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Sentenza
Enzo Di Sciascio
09/02/2009 8.34.17
Luca Morbelli
06/02/2009 12.10.17
09/02/2009
13
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13
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Enzo Di Sciascio, Presidente
Luca Morbelli, Primo
Referendario, Estensore
Angelo Vitali, Referendario
per l'annullamento
previa sospensione
dell'efficacia,
del decreto del Sindaco del
Comune di Vado Ligure n. Reg. Gen. 2/2008 del 30/01/2008 avente ad oggetto "atto
di nomina alla carica di assessore comunale".
sul ricorso numero di registro
generale 281 del 2008, proposto da:
Enrico Illarcio, Maria Teresa
Abrate, Attilio Caviglia, Pietro Toso, rappresentati e difesi dall'avv. Daniele
Granara, con domicilio eletto in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;
Comune di Vado Ligure, in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pericu, con
domicilio eletto in Genova, corso A. Saffi 7/2;
Pietro Bovero, rappresentato e
difeso dall'avv. Emilio Vignolo, con domicilio eletto presso Luigi Fante in
Genova, c.so A. Podesta' 5b/1;
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Comune di Vado Ligure;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Pietro Bovero;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica
del giorno 05/02/2009 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 21
marzo 2008 al Comune di Vado Ligure ed al controinteressato i ricorrenti
consiglieri comunali di Vado Ligure,
hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione
dell'esecuzione, il provvedimento in epigrafe di nomina alla carica di assessore
Avverso il provvedimento
impugnato i ricorrenti deducevano i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 46 comma
2 d.lgs. 18.8.2000 n. 267 in relazione all’art. 71 d.lgs. 267/00, violazione del
principio democratico e del principio della sovranità popolare di cui all’art. 1
Costituzione, eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifeste,
in quanto con il provvedimento in esame il Sindaco ha nominato consigliere
comunale l’esponente dell’opposizione realizzando un’ipotesi di ”ribaltone” che
tradisce la volontà popolare ed è contrario alle norme rubricate che
nell’imporre il collegamento tra il candidato alla carica di Sindaco ed una o
più liste impedisce la possibilità che la maggioranza che sostiene il Sindaco
possa essere reperita anche con elementi espressi dalle liste concorrenti;
2) violazione dell’art. 46 d.lgs.
267/00, in relazione all’art. 3 l. 241/90, eccesso di potere per difetto dei
presupposti e di motivazione, per contraddittorietà ed illogicità manifesta,
travisamento sviamento di potere, in quanto il mutamento di maggioranza sarebbe
stato determinato per perseguire un obbiettivo estraneo al programma del Sindaco
e invece sostenuto dall’opposizione;
3) violazione dell’art. 46 d.lgs.
267/00, eccesso di potere per difetto di presupposti per contraddittorietà ed
illogicità e sviamento, in quanto non potrebbe sussistere il rapporto di fiducia
che è alla base della nomina ad assessore quando l’assessore è il candidato
Sindaco perdente nella precedente competizione elettorale.
I ricorrenti concludevano per
l’accoglimento del ricorso e l’annullamento, previa sospensiva, del
provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio
l’Amministrazione intimata e il controinteressato
All’udienza pubblica del 5
febbraio 2009 il ricorso è passato
in decisione.
DIRITTO
Il ricorso in esame è rivolto
avverso il decreto di nomina ad assessore comunale.
Il ricorso è inammissibile.
Deve rilevarsi come il ricorso
sia stato proposto da soggetti che rivestono la qualità di consiglieri comunali,
alcuni di essi hanno, peraltro, precedentemente rivestito la qualità di
assessori.
È noto come la giurisprudenza
abbia circoscritto la legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare gli
atti dell’organo di cui fanno parte entro limiti ben precisi, connaturati alla
posizione dagli stessi rivestita ed alla natura del giudizio amministrativo.
In particolare, atteso che il
giudizio amministrativo non è nella normalità dei casi deputato a risolvere
controversie tra organi appartenenti ad uno stesso ente ovvero tra i componenti
di uno stesso organo, un ricorso di singoli consiglieri contro l’amministrazione
di appartenenza può ipotizzarsi soltanto allorché vengano in rilievo atti
incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio dei medesimi e quindi sul
diritto spettante alla persona fisica investita della carica di consigliere
(C.S., sez. V 15 dicembre 2005 n. 7122, TAR Toscana sez. I 28 giugno 2006 n.
2961, TAR Lombardia, Milano 17 ottobre 2006 n. 2014). Pertanto, la
legittimazione dei componenti di un organo collegiale dell’ente locale deve
essere ammessa in quelle ipotesi in cui vengono dedotti vizi propri del
subprocedimento di deliberazione che si concretano in violazioni procedurali
direttamente lesive del munus rivestito dal componente dell’organo, quali
irritualità della convocazione, violazione dell’ordine del giorno, difetto di
costituzione del collegio, ipotesi in cui si sostanzia la violazione dello ius
ad officium (TAR Toscana sez. I, 28 giugno 2004 n. 23000, TAR Lombardia Brescia,
14 maggio 2002 n. 857, TAR, Umbria 22 novembre 2002 n. 847).
Deve rilevarsi come la riforma
degli enti locali abbia attribuito al Sindaco la nomina e la revoca degli
assessori comunali, di talchè la Giunta comunale, organo distinto e separato dal
Consiglio comunale (art. 36 d. lgs.
267/90), costituisce emanazione del Sindaco stesso e non già del Consiglio
comunale come avveniva precedentemente.
Con queste premesse, nel decreto
di nomina di un assessore non si ravvisa alcuna violazione delle prerogative,
dello status e dello ius ad officium del consiglieri comunali.
La nomina di un assessore,
infatti, quand’anche assunta in spregio delle norme di legge o statutarie che la
disciplinano non interferisce in alcun modo con lo ius od officium del
Consigliere comunale che potrà esercitare le proprie prerogative, proponendo ad
esempio una mozione di sfiducia, per contrastare le scelte del Sindaco.
Ammettere, quindi, un sindacato
dei Consiglieri comunali sulla nomina degli assessori configurerebbe in capo a
questi una sorta di azione popolare inammissibile nel nostro ordinamento in
assenza di una specifica norma legislativa che tale possibilità consenta.
Parimenti inammissibile il
ricorso si appalesa ove venga in rilievo non già la qualità di consiglieri
comunali ma la qualità di assessori dimissionari dei ricorrenti.
In effetti la circostanza che i
ricorrenti abbiano rassegnato volontariamente le dimissioni priva gli stessi,
diversamente dal caso in cui la nomina si collegasse ad una revoca precedente
dell’Assessore, di qualsivoglia interesse all’impugnativa del decreto di nomina
di altro soggetto alla carica di assessore.
Il ricorso è poi inammissibile
sotto altro profilo.
Invero, con il ricorso si tenta
di accreditare una interpretazione della norma decisamente estensiva,
pretendendo cioè di introdurre un collegamento tra Sindaco e liste che non si
limita alla fase elettorale e a quella di assegnazione dei seggi in consiglio
comunale (fase genetica) ma che si estende a tutta la durata del consiglio
comunale (fase funzionale). In realtà tale tentativo, in assenza di una norma
che inequivocamente colleghi al venir meno della originaria maggioranza che lo
sosteneva l’obbligo di dimissioni del Sindaco e che, del pari, sancisca,
l’impossibilità di concludere alleanze con l’opposizione durante il mandato, si
traduce in un tentativo di introdurre un sindacato giurisdizionale sull’attività
politica dell’ente locale.
In conclusione il ricorso in
esame deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese devono essere compensate
attesa la novità e la importanza della questione sottoposta al Collegio.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo
regionale della Liguria, sezione seconda, definitivamente pronunciando, dichiara
inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella
camera di consiglio del giorno 05/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
IL SEGRETARIO