ARTICOLO
4 legge regionale
(Incompatibilità)
1. La carica di Presidente e quella di semplice componente del Comitato sono
incompatibili con le seguenti situazioni:
a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
b) componente del Governo nazionale;
c) Presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale, Consigliere
regionale;
d) Sindaco, Presidente di amministrazione provinciale, Assessore
comunale o provinciale, Consigliere comunale o provinciale;
e) Presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici
anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da
organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
f) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti
politici;
g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private
operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della
pubblicità, dell’editoria anche multimediale, della rilevazione dell’ascolto e
del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; il
socio risparmiatore delle società commerciali e delle società cooperative non
versa in situazione di incompatibilità;
h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di
cui alla lettera g);
i) dipendente regionale.
2. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al
Presidente del Comitato ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire
di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.
ARTICOLO
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(Decadenza)
1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato decadono dall’incarico:
a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive
ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nell’anno
solare;
b) qualora sussista una causa di incompatibilità e l’interessato non provveda a
rimuoverla.
2. Il Presidente del Consiglio regionale procede, a norma del comma 3, alla
contestazione delle cause di decadenza d’ufficio o su segnalazione del
Presidente del Comitato che è tenuto a comunicare il fatto di cui alla lettera
a) del comma 1, nonché, se ne è a conoscenza, l’esistenza di altre cause di
decadenza.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette giorni da quello in cui è
venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto
all’interessato, con invito a rimuovere la causa di incompatibilità entro trenta
giorni. L’interessato, entro trenta giorni dalla contestazione, può presentare
osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, il Presidente
del Consiglio regionale provvede all’archiviazione del procedimento qualora la
causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa, ovvero propone al
Consiglio regionale l’adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi.
Art. 122 della costituzione
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta