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Sentenza
Enzo Di Sciascio
21/01/2010 17.18.59
Davide Ponte
21/01/2010 16.44.33
21/01/2010
16
16
16
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la
Liguria
(Sezione
Seconda)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
Enzo Di
Sciascio, Presidente
Antonio
Bianchi, Consigliere
Davide
Ponte, Consigliere, Estensore
per
l'annullamento
previa
sospensione dell'efficacia,
PROVVEDIMENTO DI PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI PRESIDENTE E CONSIGLIERE DELLA
PROVINCIA DI SAVONA - ANNO 2009..
Sul
ricorso numero di registro generale 754 del 2009, proposto da:
Giancarlo
Berruti, Remo Zunino, Sergio Altamura, Isabella Sorgini, rappresentati e
difesi dall'avv. Giovanni Troccolo, con domicilio eletto presso Giovanna
Casu in Genova, via XX Settembre 21/11;
Provincia
di Savona; Ministero dell'Interno, Min.Interno- Uff. Centrale Elettorale c/o
Tribunale Savona, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato,
domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
Angelo
Vaccarezza, rappresentato e difeso dagli avv. Piergiorgio Alberti, Andrea
Mozzati, con domicilio eletto presso Piergiorgio Alberti in Genova, via
Corsica 2/11; Michele Boffa, Valeria Calcagno, Marco Caviglione, Mauro
Demichelis, Fabio Guido, Giancarlo Garassino, Fiorenzo Ghiso, Mara Giusto,
Luca Lettieri, Giovanni Lunardon, Maria Luisa Mandini, Carla Mattea, Marco
Melgrati, Stefano Parodi, Lorena Rambaudi, Pietro Revetria, Paolo Ripamonti,
Marco Russo, Santiago Vacca, Andrea Valle, Sergio Verdino, Nicola Viassolo;
Stefano Mai, Gianfranco Sasso, rappresentati e difesi dall'avv. Piergiorgio
Alberti, con domicilio eletto presso Piergiorgio Alberti in Genova, via
Corsica 2/11;
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Min.Interno-
Uff. Centrale Elettorale c/o Tribunale Savona e di Angelo Vaccarezza e di
Stefano Mai e di Gianfranco Sasso;
Viste le
memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2010 il dott. Davide Ponte e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il
gravame introduttivo del giudizio gli odierni ricorrenti, nella qualità di
cittadini elettori, impugnavano gli esiti delle elezioni del Presidente
della Provincia di Savona e del Consiglio provinciale di Savona del 6 e 7
giugno 2009, sotto due distinti profili:
-
illegittimità della disposta esclusione della lista del partito comunista
dei lavoratori per violazione degli artt. 32 e 33 dPR 570\60, 21 dPR
445\2000, eccesso di potere per sviamento e violazione dei principi di
partecipazione alle elezioni, travisamento dei fatti, in quanto l’esclusione
per mancata indicazione da parte del p.u. autenticante del luogo
dell’autenticazione della sottoscrizione della lista elettorale, trattandosi
di irregolarità sanabile ex post e che non comportava incertezze, comunque
superabili aliunde;
-
illegittima partecipazione della lista il popolo delle libertà berlusconi
per vaccarezza, già esclusa per irregolarità nelle autenticazioni e delle
firme in sede di presentazione delle liste, riammessa a seguito di
provvedimento giurisdizionale.
Le
amministrazioni intimate e alcuni dei candidati eletti, costituitisi in
giudizio, chiedevano la declaratoria di inammissibilità o irricevibilità
sotto diversi profili nonchè il rigetto del gravame.
Con
ordinanza n. 167\2009 veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei
confronti di tutti i soggetti controinteressati.
All’udienza dell’ 12\1\2010 la causa passava in decisione.
DIRITTO
Il
ricorso, ancor prima che infondato a fronte dell’insanabilità ex post oltre
il termine delle carenze relative agli adempimenti imposti in sede di
presentazione delle liste elettortali, va dichiarato in via preliminare
inammissibile.
Costituisce jus receptum il principio per cui nei giudizi elettorali di cui
all'art. 83/11 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, aventi ad oggetto l'atto di
proclamazione degli eletti, sono parti necessarie unicamente l'ente al quale
l'elezione si riferisce ed a cui vanno imputati i risultati elettorali,
nonché, in qualità di controinteressati, i candidati della cui avvenuta
elezione si discute e che, dunque, possono restare pregiudicati dalla
chiesta modificazione del provvedimento impugnato (cfr. ad es.
Consiglio
Stato , sez. V, 12 febbraio 2008 , n. 496 e TAR Liguria
25 novembre 2009 n. 3464).
In
funzione dell'esigenza di tutela dei controinteressati, ossia delle liste e
dei candidati proclamati eletti nel verbale, l’individuazione precisa e
completa degli stessi persegue altresì il fondamentale scopo di prevenire
ogni possibile opposizione di terzo, la quale, in contrasto con l'esigenza
di rapida definizione della controversia (che traspare da tutta la
disciplina del processo elettorale), prolungherebbe la fase di incertezza
sull'esito delle elezioni.
Nel caso
di specie, dall’analisi del verbale di proclamazione degli eletti (peraltro
nella copia integrale prodotta dalla difesa erariale, in quanto quella
prodotta da parte ricorrente manca di 4 pagine – precisamente dalla 111 alla
114, risultando quindi tra l’altro assente nella copia prodotta dai
ricorrenti la proclamazione di Garassino -), atto impugnato in via
principale, emerge come eletti, e quindi controinteressati, siano, oltre al
candidato Presidente Vaccarezza, i seguenti soggetti: De Michelis Mauro,
Valle Andrea, Melgrati Marco, Lettieri Luca, Vacca Santiago, Parodi Stefano,
Sasso Gianfranco, Calcagno Valeria, Viassolo Nicola, Ghiso Fiorenza (lista
n. 3 il popolo della libertà), Villani Luca, Guarnirei in Vairo Rosalia, Mai
Stefano (lista n. 10 lega nord), Revetria Pietro (lista n. 6 libertà
democratica cristiana), Boffa Michele, Giusto Mara, Russo Marco, Madini
Maria Luisa, Verdino Sergio, Rambaudi Lorena, Lunardon Giovanni, Di Fabio
Guido (lista n. 14 partito democratico), Caviglione Marco (lista n. 16
Italia dei valori), Garassino Garassino (lista n. 22 casini – udc).
In sede di
decreto (datato 24\7\2009) di fissazione di udienza è stato ordinato di
notificare alle parti che possano avervi interesse, da intendere con
evidenza alla stregua dei suddetti consolidati principi. Successivamente, a
fronte delle irregolarità ed incompletezze delle notifiche avviate da parte
ricorrente, su richiesta della stessa, è stato reiterato l’ordine di
integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati nei
termini già indicati.
Dall’analisi degli atti di notifica prodotti emerge pacificamente e
preliminarmente come la notifica non sia stata mai fatta nei confronti di
tre candidati eletti individuati sulla scorta dell’unico atto rilevante
prodotto (peraltro nella versione integrale della difesa erariale), cioè di
Villani Luca, Guarnirei in Vairo Rosalia e Madini Maria Luisa: i primi due
mai oggetto di notifica, la terza non indicata tra quelli oggetto di
notifica, nell’ambito dei quali si trova tal Mandini Maria Luisa ma nulla è
stato prodotto per poter ipotizzare trattarsi della stessa persona.
Trattandosi di tre candidati proclamati eletti dal provvedimento impugnato,
né risultando agli atti prodotto alcun atto da cui trarre elementi contrari,
la reiterata mancata integrazione del contraddittorio nei loro confronti
rende il gravame inammissibile, alla luce dei predetti consolidati principi.
Sussistono
giusti motivi, anche a fronte della natura degli atti impugnati, per
compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione seconda,
definitivamente pronunciando dichiara inammissibile il ricorso di cui in
epigrafe.
Spese
compensate.
Ordina che
la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
IL
PRESIDENTE
L'ESTENSORE
IL
SEGRETARIO
Dott.ssa
C. Savino