
corpo elettorale.
Occorre,
peraltro, rilevare come il ricorso, al primo esame consentito nella sede
cautelare, evidenzi la sussistenza del requisito del fumus boni iuris.
Invero
l’esclusione della lista è fondata sulla circostanza che l’autenticazione
delle firme dei sottoscrittori non conterrebbe l’indicazione del luogo ove
l’autenticazione è avvenuta.
Peraltro, a prescindere dalla circostanza che tale indicazione possa
assumere rilievo di elemento sostanziale nell’economia dell’atto di
autentica, occorre rilevare come risulti depositata presso l’Ufficio
elettorale centrale, nel termine di presentazione della lista, una
dichiarazione del consigliere comunale che ha autenticato le firme,
attestante il luogo in cui è avvenuta l’autenticazione, senza che tale
circostanza sia stata positivamente delibata dall’Ufficio centrale
elettorale.
Tutto
ciò induce ad una prognosi favorevole sull’esito del ricorso, corroborando
ulteriormente la rilevanza della questione di legittimità costituzionale.
In
conclusione l’applicazione della norma in questione condurrebbe a negare la
tutela cautelare, dichiarando l’inammissibilità del ricorso in relazione ad
un pretesa, prima facie, fondata.
Sulla
non manifesta infondatezza
della questione
Quanto
al requisito
della non
manifesta infondatezza
della questione di
costituzionalita' di
cui si
discute, ritiene
il Collegio che l'art.
83/11 del
d.P.R. n. 570/1960,
introdotto dall'art.
2 della legge 23
dicembre 1966, n. 1147 limitando la proponibilita' immediata del giudizio
contro l'atto di esclusione o di ammissione di una
lista o
di un
candidato alle
elezioni, appaia illegittimo
per violazione
degli artt.
3, 24, 48, 49, 51, 97 e,
particolarmente, 113 della Costituzione.
1)
Violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione.
La
norma tratta
dall'art. n. 83/11
citata e' in contrasto con l'art.
24 della
Costituzione, che
recita: «Tutti possono agire in giudizio
per la tutela dei propri
diritti e interessi legittimi. La difesa
e' diritto
inviolabile in
ogni
stato e
grado del
procedimento..» e
con l'art.
113 della Costituzione,
che recita: «contro gli atti
della pubblica amministrazione e' sempre ammessa la tutela
giurisdizionale dei
diritti e
degli interessi
legittimi dinanzi agli
organi di giurisdizione
ordinaria o amministrativa... tale
tutela giurisdizionale
non puo'
essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o a
particolari categorie di atti».
L'impedimento a proporre il ricorso
ex art.
83/11 cit.,
unico caso
nell'Ordinamento di
preclusione processuale
all'esercizio
dell'azione in
presenza di fatto o evento o atto lesivo, costituisce una limitazione
del diritto di difesa a
particolari mezzi di impugnazione (e cioe' soltanto alla tutela
di merito,
con esclusione
della tutela
cautelare) ed a
particolari categorie di atti (e cioe' soltanto quelli conclusivi del
procedimento, con
esclusione di
quelli
endoprocedimentali immediatamente
lesivi, posti
in essere
prima della proclamazione degli eletti nell'ambito del procedimento
elettorale).
In
sostanza, a giudizio del Collegio, la norma determina l'inammissibile
elisione della tutela cautelare e con essa della salvaguardia
di interessi
sostanziali, perche' per quanto provvisoria, la tutela
interinale
risponde comunque
a precisi
requisiti e presupposti,
riassunti nella
formula del
«danno grave
ed irreparabile»: in
questi casi, invero, o la tutela e' interinale o, per definizione,
non e' tutela.
Al
riguardo, devono peraltro essere
svolte le seguenti ulteriori considerazioni.
In
primo luogo,
va rilevato che,
con la
disciplina dell'istituto
di cui al citato art. 83/11, il legislatore ha espunto la
tutela
cautelare dal
giudizio
elettorale, impedendo l'esperibilita'
di uno strumento di tutela, componente essenziale del diritto di difesa,
senza che sussistano motivate ed effettive ragioni di
tutela di
interessi pubblici prevalenti su quest'ultimo diritto,
costituzionalmente
garantito.
Tale
limitazione deriva,
da un primo angolo
visuale, in via di fatto: pure
ammettendo formalmente
che dopo la proclamazione degli eletti
il ricorrente
elettorale possa
chiedere la
sospensione cautelare
dell'atto conclusivo del procedimento elettorale, per vizi attinenti
alla fase
dell'ammissione delle
liste, e'
facilmente intuibile
come, una volta celebratesi le
elezioni e venuti cosi' ad esistenza i rinnovati organi amministrativi
elettivi, l'efficacia dei provvedimenti
lesivi relativi
alla ammissione o alla esclusione di candidati
o liste
sia definitivamente
consumata e quindi qualsiasi esigenza di tutela di posizioni dei singoli
candidati o delle singole formazioni
politiche sarà
logicamente recessiva, nel bilanciamento degli
interessi, di
fronte all'esigenza
di pubblico interesse di consentire
il funzionamento
degli organi
elettivi proclamati in
carica a
fronte della richiesta di sospendere atti i cui effetti si sono
oramai completamente prodotti.
Inoltre,
sotto un profilo di
rigorosa interpretazione della disciplina
dell'istituto del
processo elettorale come disciplinato dall'art.
83/11 cit.,
la tutela cautelare di cui all'art. 21 della legge
n. 1034/1971 non solo
diviene praticamente impossibile, ma e' anche
formalmente
inapplicabile: se il termine
per ricorrere viene fatto
decorrere dalla
proclamazione degli eletti (e si considerano quindi
come non
oppugnabili in
se' gli atti
infraprocedimentali lesivi,
ossia come
se non fossero produttivi di un «arresto») tale deroga
al sistema ordinario di tutela processuale amministrativa non puo'
che condurre
l'interprete a
ritenere che la
disciplina del processo elettorale e' esaustivamente contenuta nella
disposizione in esame che
non contempla
alcuna previsione
di misure cautelari.
Considerazione quest'ultima
facilmente sostenibile, se solo si pone attenzione al fatto che la
genesi dell'istituto risale ad un contesto storico
e normativo
completamente differente
dall'attuale, che,
invece, conosce
uno sviluppo
della misura
cautelare giudiziale
amministrativa particolarmente articolato e complesso.
A
giudizio
del Collegio,
la non
manifesta infondatezza della questione,
nei termini
esposti, e'
dimostrata anche
dalla recentissima
pronuncia della
Corte costituzionale,
n. 403 del 30 novembre
2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
del 5 dicembre 2007, emessa in
relazione all'art. 1, comma 11 della legge 31 luglio 1997, n. 249, nella
parte in cui inibisce la proposizione del ricorso giurisdizionale
prima del tentativo obbligatorio di conciliazione e, con
essa, anche
la tutela
cautelare: in
questa fattispecie,
strutturalmente non
dissimile da
quella all'odierno
esame del tribunale, la
Corte, richiamando la propria giurisprudenza in materia di
tutela cautelare, ha
respinto la questione sollevata, affermando (nonostante
la dizione
espressa della norma)
che essa e' comunque possibile
anche prima
del tentativo di
conciliazione obbligatoria (ricorrendone
i presupposti).
Tale principio,
applicato alla questione
della impugnabilita'
immediata degli
atti elettorali
endoprocedimentali,
dovrebbe
condurre a
confermare la
incostituzionalita' della
norma.
2)
Violazione degli artt. 24 e 113
sotto altro profilo; violazione degli artt. 48, 49 e 51 della Costituzione
(violazione del diritto di elettorato passivo ed attivo). Violazione art. 3
della Costituzione e del
principio di
eguaglianza
sostanziale. Violazione dell'art. 97 della Costituzione.
Consegue
a quanto
esposto che il
legislatore, in caso di esito vittorioso
della lite,
limita il
risarcimento in forma specifica (costituito
dalla partecipazione
al procedimento
elettorale) di
colui o coloro i quali sono stati lesi dal
provvedimento
illegittimo dell'autorita',
solo al rinnovo delle operazioni
elettorali, che
avverra' per
ovvi motivi in un tempo
successivo a quelle comunque gia' celebratesi.
In
questo modo
viene gravemente
compromesso, oltre che il diritto
di difesa, anche il
diritto di elettorato attivo e passivo, ed
il diritto,
connesso, di
partecipare alla
formazione della
volonta' politica
dei Corpi
amministrativi locali,
secondo la disciplina
legislativa che trova i propri referenti costituzionali negli artt. 48, 49 e
51 della Costituzione.
Conseguentemente, viene
altresi' leso
anche l'art.
97 della Costituzione,
in quanto il deficit di tutela cautelare impedisce alle parti
di ottenere
l'azione correttiva del giudice quando ancora e' possibile
intervenire per
ripristinare la legittimita' dell'azione amministrativa,
a maggiore
garanzia della stabilita' del risultato elettorale e degli organi
eletti in carica.
Deve
evidenziarsi come per i
competitori politici,
ottenere la ripetizione in un tempo
successivo della competizione elettorale,
non e' realmente satisfattivo.
Invero
la competizione
elettorale avviene in un
contesto specifico, nel tempo
mutevole, che costituisce specifico e peculiare oggetto
di interesse
per chi vi partecipa,
nella sua attualita' e concretezza storica.
Inoltre
il competitore elettorale sa bene, che preparare la candidatura
implica una
disposizione di
risorse ed energie, sia
organizzative che
finanziarie ed
economiche, non
facilmente ripetibili (specie per le formazioni politiche minori,
come i piccoli partiti
nazionali o le liste civiche
locali); in ogni caso, la loro reiterazione e' sicuramente un impegno ed un
onere rilevante che gia' di per
se' incide,
limitandolo senza
ragione, sul
diritto di elettorato
passivo.
A ciò
aggiungasi che l'elettorato e' esposto a comunemente
noti fattori
di influenza
che alterano
il quadro politico: si
pensi, specie nelle elezioni comunali, a quanto varie si rivelano
le disparate
questioni locali; ma anche a quale incidenza esercitano
sugli elettori
quelle nazionali, o la
percezione della situazione
economica o
del contesto
sociale, gli avvenimenti
di particolare clamore, e
finanche gli scenari internazionali, a tacere poi degli schieramenti e delle
alleanze politiche.
Infine,
cio' che
dimostra l'assoluta non
omogeneita' tra due procedimenti elettorali reiterati nel tempo – con
conseguente violazione del
principio di eguaglianza sostanziale, del principio
di pari opportunita'
nell'accesso alle cariche elettive e nell'esercizio del diritto di
elettorato passivo - e' che, nelle more del
giudizio, chi
ha ottenuto la vittoria
nelle elezioni invalide continua
a conservare
l'amministrazione locale per un
determinato periodo di
tempo (il tempo necessario a concludere il processo), il che
non e' ovviamente senza
effetto sul consolidamento di posizioni di
vantaggio politico
ottenute a danno di chi da quelle elezioni e' stato
illegittimamente escluso
o, di
chi, in esse, si e'
dovuto confrontare -
subendoli -
con candidati
o formazioni
che non avrebbero dovuto
esservi ammessi.
Il
decorrere del tempo, nella materia elettorale, non e' dunque un fattore
neutrale.
Le
ricadute negative sull'elettorato della reiterazione delle
votazioni per
motivi di
illegittimita'
nell'ammissione o esclusione
di liste, sono
virtualmente irreparabili e cio' comporta la
violazione delle norme costituzionali in epigrafe sotto l'aspetto
della lesione
del diritto
di elettorato
attivo, connesso
alla esigenza
di
tendenziale
certezza nella
stabilita' e
nell'affidabilita' degli schieramenti che si sottopongono al giudizio
dell'elettorato.
Si
pensi, all'impatto
negativo in termini di sfiducia da parte degli elettori nei confronti del
sistema elettorale (e delle regole democratiche che lo connotano), che si
determinerebbe in chiunque fosse chiamato a ritornare nuovamente alle urne
dopo poco tempo dalla
precedente consultazione e, magari, dopo un lungo lasso di tempo con
il comune retto da organismi commissariali.
Da altro
punto di vista sottrarre
l'interesse al ricorso del
cittadino elettore alla
possibilita' di
una tutela
immediata, significa costringere colui
che, nella
espressione del
voto, sente
di essere
leso dall'ammissione
o dalla
esclusione che
reputa illegittima
a sopportare la
celebrazione di una
competizione elettorale che egli chiedera'
di annullare
e, in
definitiva, concorre a
scoraggiare l'affluenza alle urne e la partecipazione al voto.
Per le
suesposte ragioni appare evidente anche il profilo di illegittimita'
che induce
a ritenere
violato l'art.
97 della Costituzione:
il differire
l'impugnazione
degli atti
endoprocedimentali all'esito
della competizione
elettorale finisce con il
fare gravare
con assoluta
sicurezza il
rischio della
invalidita'
dell'intero
procedimento e
della invalidita'
dell'insediamento dei nuovi organi rappresentativi, con necessita' di
ricorrere a
gestioni commissariali
che interrompono
il naturale andamento
del governo dell'ente locale
(il commissario e' un organo di
governo per definizione straordinario, perche' non legittimato da una
votazione popolare
e dunque
derogante al
principio della
democraticita' del governo dell'ente).
3)
Violazione dell'art. 3 della Costituzione - irrazionalita' della
norma - disparita'
di trattamento
processuale -
disparita' di
trattamento sostanziale
tra i
candidati alle
elezioni locali e
violazione degli
artt. 3, 51 primo comma,
primo inciso, e 97 della Costituzione.
La norma
in esame, come visto, e' causa di limitazioni del diritto di difesa, nonche'
dei diritti politici attivi e passivi; essa causa, inoltre,
grave disparita'
di trattamento
e si rivela affetta da
illogicita' oltre che
contraddittorieta' con la materia del processo amministrativo
e la
piu' generale
connotazione dei
principi processuali generali sotto vari aspetti.
In
ipotesi che,
rispetto alla
materia elettorale,
sono di altrettanta
gravita' ed importanza
per l'interesse pubblico ad esse connesso (cfr.
le materie
di cui
all'art. 23-bis
della legge n.
1034/1971) rispetto
agli atti
endoprocedimentali immediatamente lesivi
e' oggi
possibile una intensa e celere tutela sia cautelare che
di merito,
ed addirittura
la tutela
ante causam
con la possibilita' del
ricorso al decreto monocratico di cui all'art. 21 l. t.a.r.
Si
pensi, ad
esempio, al caso
paradigmatico della impugnazione dell'aggiudicazione
provvisoria o
di altro
atto intermedio
del procedimento
di gara
(o di
pubblico concorso),
la quale viene
considerata
dalla
giurisprudenza
«mera
facolta' del
controinteressato» che
puo' anche
attendere l'emanazione
del successivo
provvedimento di
aggiudicazione
definitiva al fine di gravare
quest'ultimo con tutti i provvedimenti presupposti precedenti.
Ad
avviso del
Collegio, dunque,
l'esigenza di
tutela che la norma
dovrebbe assicurare non giustifica, sotto l'aspetto
costituzionale in esame, ne' la restrizione dei diritti di difesa,
ne' la disparita' di trattamento processuale, per piu' ordini di ragioni che
possono essere esaminate come segue.
Ferma
restando l'esigenza di tutelare la maggiore stabilita' possibile
del risultato
elettorale, osserva
il Collegio
che la vulnerazione di
tale interesse
pubblico, ossia
cio' che
può falsare
l'andamento corretto
e tempestivo
della scansione
procedimentale elettorale
non e'
l'intervento del
giudice, ma il provvedimento
(di esclusione
o di
ammissione)
illegittimo dell'Autorita'.
Questa
semplice considerazione
e' del
tutto pretermessa
dal legislatore quando
impedisce la immediata tutela giurisdizionale di chi
viene leso
dall'esclusione o dalla ammissione illegittima, nel timore
di
azioni strumentali
alla alterazione
del procedimento
elettorale.
Il
legislatore ha considerato che, stante la serrata cadenza procedimentale
che scandisce la
tempistica elettorale, l'intervento del
giudice non
trova materiali
spazi di
operatività (C.G.A. n.
907/2007); che,
anzi, non
essendo possibile
nei termini del
procedimento elettorale una pronuncia definitiva e stante la naturale
precarieta' della
tutela cautelare,
tale intervento
introduce un elemento di
instabilita' nell'andamento della procedura elettorale, utilizzabile
secundum eventum litis (A.P. n. 10/2005).
Inoltre,
deve osservare
il Collegio
che non
e' condivisibile
l'opinione secondo
cui la tutela cautelare non possa essere assicurata compiutamente in
breve termine o comunque con tempi tali
da inserirsi nella scansione procedimentale, orientandola e non
alterandola.
D’altro
lato, pare evidente che la
norma sacrifica
i diritti
effettivi di difesa non gia' per assicurare
la corretta
consultazione
elettorale e la
correlativa formazione della
volonta' del Corpo elettorale,
ma per assicurare, invece, solo la cadenza
dei tempi procedurali e
quindi, in definitiva, per tutelare il
lavoro e
l'attivita' degli
organi preposti
al governo
del procedimento elettorale medesimo.
Sul
piano sostanziale, infatti, ammettere o meno la esperibilita' dei
rimedi giurisdizionali
immediatamente o dopo la
proclamazione degli eletti
non aumenta,
ne' diminuisce, la
possibilita' che le elezioni
siano travolte
dall'accoglimento dei
gravami o dal loro rigetto (a seconda dei casi).
Cio'
che puo' incidere sulla stabilita' del risultato elettorale, invero,
e' solo il concreto
andamento delle procedure elettorali ed il
loro riflesso
diretto sulle
consultazioni e
sulla campagna
elettorale, in particolare circa i tempi della pubblicita' elettorale ed
il correlativo
grado di
affidabilita' che
l'elettore puo'
raggiungere circa
la legittima
partecipazione alle
competizioni elettorali delle liste e dei candidati.
Per
le suesposte
considerazioni, a norma
dell'art. 23, secondo comma,
della legge
11 marzo
1953, n. 87, va disposta l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della
questione incidentale
di costituzionalita' di
cui trattasi, disponendosi
conseguentemente le sospensione
del giudizio instaurato col ricorso in epigrafe.
Atteso
infine, per ciò che riguarda la richiesta misura cautelare, che sussiste il
pregiudizio grave ed irreparabile allegato dai ricorrenti e che il gravame
appare assistito dal necessario fumus in quanto, a prescindere dalla
circostanza che l’indicazione del luogo ove è avvenuta l’autenticazione
delle firme dei sottoscrittori possa assumere rilievo di elemento
sostanziale nell’economia dell’atto di autentica, va rilevato che risulta
depositata presso l’ufficio elettorale centrale, nel termine di scadenza per
la presentazione della lista, una dichiarazione del consigliere comunale che
ha autenticato le firme, attestante il luogo in cui è avvenuta
l’autenticazione stessa, senza che tale documento sia stato positivamente
apprezzato dal predetto ufficio.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Seconda, vista la
Legge 9 febbraio 1948 n. 1 e la Legge 11 marzo 1953 n. 87;
Ritenuta
rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli
artt. 3, 24, 48,49,51,97 e 113 Cost., dell’art. 83/11 del D.P.R. 16.05.1960
n. 570 nella parte in cui esclude la possibilità di un’autonoma impugnativa
degli atti endoprocedimentali del procedimento elettorale, ancorché
immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti:
-
sospende il giudizio in corso;
-
dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
- ordina
che la presente ordinanza sia notificata a cura della Segreteria alle parti
in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al
Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei
Deputati.
Accoglie
la suindicata domanda incidentale di sospensione, ad tempus, fino alla
restituzione degli atti del giudizio da parte della Corte Costituzionale.
La
presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso
la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così
deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 28/05/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
IL
PRESIDENTE
L'ESTENSORE
IL
SEGRETARIO