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Visto che la normativa in
materia di attività venatoria prevede che
legge nazionale sulla caccia (n.157 del 1992)
12. Esercizio dell'attività venatoria
......Ai fini dell'esercizio dell'attività
venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino
rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le
specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme
di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è
consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in
regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di
quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni
sopramenzionate. ....
14. Gestione programmata della caccia.
..... Sulla base di norme regionali, ogni
cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha
diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un
comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver
accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una
diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.
.....
legge regionale n. 29/94 |
| Art.
17.
(Caccia programmata). Ogni cacciatore ha diritto all'accesso ad un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino della Regione, con le modalità previste dall'articolo 14 comma 5 della legge n. 157/1992, e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa Regione, previo consenso dei relativi organismi di gestione. Art. 25. (Accesso dei cacciatori agli Ambiti territoriali di caccia ed ai Comprensori alpini). .... La Provincia comunica annualmente agli organismi di gestione il numero di cacciatori che possono essere ammessi in ogni Ambito territoriale di caccia tenuto conto degli indici di cui al comma 1........ ............Gli organismi di gestione soddisfano le richieste di accesso dei cacciatori fino al limite di disponibilità di cui al comma 2 e nel rispetto dell'articolo 14 comma 5 della l. 157/1992......... ...........Limitatamente alla caccia alla selvaggina migratoria ed al cinghiale gli Ambiti territoriali di caccia e/o i Comprensori alpini possono consentire l'accesso sui territori di competenza e per un numero di giornate prestabilite ad altri cacciatori residenti in altri A.T.C. o C.A. della stessa provincia o di altre province pur ricadenti in altre regioni, anche oltre il limite di densità venatoria...........
...Ai cacciatori iscritti in altri A.T.C. o C.A. della stessa provincia in cui ricade l'Ambito territoriale di interesse venatorio, è riservato il 65 per cento del numero dei posti disponibili; il 30 per cento è riservato ai cacciatori iscritti in altri A.T.C. o C.A. della Liguria, mentre, per assolvere al principio di reciprocità tra Regioni, il 5 per cento è riservato ai cacciatori extra regionali non iscritti in A.T.C. o C.A. della Regione Liguria. Eventuali posti non occupati all'interno delle percentuali citate, vengono utilizzati dal Comitato di gestione per l'assegnazione, non più distinta come sopra, ai cacciatori che pur avendo fatto richiesta, non hanno potuto essere inclusi nelle fasce di competenza....
Art. 27.
(Interscambi di cacciatori). ... La Regione promuove scambi interregionali per realizzare una equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio. A tal fine la Regione e le Province per quanto di competenza possono stipulare convenzioni rispettivamente con altre Regioni o Province. In caso di violazione di norme da parte del cacciatore ospite il cacciatore iscritto risponde in solido....
Art. 27 bis.
(Procedure autorizzative). ... Le ammissioni provvisorie, a seguito
degli accordi di reciprocità intrapresi con Enti territoriali anche di
altre Regioni, si instaurano tramite una procedura autorizzativa, anche
a mezzo fax, curata dagli A.T.C. o C.A. territorialmente competenti. Art.
38. (Esercizio dell'attività
venatoria). REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA CACCIA AL CINGHIALE ART. 4: CACCIATORI NON RESIDENTI 1) I cacciatori non residenti in Provincia di Savona ma regolarmente ammessi agli AA.TT.CC. o C.A., potranno praticare la caccia al cinghiale solo se inseriti in Squadre locali già formate ed in numero non superiore a quindici unità. 2) L’adesione dovrà essere fatta pervenire su un modulo a parte, già predisposto, in duplice copia, previa esibizione dell’elenco rilasciato alla Squadra locale. 3) Resta confermato il principio che per effettuare le battute devono essere presenti almeno cinque cacciatori residenti. Art. 5: INVITI 1) Durante il periodo di caccia al cinghiale, ogni Squadra ha facoltà di invitare giornalmente un numero massimo di cinque cacciatori, purché regolarmente iscritti o ammessi all’A.T.C. o C.A. Tale facoltà non è ammessa per le battute straordinarie. I nominativi saranno riportati in calce al Registro di Giornata. ci chiediamo se il "famoso ciclista" era autorizzato ai fini delle vigenti leggi..... |
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