Savona e provincia (14)
- Fatti & notizie
Loano, entro sei mesi dalla legge regionale, nomina
di Gilberto Costanza
Savona
– A Loano
Sono trascorsi più di cinque anni dal decreto legislativo
n°42/2004!
Un tempo troppo lungo e non giustificato che, guarda caso, ha consentito il
perpetrarsi, su tutto il territorio ligure, del non rispetto e salvaguardia del
territorio e dell’ambiente. E lo scempio continua a dismisura! Sia chiaro, il
tutto con una chiara volontà delle tante amministrazioni locali rivierasche che,
con eccessiva leggerezza e non rispetto di leggi vigenti, hanno consentito (con
varianti ad hoc, approvazione Piani aziendali agricoli, ecc.) il sorgere di
nuove costruzioni in zone non previste e consentite dai vigenti P.R.G. o P.U.C..
Non escluse le tante (troppe) carenze,
in certi casi non casuali, dei dovuti controlli sui Permessi di Costruire
rilasciati “a gogo”., da parte degli Organi preposti.
Quali i compiti della Commissione?
Esprimere pareri obbligatori in relazione ai procedimenti:
a) – di rilascio di autorizzazioni
paesaggistiche per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata;
b) – di rilascio di pareri su
istanze di condono edilizio (?) o di
accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del
Codice; c) – di rilascio di pareri
nell’ambito dell’iter di formazione di strumenti urbanistici attuativi o
progetti urbanistici operativi in ambiti o su immobili soggetti a vincoli
paesaggistici; d) – di assunzione
dei provvedimenti cautelativi di cui all’art. 150 del Codice;
e) – di irrogazione dei
provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 167 del Codice.
Nel decreto legislativo n° 42 del 22 gennaio 2004, all’art. 146, comma 5 si legge: “5. L’amministrazione competente, nell’esaminare la domanda di autorizzazione, verifica la conformità dell’intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta:
a) – la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
b) – la congruità con i criteri di gestione dell’immobile o dell’area;
c) – la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.” e, sempre all’art. 146, comma 10, si legge: “10.
L’autorizzazione paesaggistica:
a) diventa efficace dopo il decorso di 20 giorni dalla sua emanazione;
b) - ….;
c) – non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla
realizzazione, anche parziale, degli interventi.”
Norme chiare e non soggette ad interpretazioni. Saranno rispettate?
Gilberto Costanza
e-mail: gilberto.costanza@alice.it