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Sentenza

 

Enzo Di Sciascio

21/01/2010 17.18.59

 

 

Davide Ponte

21/01/2010 16.44.33

 

21/01/2010

 

16

16

16

 

 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Enzo Di Sciascio, Presidente

Antonio Bianchi, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

 

 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

PROVVEDIMENTO DI PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI PRESIDENTE E CONSIGLIERE DELLA PROVINCIA DI SAVONA - ANNO 2009..

 

 

 

Sul ricorso numero di registro generale 754 del 2009, proposto da:

Giancarlo Berruti, Remo Zunino, Sergio Altamura, Isabella Sorgini, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Troccolo, con domicilio eletto presso Giovanna Casu in Genova, via XX Settembre 21/11;

 

 

Provincia di Savona; Ministero dell'Interno, Min.Interno- Uff. Centrale Elettorale c/o Tribunale Savona, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;

 

 

Angelo Vaccarezza, rappresentato e difeso dagli avv. Piergiorgio Alberti, Andrea Mozzati, con domicilio eletto presso Piergiorgio Alberti in Genova, via Corsica 2/11; Michele Boffa, Valeria Calcagno, Marco Caviglione, Mauro Demichelis, Fabio Guido, Giancarlo Garassino, Fiorenzo Ghiso, Mara Giusto, Luca Lettieri, Giovanni Lunardon, Maria Luisa Mandini, Carla Mattea, Marco Melgrati, Stefano Parodi, Lorena Rambaudi, Pietro Revetria, Paolo Ripamonti, Marco Russo, Santiago Vacca, Andrea Valle, Sergio Verdino, Nicola Viassolo; Stefano Mai, Gianfranco Sasso, rappresentati e difesi dall'avv. Piergiorgio Alberti, con domicilio eletto presso Piergiorgio Alberti in Genova, via Corsica 2/11;

 

 

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Min.Interno- Uff. Centrale Elettorale c/o Tribunale Savona e di Angelo Vaccarezza e di Stefano Mai e di Gianfranco Sasso;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2010 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

 

FATTO

Con il gravame introduttivo del giudizio gli odierni ricorrenti, nella qualità di cittadini elettori, impugnavano gli esiti delle elezioni del Presidente della Provincia di Savona e del Consiglio provinciale di Savona del 6 e 7 giugno 2009, sotto due distinti profili:

- illegittimità della disposta esclusione della lista del partito comunista dei lavoratori per violazione degli artt. 32 e 33 dPR 570\60, 21 dPR 445\2000, eccesso di potere per sviamento e violazione dei principi di partecipazione alle elezioni, travisamento dei fatti, in quanto l’esclusione per mancata indicazione da parte del p.u. autenticante del luogo dell’autenticazione della sottoscrizione della lista elettorale, trattandosi di irregolarità sanabile ex post e che non comportava incertezze, comunque superabili aliunde;

- illegittima partecipazione della lista il popolo delle libertà berlusconi per vaccarezza, già esclusa per irregolarità nelle autenticazioni e delle firme in sede di presentazione delle liste, riammessa a seguito di provvedimento giurisdizionale.

Le amministrazioni intimate e alcuni dei candidati eletti, costituitisi in giudizio, chiedevano la declaratoria di inammissibilità o irricevibilità sotto diversi profili nonchè il rigetto del gravame.

Con ordinanza n. 167\2009 veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati.

All’udienza dell’ 12\1\2010 la causa passava in decisione.

DIRITTO

Il ricorso, ancor prima che infondato a fronte dell’insanabilità ex post oltre il termine delle carenze relative agli adempimenti imposti in sede di presentazione delle liste elettortali, va dichiarato in via preliminare inammissibile.

Costituisce jus receptum il principio per cui nei giudizi elettorali di cui all'art. 83/11 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, aventi ad oggetto l'atto di proclamazione degli eletti, sono parti necessarie unicamente l'ente al quale l'elezione si riferisce ed a cui vanno imputati i risultati elettorali, nonché, in qualità di controinteressati, i candidati della cui avvenuta elezione si discute e che, dunque, possono restare pregiudicati dalla chiesta modificazione del provvedimento impugnato (cfr. ad es.

Consiglio Stato , sez. V, 12 febbraio 2008 , n. 496 e TAR Liguria  25 novembre 2009 n. 3464).

In funzione dell'esigenza di tutela dei controinteressati, ossia delle liste e dei candidati proclamati eletti nel verbale, l’individuazione precisa e completa degli stessi persegue altresì il fondamentale scopo di prevenire ogni possibile opposizione di terzo, la quale, in contrasto con l'esigenza di rapida definizione della controversia (che traspare da tutta la disciplina del processo elettorale), prolungherebbe la fase di incertezza sull'esito delle elezioni.

Nel caso di specie, dall’analisi del verbale di proclamazione degli eletti (peraltro nella copia integrale prodotta dalla difesa erariale, in quanto quella prodotta da parte ricorrente manca di 4 pagine – precisamente dalla 111 alla 114, risultando quindi tra l’altro assente nella copia prodotta dai ricorrenti la proclamazione di Garassino -), atto impugnato in via principale, emerge come eletti, e quindi controinteressati, siano, oltre al candidato Presidente Vaccarezza, i seguenti soggetti: De Michelis Mauro, Valle Andrea, Melgrati Marco, Lettieri Luca, Vacca Santiago, Parodi Stefano, Sasso Gianfranco, Calcagno Valeria, Viassolo Nicola, Ghiso Fiorenza (lista n. 3 il popolo della libertà), Villani Luca, Guarnirei in Vairo Rosalia, Mai Stefano (lista n. 10 lega nord), Revetria Pietro (lista n. 6 libertà democratica cristiana), Boffa Michele, Giusto Mara, Russo Marco, Madini Maria Luisa, Verdino Sergio, Rambaudi Lorena, Lunardon Giovanni, Di Fabio Guido (lista n. 14 partito democratico), Caviglione Marco (lista n. 16 Italia dei valori), Garassino Garassino (lista n. 22 casini – udc).

In sede di decreto (datato 24\7\2009) di fissazione di udienza è stato ordinato di notificare alle parti che possano avervi interesse, da intendere con evidenza alla stregua dei suddetti consolidati principi. Successivamente, a fronte delle irregolarità ed incompletezze delle notifiche avviate da parte ricorrente, su richiesta della stessa, è stato reiterato l’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati nei termini già indicati.

Dall’analisi degli atti di notifica prodotti emerge pacificamente e preliminarmente come la notifica non sia stata mai fatta nei confronti di tre candidati eletti individuati sulla scorta dell’unico atto rilevante prodotto (peraltro nella versione integrale della difesa erariale), cioè di Villani Luca, Guarnirei in Vairo Rosalia e Madini Maria Luisa: i primi due mai oggetto di notifica, la terza non indicata tra quelli oggetto di notifica, nell’ambito dei quali si trova tal Mandini Maria Luisa ma nulla è stato prodotto per poter ipotizzare trattarsi della stessa persona.

Trattandosi di tre candidati proclamati eletti dal provvedimento impugnato, né risultando agli atti prodotto alcun atto da cui trarre elementi contrari, la reiterata mancata integrazione del contraddittorio nei loro confronti rende il gravame inammissibile, alla luce dei predetti consolidati principi.

Sussistono giusti motivi, anche a fronte della natura degli atti impugnati, per compensare tra le parti le spese di lite.

 

 

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione seconda, definitivamente pronunciando dichiara inammissibile il ricorso di cui in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

 

 

 

 

IL PRESIDENTE

 

 

L'ESTENSORE

 

 

IL SEGRETARIO

Dott.ssa C. Savino