Savona e provincia (14) - Fatti & notizie

La Regione Liguria inadempiente, per quattro anni, ad una legge nazionale

Loano, entro sei mesi dalla legge regionale, nomina la Commissione locale per il paesaggio. E gli altri comuni?

 

di Gilberto Costanza

Savona – A Loano la Giunta comunale, con delibera n. 225 del 17.12.2009, ha proceduto alla nomina della Commissione locale per il paesaggio e nomina del Responsabile del procedimento in materia paesaggistica, ai sensi della Legge Regionale 05.06.2009, n° 22.

La Regione Liguria con la legge n° 22 del 05.06.2009 ha dato attuazione alle disposizioni del decreto legislativo n° 42 del 22.01.2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Risulta evidente la carenza della Regione Liguria a dar corso, per quanto di sua competenza, all’importante legge che ha istituito il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Nella menzionata legge, art. 8 (Dichiarazione d’urgenza) si legge: “ 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente (?) ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.”  All’art. 148 del D.L n. 42/2004 si legge: “1. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice le regioni promuovono l’istituzione della commissione per il paesaggio presso gli enti locali ai quali sono attribuite le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica.”  Grave dimenticanza, se dimenticanza è stata!

Sono trascorsi più di cinque anni dal decreto legislativo  n°42/2004!

Un tempo troppo lungo e non giustificato che, guarda caso, ha consentito il perpetrarsi, su tutto il territorio ligure, del non rispetto e salvaguardia del territorio e dell’ambiente. E lo scempio continua a dismisura! Sia chiaro, il tutto con una chiara volontà delle tante amministrazioni locali rivierasche che, con eccessiva leggerezza e non rispetto di leggi vigenti, hanno consentito (con varianti ad hoc, approvazione Piani aziendali agricoli, ecc.) il sorgere di nuove costruzioni in zone non previste e consentite dai vigenti P.R.G. o P.U.C.. Non escluse  le tante (troppe) carenze, in certi casi non casuali, dei dovuti controlli sui Permessi di Costruire rilasciati “a gogo”., da parte degli Organi preposti.

La Commissione Locale per il Paesaggio per il quinquennio 2010/2015 (scadente dopo 5 anni dalla data di insediamento), nominata dalla Giunta di Loano, su proposta del sindaco Vaccarezza (assente alla riunione), è composta dai signori: Dott. Arch. De Francesco Giuseppe, Dott. Arch. Scarone Giuseppe, Dott. Arch. Vittonetto Laura, Dott. Arch. Allegro Massimo, Dott. Arch. Donato Rosanna. Responsabile tecnico dei procedimenti in materia paesaggistica, distinto dal responsabile del procedimento in materia urbanistico – edilizia, è stato nominato il Dott. Ingegnere Vicinanza Luciano – Dirigente Ufficio Tecnico.

Quali i compiti della Commissione?

Esprimere pareri obbligatori in relazione ai procedimenti: a) – di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata; b) – di rilascio di pareri su istanze di condono edilizio (?) o di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del Codice; c) – di rilascio di pareri nell’ambito dell’iter di formazione di strumenti urbanistici attuativi o progetti urbanistici operativi in ambiti o su immobili soggetti a vincoli paesaggistici; d) – di assunzione dei provvedimenti cautelativi di cui all’art. 150 del Codice; e) – di irrogazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 167 del Codice.

Nel decreto legislativo n° 42 del 22 gennaio 2004, all’art. 146, comma 5 si legge: “5. L’amministrazione competente, nell’esaminare la domanda di autorizzazione, verifica la conformità dell’intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta:

a) – la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;

b) – la congruità con i criteri di gestione dell’immobile o dell’area;

c) – la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.” e, sempre all’art. 146, comma 10, si legge: “10.

 

 L’autorizzazione paesaggistica:

a) diventa efficace dopo il decorso di 20 giorni dalla sua emanazione;

 b) - ….;

c) – non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.”

Norme chiare e non soggette ad interpretazioni. Saranno rispettate?

 

Gilberto Costanza

e-mail: gilberto.costanza@alice.it