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Sentenza

 

Enzo Di Sciascio

09/02/2009 8.34.17

 

 

Luca Morbelli

06/02/2009 12.10.17

 

09/02/2009

 

13

13

13

 

 

 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Enzo Di Sciascio, Presidente

Luca Morbelli, Primo Referendario, Estensore

Angelo Vitali, Referendario

 

 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Sindaco del Comune di Vado Ligure n. Reg. Gen. 2/2008 del 30/01/2008 avente ad oggetto "atto di nomina alla carica di assessore comunale".

 

 

 

sul ricorso numero di registro generale 281 del 2008, proposto da:

Enrico Illarcio, Maria Teresa Abrate, Attilio Caviglia, Pietro Toso, rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Granara, con domicilio eletto in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;

 

 

Comune di Vado Ligure, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pericu, con domicilio eletto in Genova, corso A. Saffi 7/2;

 

 

 

Pietro Bovero, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Vignolo, con domicilio eletto presso Luigi Fante in Genova, c.so A. Podesta' 5b/1;

 

 

 

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vado Ligure;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Pietro Bovero;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 05/02/2009 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

 

 

 

 

FATTO

Con ricorso notificato il 21 marzo 2008 al Comune di Vado Ligure ed al controinteressato i ricorrenti consiglieri comunali di Vado Ligure,  hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, il provvedimento in epigrafe di nomina alla carica di assessore

Avverso il provvedimento impugnato i ricorrenti deducevano i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 46 comma 2 d.lgs. 18.8.2000 n. 267 in relazione all’art. 71 d.lgs. 267/00, violazione del principio democratico e del principio della sovranità popolare di cui all’art. 1 Costituzione, eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifeste, in quanto con il provvedimento in esame il Sindaco ha nominato consigliere comunale l’esponente dell’opposizione realizzando un’ipotesi di ”ribaltone” che tradisce la volontà popolare ed è contrario alle norme rubricate che nell’imporre il collegamento tra il candidato alla carica di Sindaco ed una o più liste impedisce la possibilità che la maggioranza che sostiene il Sindaco possa essere reperita anche con elementi espressi dalle liste concorrenti;

2) violazione dell’art. 46 d.lgs. 267/00, in relazione all’art. 3 l. 241/90, eccesso di potere per difetto dei presupposti e di motivazione, per contraddittorietà ed illogicità manifesta, travisamento sviamento di potere, in quanto il mutamento di maggioranza sarebbe stato determinato per perseguire un obbiettivo estraneo al programma del Sindaco e invece sostenuto dall’opposizione;

3) violazione dell’art. 46 d.lgs. 267/00, eccesso di potere per difetto di presupposti per contraddittorietà ed illogicità e sviamento, in quanto non potrebbe sussistere il rapporto di fiducia che è alla base della nomina ad assessore quando l’assessore è il candidato Sindaco perdente nella precedente competizione elettorale.

I ricorrenti concludevano per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata e il controinteressato

All’udienza pubblica del 5 febbraio 2009  il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

Il ricorso in esame è rivolto avverso il decreto di nomina ad assessore comunale.

Il ricorso è inammissibile.

Deve rilevarsi come il ricorso sia stato proposto da soggetti che rivestono la qualità di consiglieri comunali, alcuni di essi hanno, peraltro, precedentemente rivestito la qualità di assessori.

È noto come la giurisprudenza abbia circoscritto la legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare gli atti dell’organo di cui fanno parte entro limiti ben precisi, connaturati alla posizione dagli stessi rivestita ed alla natura del giudizio amministrativo.

In particolare, atteso che il giudizio amministrativo non è nella normalità dei casi deputato a risolvere controversie tra organi appartenenti ad uno stesso ente ovvero tra i componenti di uno stesso organo, un ricorso di singoli consiglieri contro l’amministrazione di appartenenza può ipotizzarsi soltanto allorché vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio dei medesimi e quindi sul diritto spettante alla persona fisica investita della carica di consigliere (C.S., sez. V 15 dicembre 2005 n. 7122, TAR Toscana sez. I 28 giugno 2006 n. 2961, TAR Lombardia, Milano 17 ottobre 2006 n. 2014). Pertanto, la legittimazione dei componenti di un organo collegiale dell’ente locale deve essere ammessa in quelle ipotesi in cui vengono dedotti vizi propri del subprocedimento di deliberazione che si concretano in violazioni procedurali direttamente lesive del munus rivestito dal componente dell’organo, quali irritualità della convocazione, violazione dell’ordine del giorno, difetto di costituzione del collegio, ipotesi in cui si sostanzia la violazione dello ius ad officium (TAR Toscana sez. I, 28 giugno 2004 n. 23000, TAR Lombardia Brescia, 14 maggio 2002 n. 857, TAR, Umbria 22 novembre 2002 n. 847).

Deve rilevarsi come la riforma degli enti locali abbia attribuito al Sindaco la nomina e la revoca degli assessori comunali, di talchè la Giunta comunale, organo distinto e separato dal Consiglio comunale  (art. 36 d. lgs. 267/90), costituisce emanazione del Sindaco stesso e non già del Consiglio comunale come avveniva precedentemente.

Con queste premesse, nel decreto di nomina di un assessore non si ravvisa alcuna violazione delle prerogative, dello status e dello ius ad officium del consiglieri comunali.

La nomina di un assessore, infatti, quand’anche assunta in spregio delle norme di legge o statutarie che la disciplinano non interferisce in alcun modo con lo ius od officium del Consigliere comunale che potrà esercitare le proprie prerogative, proponendo ad esempio una mozione di sfiducia, per contrastare le scelte del Sindaco.

Ammettere, quindi, un sindacato dei Consiglieri comunali sulla nomina degli assessori configurerebbe in capo a questi una sorta di azione popolare inammissibile nel nostro ordinamento in assenza di una specifica norma legislativa che tale possibilità consenta.

Parimenti inammissibile il ricorso si appalesa ove venga in rilievo non già la qualità di consiglieri comunali ma la qualità di assessori dimissionari dei ricorrenti.

In effetti la circostanza che i ricorrenti abbiano rassegnato volontariamente le dimissioni priva gli stessi, diversamente dal caso in cui la nomina si collegasse ad una revoca precedente dell’Assessore, di qualsivoglia interesse all’impugnativa del decreto di nomina di altro soggetto alla carica di assessore.

Il ricorso è poi inammissibile sotto altro profilo.

Invero, con il ricorso si tenta di accreditare una interpretazione della norma decisamente estensiva, pretendendo cioè di introdurre un collegamento tra Sindaco e liste che non si limita alla fase elettorale e a quella di assegnazione dei seggi in consiglio comunale (fase genetica) ma che si estende a tutta la durata del consiglio comunale (fase funzionale). In realtà tale tentativo, in assenza di una norma che inequivocamente colleghi al venir meno della originaria maggioranza che lo sosteneva l’obbligo di dimissioni del Sindaco e che, del pari, sancisca, l’impossibilità di concludere alleanze con l’opposizione durante il mandato, si traduce in un tentativo di introdurre un sindacato giurisdizionale sull’attività politica dell’ente locale.

In conclusione il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese devono essere compensate attesa la novità e la importanza della questione sottoposta al Collegio.

 

 

 

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sezione seconda, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 05/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:

 

 

 

 

IL PRESIDENTE

 

 

L'ESTENSORE

 

 

IL SEGRETARIO