Celle Ligure

CELLE LIGURE- Nuovo cemento 
Variazione del  PTCP in sede di approvazione della variante al PUC del Comune

 

467

2010

Nulla osta – ai sensi dell’art. 69 della Legge Regionale 4.9.1997 n. 36 e s.m. – a variare il PTCP in sede di approvazione della variante al PUC del Comune di Celle Ligure relativa all’individuazione dei nuovi ambiti Agn2a e Agn2b.

DELIBERAZIONE

 

 

Urbanistica e Procedimenti concertativi – Settore

Urbanistica e pianificazione territoriale

 

 Visto il Piano territoriale di coordinamento paesistico relativo all’assetto paesistico-ambientale della Liguria, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 26.2.1990;

 

            Vista la legge regionale 4.9.1997 n. 36 e successive modificazioni, la quale all’art. 69 prevede che l’approvazione delle varianti al Piano territoriale di coordinamento paesistico è soggetta alla procedura stabilita dalla legge medesima, con riferimento all’atto di pianificazione in cui la variante è prevista, stabilendo che l’approvazione di tali varianti è preceduta dall’acquisizione di un nulla osta del Consiglio regionale nei soli casi in cui le varianti riguardino i regimi normativi del livello locale ivi indicati (trasformazione e conservazione relativamente a tutti di assetti; mantenimento, limitatamente alle aree non insediate, di cui si proponga il passaggio al regime di trasformabilità dell’assetto insediativo);

 

            Premesso che il Comune di Celle Ligure è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 302 del 6.12.1999, con attribuzione allo stesso del valore e degli effetti del Piano Urbanistico Comunale ai sensi dell’art. 82 della medesima legge regionale n. 36/1997 e s.m.;

 

            Che l’Amministrazione comunale, con deliberazione consiliare n. 31 del 12.8.2008, ha adottato, ai sensi dell’art. 44 della legge regionale 4.9.1997 n. 36 e s.m., una variante al suddetto strumento urbanistico generale volta all’individuazione di due nuovi ambiti di riqualificazione, Agn2a e Agn2b;

 

            Che la variante di cui sopra, finalizzata alla localizzazione di interventi di edilizia residenziale, consiste nella riclassificazione urbanistica della aree denominate RA6a e RA6c – ubicate all’interno dell’ambito A.6 (località Sanda) – quali ambiti Agn2 (zone agricolo – forestali) e comporta la riclassificazione paesistica, relativamente all’assetto insediativo, delle aree interessate dalla stessa;

 

            Che i relativi atti sono stati qui trasmessi – con nota n. 8177 del 5.6.2009 successivamente integrata, su richiesta di questa Amministrazione, con nota n. 17058 del 10.12.209 pervenuta in data 11.12.2009 – ai fini del rilascio, ai sensi dell’art. 69 della citata legge regionale n. 36/1997 e s.m., del nulla osta a variare il Piano territoriale di coordinamento paesistico in sede di approvazione della variante al Piano Urbanistico Comunale di cui sopra;

  Visto il parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale per il Territorio con Voto n. 50 del 9.2.2010, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

  Ritenuto di condividere integralmente le considerazioni contenute nel suddetto Voto e la conseguente valutazione favorevole in ordine al rilascio, nei termini e alle condizioni ivi indicate, del nulla osta a variare il Piano territoriale di coordinamento paesistico in sede di approvazione della variante di cui trattasi con riclassificazione dell’ambito Agn2a, da Insediamento Sparso assoggettato a regime normativo di Mantenimento (IS-MA) ad Insediamento Diffuso assoggettato a regime normativo di Mantenimento (ID-MA), e dell’ambito Agn2b, da Insediamento Sparso assoggettato a regime normativo di Mantenimento (IS-MA) ad Insediamento Diffuso assoggettato a regime normativo di Consolidamento (ID-CO);   Dato atto che la variante al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico ritenuta meritevole di approvazione non rientra tra quelle sottoposte a specifico nulla osta da parte del Consiglio  Regionale,  ai sensi e per gli effetti del ridetto art. 69, in quanto non riferita ai regimi indicati al comma 2 dello stesso;

 

Su proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale e Urbanistica;

 

 DE L I B E R A

 

      di rilasciare – nei termini e alle condizioni indicate nell’allegato Voto n. 50/2010 – il nulla osta a variare, ai sensi dell’art. 69 della legge regionale n. 36/1997 e s.m., il Piano territoriale di coordinamento paesistico, come da elaborati cartografici in scala 1:25.000 e 1:5000 allegati al presente provvedimento, in sede di approvazione della variante al Piano Urbanistico Comunale relativa agli ambiti Agn2a e Agn2b ubicati in località Sanda, nel Comune di Celle Ligure;

 

2)  Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

 

 

REGIONE LIGURIA

Comitato Tecnico Regionale per il Territorio

Sezione per la Pianificazione Territoriale

ed Urbanistica

 

VOTO N 50

del 09.02.2010

 

COMUNE DI  CELLE LIGURE (SV)

Nulla osta all’approvazione di proposta di variante al PTCP per ambiti Agn2a e Agn2b in Variante al PUC.

RELATORE:  Arch. Gabriella Boero        

 

 

PARTE PRIMA –  INQUADRAMENTO GIURIDICO E AMMINISTRATIVO

 

1.1 – PIANO VIGENTE                         

S.U.G. vigente

PRG con valore di PUC  approvato con DPGR 302 del 6.12.1999

 

  

1.2 – ITER DELLO STRUMENTO

Adottata con DCC n. 31 del 12.08.2008

 

Pubblicata dal 5.09.2008 al 20.10.2008 : Pervenute n. 28 osservazioni

 

Proposta su osservazioni: DCC n. 1 del 7.01.2009

 

Nota comunale 6062 del 24.03.2009 pervenuta in Regione il 04.05.2009 (in allegato nota Prov.le del 13.02.2009), di chiarimenti in ordine alla competenza sulla variante.

 

Nota regionale PG/2009/79350 del 21.05.2009 di conferma competenza regionale.

 

Nota comunale 8177 del 5.06.2009 perv. 9.06.2009 di trasmissione elaborati:

  • Relazione integrativa per approfondimenti istruttori;

1.       Nota della Provincia di Savona prot. 3101/2009  del 13.02.2009;

2.       Relazione trasmessa dal Comune di Celle L., con nota prot. 3777 del 12.03.2009, al Dipartimento Ambiente, valutazione di impatto ambientale della Regione Liguria;

3.       Risposta del Dipartimento Ambiente della Regione , prot. PG/2009/75312 del 14.05.2009, alla relazione di cui al punto 2;

4.       Lettera prot. PG/2009/79350 del 21.05.2009 del dipartimento pianificazione territoriale della RL;

5.       Tav. V33’SP con le tipologie d’intervento per i due ambiti proposti Agn2a.IS-MA; Agn2b.IS-MA.

6.       Fotografie delle aree;

7.       Stralcio modifiche Norme di Attuazione del PUC.

 

Con nota regionale n. pg/2009/159374 del 5.11.2009, è stata segnalata alla C.A. la necessità di provvedere all’esplicitazione delle richieste di variante al PTCP, mediante integrazione della precedente deliberazione consiliare n. 31/2008 di adozione della variante e conseguente espletamento degli adempimenti di pubblicità, di rettifica delle incongruenze e/o errori materiali.   E’ stato inoltre richiesto l’invio integrale degli atti e della documentazione relativa alla proposta dalla variante.

 

Con nota 17058 del 10.12.2009 perv. 11.12.2009 il Comune ha trasmesso  una copia completa degli elaborati della variante 2008 al PUC, composta da:

  • Fascicolo: precisazioni inerenti alcuni errori riscontrati nelle modifiche introdotte con la variante 2008 al PUC di Celle
  • Relazione variante 2008
  • Norme di conformità e congruenza
  • Norme di conformità e congruenza (testi a fronte)
  • Tav. V23’SP –  PUC su carta catastale – scala 1:2000
  • Tav. V23’’SP –      “            “              “              “        “   
  • Tav. V23’’SP –      “            “              “              “        “

(“individuazione delle aree nell’ambito B6 comprese nel regime insediativo IS.MA di PTCP”)  

  • Tav. V23’’’SP-      “            “               “             “        “    
  • Tav. V24 SP –      “    su CTR e tipologie delle nuove sedi stradali – sc. 1:5000
  • Tav. V24 SP –      “    su CTR e tipologie delle nuove sedi stradali – sc. 1:5000 “

(“individuazione delle aree nell’ambito B6 comprese nel regime insediativo IS.MA di PTCP”)  

  • Tav.  V25 SP- vulnerabilità geomorfologica su PUC sc. 1:5000
  • Tav.  V26 SP- suscettibilità d’uso del territorio dal punto di vista geotecnico sc. 1:5000
  • Tav. V27 SP- Peculiarità e suscettibilità d’uso del suolo dal punto di vista agroforestale su PUC – sc. 1:5000
  • Tav. V28 SP- Sovrapposizione del PUC all’Assetto insediativo del PTCP – sc 1:5000
  • Tav. V29SP-            “                     “            “        vegetazionale e geomorfologico del PTCP SC. 1:5000
  • Tav. V30SP- Ambito di conservazione per la frazione Sanda: interventi annessi nell’Ambito di conservazione A6 – sc. 1:1000
  • Tav. V33’SP – Tipologie d’intervento –ambito di riqualificazione RB2 – sc. 1:500 e 1:1000
  • Tav. V35SP- Tipologie d’intervento – centro sociale lungo il Rio di S. Brigida in ambito B2 – sc. 1:500
  • Tav. V39SP- Tipologie d’intervento – ampliamento volumetrico per l’asilo nido negli ambiti B1- sc. 1:500
  • Tav. V40SP- adempimenti di Legge 7/93. Piano turistico ricettivo sc. 1:2000

 

  


PARTE SECONDA – CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI

Il Comune di Celle Ligure, a seguito di una segnalazione della Provincia di Savona  in ordine all’approvazione di una variante al PUC, con nota prot. n. 6062 del 24.03.2009, sottoponeva alla Regione la valutazione di compatibilità con il PTCP di alcune delle previsioni oggetto della variante medesima (art. 44 L.R. n. 36/1997).  

In esito agli approfondimenti svolti, la Regione comunicava con nota prot. PG/2009/79350 del 21.05.2009 la sussistenza di profili di competenza circa la verifica di compatibilità con il vigente regime normativo di PTCP delle previsioni di due aree denominate Agn.2a e Agn.2b, pur ritenendo tali varianti non sostanziali ai fini ambientali, come evidenziato dal settore Valutazione di Impatto Ambientale (prot. PG/2008/75312 del 14.05.2009 allegato al presente voto), tenuto anche conto che attraverso tali varianti si perverrebbe, nel complesso, ad una riduzione delle previsioni insediative del PUC.

 

2.1           PREMESSE E CONSIDERAZIONI

Le integrazioni fornite dalla Civica Amministrazione e pervenute al Settore in data 16.12.2009 hanno evidenziato come nell’ambito della variante urbanistica al vigente PUC adottata in data 12.8.2008 e denominata “Variante 2008” vengano proposti due nuovi ambiti di riqualificazione residenziale Agn2a.IS-MA e Agn2b.IS-MA, pari a 12.223 mq. di St (6.925 mq. + 5.298 mq.), aventi una consistenza complessiva di 1.834 mq. di Sr (1.039 mq. + 795 mq.), in alternativa ad originarie previsioni del PUC rimaste inattuate all’interno degli ambiti A.6 (località Sanda) e B.6 (località Marucchi), in aree denominate RA6a.IS-MA, RA6c.IS-MA e RB6b.ID-CO/IS-MA, con una riduzione complessiva della vigente potenzialità edificatoria, riferita a tali aree, pari a 1.812 mq. di Sr (- 704 mq in A6 e – 1.108 mq. in B.6).       

Nel dettaglio, all’interno dell’ambito A.6 le aree RA6a (Sr = 376 mq.) e RA6c (Sr = 328 mq.), diventano inedificabili a fini residenziali, in quanto riclassificate aree agricolo-forestali Agn2.IS-MA, mentre nell’ambito B.6 per l’area RB6b.IS-MA e ID.CO (If = 0,09 mq/mq Sr = 1.206 mq.), di estensione complessiva pari a 13.400 mq., si prevede, la eliminazione di potenzialità edificatoria per la parte ricadente in ambito ID.CO, riclassificata B6.ID.CO saturo, e l’attribuzione di una minore potenzialità edificatoria, pari a 0,01 mq/mq., (per destinazione residenziale su appezzamento minimo di 5.000 mq. con asservimento di almeno 8.000 mq. nello stesso ambito), per la rimanente porzione ricadente in ambito IS.MA, dal quale consegue una superficie edificabile (Sr) non superiore a 98 mq., stante la residua superficie edificabile (9.836 mq.).   Tali valori e individuazioni, con particolare riferimento alla porzione dell’ex ambito RB6b.IS.MA, sono stati indicati negli elaborati grafici V23”SP e V24 SP (“individuazione delle aree nell’ambito B6 comprese nel regime insediativo IS.MA di PTCP”), da considerare quali rettifiche e specificazioni degli elaborati adottati.

Al riguardo, è peraltro da segnalare alla C.A., che la specifica scheda riferita all’ambito di conservazione B6, da ultimo prodotta, presenta ancora un refuso nell’indicazione della “Sr prevista” pari a 98 mq. (9.836 mq. x 0,01 mq/mq), coerentemente a quanto indicato anche a pag. 2/5 e 5/5 del medesimo fascicolo, in luogo di 248 mq.(derivanti dall’impropria attribuzione dell’indice anche all’ambito RB6a). 

Inoltre, con riferimento alle nuove previsioni insediative localizzate negli areali Agn2a.IS.MA e Agn2b.IS.MA, a seguito degli approfondimenti preliminari in sito, effettuati dalla Civica Amministrazione congiuntamente agli uffici regionali del Settore Urbanistica le consistenze insediative dei nuovi ambiti Agn2.a e Agn2.b, sono state meglio definite tipologicamente nella tavola V33’ SP e ricalibrate, come di seguito indicato:

  • Agn2a.IS-MA 

Variante 2008:   If = 0,15 mq/mq   Þ   1.039 mq (Superficie di riferimento)     h max 9,50 m. (3 piani)

Approfondimento

Istruttorio      :   If = 0,11 mq/mq    Þ     762 mq (Superficie di riferimento)     h max 6,50 m. (2 piani)

  • Agn2b.IS-MA  

Variante 2008:   If = 0,15 mq/mq    Þ      795 mq (Superficie di riferimento)     h max 9,50 m. (3piani)

Approfondimento

Istruttorio      :   If = 0,14 mq/mq    Þ     742 mq (Superficie di riferimento)     h max 9,50 m. (3piani)

Si prevedono pertanto 1.504 mq. di nuova superficie edificata (330 mq. di Sr in meno rispetto alla previsione di Variante adottata), corrispondenti a 20 alloggi.

Pertanto, relativamente al confronto delle modifiche apportate alle aree sopra indicate, alla luce degli approfondimenti istruttori e delle rettifiche apportate, si rileva un marginale scostamento (1.812 mq.  a fronte di 1.910 mq. di Sr soppressa) dai valori, già oggetto di valutazione regionale (Settore VIA), con sostanziale compensazione e/o riduzione, della consistenza insediativa (Sr) del vigente PUC (1.812 mq. di Sr soppressa – 1.834/1.504 mq. di nuove previsioni).

Nei nuovo ambiti, sulla base della disciplina di PUC (art. 6, punto 3 delle N. di A.), si prevede una destinazione prioritaria alle cooperative (L. 167/1962), agli IACP, all’edilizia convenzionata e, in subordine, ad altri soggetti, con indicazione preferenziale all’utilizzo per residenza primaria.

 

2.2                VALUTAZIONI

Le aree di nuova introduzione sono rispettivamente localizzate in adiacenza ad ambiti B.2 e B.6 (aree totalmente o parzialmente edificate in epoche recenti), all’interno di più vasti Ambiti Agricolo Forestali Agn, non edificabili ai fini residenziali, mantenendone l’originaria nomenclatura con l’estensione “2a” e “2b”.   Al riguardo, residuando all’Amministrazione Provinciale la valutazione delle connesse varianti di classificazione urbanistica, si segnala, a titolo collaborativo, che sarebbe da preferirsi una diversa denominazione di tali aree, avuto riguardo alla introduzione di nuova potenzialità edificatoria, in luogo del mantenimento della classificazione agricola Agn. 

Ambito Agn2.a

L’area ha una estensione di 6.925 mq. su un versante terrazzato, parzialmente olivetato, in adiacenza ad un ambito residenziale significativamente insediato, con tipologia edilizia in linea pluripiano.  

La previsione insediativa come modificata in sede istruttoria dalla Civica Amministrazione (tav. V33’ SP datata 28 maggio 2009), stante la adeguata localizzazione del fabbricato e della sistemazione delle aree contermini, unitamente alla sussistenza di un innesto veicolare all’area, può essere ritenuta condivisibile, sotto il profilo paesistico ed alle condizioni sotto meglio specificate, con il regime IS.MA impresso dal PTCP, in quanto coerente al contesto di versante.

Peraltro, al fine di pervenire al completamento del sottostante tessuto periurbano con forme insediative compatibili con il suddetto regime normativo IS-MA, occorre prescrivere:

  • un’ulteriore riduzione della consistenza insediativa complessiva, rispetto al  ridimensionamento già operato in fase interlocutoria dalla C.A. (If da 0,15 a 0,11 mq/mq e H da 9,5 a 6,5 m.) introducendo una densità insediativa massima di 0,07 mq/mq. per l’area Agn.2.a, al fine di contenere la superficie di riferimento (Sr) entro la soglia massima di 500 mq. (da qualificare come indicato nel PUC vigente: ovvero superficie di solaio comprensiva di divisori, verande e logge chiuse, ecc…), limitando il fabbricato a non oltre tre elementi di schiera, in un unico corpo di fabbrica, con sviluppo del fronte maggiore non superiore a 25 ml. e altezza massima di 6,5 m.  
  • il contenimento dell’altezza delle opere di sistemazione entro 2,5 m. e l’esclusione della modalità realizzativa “a gradoni”;
  • il contenimento della trasformazione insediativa, come previsto nella tavola V 33’ SP, alla sola porzione centrale della proposta area Agn2a.IS.MA, al fine di contemperare le esigenze, di evitare l’estensivo coinvolgimento, nella definizione del margine insediato, del circostante territorio a connotazione rurale, e di rispettare la minima distanza prescritta dalle norme di legge dalla viabilità autostradale. 

Ne deriva, pertanto, la necessità di modificare i corrispondenti contenuti dell’art. 65 e della tavola V33’ SP.      

Riguardo alla successiva riclassificazione urbanistica, si segnala, inoltre, come, a fronte delle pregevoli condizioni vegetazionali dell’area, l’inclusione di buona parte della stessa, nella tavola V27 SP, all’interno della classificazione di “aree degradate (percorse da incendio boschivo)”, necessiti di adeguata verifica, ai fini dell’esclusione delle condizioni di cui alla legge n. 353/2000, art. 10.

Ambito Agn2.b

L’area ha una estensione di 5.298 mq., ed è compresa tra una discontinuità lungo strada (ex cava) ed un contesto edificato (residenziale diffuso, soprastrada, e prevalentemente produttivo, sottostrada) per cui non si ritiene sussistano preclusioni di natura paesistica al proposto intervento di edificazione residenziale, da ritenersi compatibile sino al limite massimo di 1.000 mq. di Superficie di riferimento (Sr), (da qualificare come indicato nel PUC vigente: ovvero superficie di solaio comprensiva di divisori, verande e logge chiuse, ecc…).

Pertanto, ai fini dell’ammissibilità della nuova previsione edificatoria, appare condivisibile la riclassificazione paesistica da IS.MA ad ID.CO, dell’area corrispondente alla zona urbanistica indicata, quale estensione dell’adiacente ambito ad analoga classificazione di PTCP.    

Tuttavia, tenuto conto che l’ambito ricade in aree classificate Pg3b nel Piano di Bacino del torrente Sanda (aggioramento D.G.P. n. 90 del 29.04.2008, già approvato con D.C.P. n. 47 del 25.11.2003) – oltre che in area definita ad alta vulnerabilità geomorfologia (Va), nella tavola V25 SP di PUC – ai sensi dell’art. 16, comma 4, della N. di A. di tale Piano, che non consente la realizzazione di interventi di nuova edificazione ed esecuzione di opere ed infrastrutture “fatti salvi gli interventi corredati da indagini di maggior dettaglio”, ne deriva la necessità di predisporre tali indagini, da sottoporre alla valutazione della Provincia in sede di valutazione della variante da apportare al PUC, come segnalato nel parere (prot. n. IN/2010/4964 del 22.02.2010) del Settore Assetto del Territorio della Regione Liguria, allegato al presente voto.    Ne consegue, pertanto, la necessità di differire l’efficacia della presente variante paesistica, al riscontro di tali approfondimenti, in sede di definizione della procedura di variante urbanistica di competenza della Provincia.

 

PARTE TERZA – PROPOSTA CONCLUSIVA

Alla luce delle considerazioni sopra svolte si ritiene condivisibile, nei termini e nel rispetto delle condizioni indicate, il rilascio, ai sensi dell’art. 69 della L.R. n. 36/1997, del nulla osta all’approvazione delle varianti al PTCP, come sopra elencate e rappresentate nell’allegato elaborato grafico, ferme restando le valutazioni di competenza dell’Amministrazione Provinciale in merito alle connesse varianti urbanistiche.

 

F.to IL SEGRETARIO                                                                                     F.to IL PRESIDENTE

  (Luisa Lombardo)                                                                                       (arch. Franco Lorenzani)

 

 Allegati:

–                n. 1 stralcio cartografico, in scala 1:25.000 e n. 1 stralcio cartografico, in scala 1:5.000, relativi ai nulla osta per varianti all’assetto insediativo, livello locale, del PTCP;

–                Parere del Settore Assetto del Territorio  prot. n. IN/2010/4964 del 22.02.2010

 

 

Testo

466

2010

Comune di Celle Ligure (SV) – Approvazione di variante al Piano Regolatore Generale, con valore ed effetti di Piano Urbanistico Comunale, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 7.2.2008 n. 1.

DELIBERAZIONE

 

 

Urbanistica e Procedimenti concertativi – Settore

Urbanistica e pianificazione territoriale

 

Vista la legge regionale 7.2.2008 n. 1 contenente “Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali” che, all’art. 2:

a)       ai commi 2, 4 e 5 prevede che i Comuni, previa effettuazione del censimento delle strutture esistenti vincolate, per effetto della legge, al mantenimento della destinazione d’uso ad albergo, adottino apposita deliberazione consiliare volta sia a disciplinare gli opportuni e possibili interventi di miglioramento e/o ampliamento di tali strutture sia a proporre, su iniziativa del proprietario e acquisito il parere del gestore, l’eventuale eliminazione del vincolo alberghiero laddove ricorrano le tassative condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b) del medesimo art. 2;

b)       al comma 10, ha introdotto una speciale procedura per le modifiche ai vigenti strumenti urbanistici generali (sia P.R.G. sia P.U.C.) adottate dai Comuni ai sensi dei citati commi 2,  4 e 5, riservando le stesse ad approvazione della Regione;

Vista la nota circolare n. PG/2008/146889 del 3.11.2008 con cui l’Amministrazione Regionale ha fornito indicazioni operative per l’applicazione della ridetta legge regionale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 917 del 9.4.1998 relativa alla “Individuazione – ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 26/1994 e successive modificazioni – degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facenti capo alla Giunta Regionale”, come da ultimo modificata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 655 in data 27.6.2006;

Vista la circolare prot. n. IN/2010/931 del 15.1.2010 con cui il Segretario Generale della Giunta Regionale ha fornito indicazioni in merito agli atti che possono essere legittimamente adottati dalla Giunta nel periodo di “prorogatio” del Consiglio;

Premesso che il Comune di Celle Ligure, in provincia di Savona, è dotato di Piano Regolatore Generale, con valore ed effetti di Piano Urbanistico Comunale, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 302 del 6.12.1999;

Che la Civica Amministrazione, con deliberazione consiliare n. 11 del 7.4.2009,  ha adottato – ai sensi del citato art. 2 della legge regionale n. 1/2008 – variante al suddetto strumento urbanistico generale volta:

a)     ad eliminare il vincolo di destinazione d’uso ad albergo relativo alle strutture denominate “Marinella”, “Pozzuolo”, “Argentina”, “Bagnara”, “Giardino”, “S. Marco”, “Felice”, “Lazzaro” e “Villa Chiara”;

b)     ad introdurre una specifica disciplina relativa agli interventi di ampliamento e/o miglioramento delle strutture alberghiere;

c)      a modificare la normativa generale di attuazione del vigente strumento urbanistico generale relativamente alla disciplina urbanistica di tutte le strutture turistico-ricettive;

Che, a seguito degli adempimenti di pubblicità-partecipazione espletati ai sensi dell’art. 2, comma 10, lettera a) della ridetta legge regionale n. 1/2008 sono pervenute n. 3 osservazioni, di cui una fuori termine, in ordine alle quali la civica Amministrazione ha controdedotto con deliberazione consiliare n. 38 del 18.9.2009;

            Che i relativi atti sono stati qui trasmessi per l’approvazione con nota n. 13820 del 6.10.2009, qui pervenuta in data 8.10.2009 e assunta al protocollo del Settore Urbanistica il 13.10.2009;

Che il termine perentorio per l’approvazione della suddetta variante – fissato nel ridetto art. 2, comma 10, lettera d), pena la formazione di silenzio-assenso – scade il 6.4.2010;

Che, pertanto, l’atto di approvazione della variante in argomento è ascrivibile alla categoria degli atti urgenti e indifferibili individuati dalla citata circolare prot. N. IN/2010/931 del 15.1.2010;

Considerato che la speciale procedura semplificata prevista dall’art. 2, commi 2 e 10, della citata legge regionale n. 1/2008 non può essere utilizzata per apportare varianti allo strumento urbanistico generale diverse da quelle tassativamente previste dalla stessa, per cui l’approvazione della variante di cui trattasi è limitata ai contenuti della disciplina riconducibili al disposto di cui all’art. 2 della legge regionale n. 1/2008, nei termini indicati nella relazione allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

Che rispetto alla variante proposta ricorrono le condizioni previste alle lettere a) e b) del menzionato comma 4 dell’art. 2 per l’eliminazione del vincolo alberghiero relativamente alle strutture denominate “Argentina”, “Bagnara”, “Giardino”, “S. Marco”, “Felice”, “Lazzaro” e “Villa Chiara”, nei termini e alle condizioni indicate nella sopra citata relazione;

Che, circa la proposta di eliminazione del vincolo di destinazione d’uso ad albergo relativo alle strutture denominate “Marinella” e “Pozzuolo”, non ricorrono le condizioni previste alle lettere a) e b) del menzionato comma 4 dell’art. 2, come specificato nell’allegata relazione;

Che, relativamente alla modifica normativa concernente la disciplina urbanistica degli alberghi, la stessa sia meritevole di approvazione nei termini e alle condizioni indicate nella suddetta relazione allegata al presente provvedimento;

Ritenuto pertanto che la variante di cui trattasi è meritevole di approvazione – nei limiti e alle condizioni indicate nella ridetta relazione tecnica – in quanto coerente con le disposizioni di cui all’art. 2 della legge regionale n. 1/2008 e con le indicazioni fornite con la richiamata circolare regionale;

Che in relazione alle osservazioni presentate avverso la variante in esame, avuto riguardo alle controdeduzioni comunali formulate con la citata deliberazione consiliare n. 38/2009, è da provvedere come specificato nell’elaborato allegato alla più volte citata relazione tecnica;

Che gli elaborati relativi alla variante come sopra approvata sono costituiti da: Fascicolo: “Norme di Attuazione di conformità e congruenza”; Tav. V40 SP del 25 marzo 2009, in scala 1:2.000;

Su proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Urbanistica

 

D  E L  I  B  E  R  A

 

1)     di approvare, nei limiti e alle condizioni in premessa richiamate, la variante al Piano Regolatore Generale, con valore e effetti di Piano Urbanistico Comunale, del Comune di Celle Ligure adottata – ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge regionale n. 1/2008 – con deliberazione consiliare n. 11 del 7.4.2009;

2)     Le osservazioni sono decise come in premessa indicato;

3)     la presente delibera sarà resa nota mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 24.12.2004 n. 32 e s.m. nonché mediante deposito, con i relativi allegati e elaborati, a libera visione del pubblico presso la Segreteria del Comune di Celle Ligure a norma dell’art. 41, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni;

4)     Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m., si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034 e s.m., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199 e s.m., rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del decreto stesso.

 

 

 

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE

TERRITORIALE

  SETTORE URBANISTICA

 

 

RELAZIONE TECNICA

n. 10 del 18.03.2010

 

 

COMUNE CELLE  LIGURE  (SV)

Variante al vigente PRG ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale n. 1/2008 (“Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico – ricettiva negli strumenti urbanistici comunali”).

 

relatore: Arch. Gabriella Boero

     

 

 

 

PIANO VIGENTE                                             

S.U.G. vigente

PRG con valore di PUC  approvato con DPGR n. 302  del  06.12.1999.

 

ITER DELLO STRUMENTO URBANISTICO

Adozione e pubblicità

DCC n. 11 del 07.04.09

deposito: 15 gg. a far data dal 22.04.09

 

pubblicato su BUR n.16 del 22.04.09

Osservazioni

DCC 38 del 18.09.2009 pervenute n. 3 osservazioni (di cui 2 nei termini e 1 fuori termine ): l’osservazione n. 1 Proposta di reiezione;

l’osservazione n. 2 Proposta di reiezione

e l’osservazione n. 3 pervenuta fuori del termine dichiarata “irricevibile”.

 

Trasmissione atti

Nota n. 13820  in data  06.10.2009, pervenuta in regione l’ 8.10.2009 e registrata dal Settore  il 13.10.2009. Scadenza il 6.04.2010.

 

Elaborati

Pervenuta una copia dei seguenti atti:

  • fascicolo relativo a Norme di Attuazione di conformità e congruenza ( stralcio delle NdA del PUC e stralcio delle Norme del Titolo VII Piano Turistico)
  • fascicolo contenente: relazione metodologica; schede di analisi e valutazione; testo a fronte degli articoli modificati dalle NdA del PUC.
  • Tav. V40 SP del PUC.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 PREMESSE E CONSIDERAZIONI

Il Comune di Celle Ligure, con Deliberazione Consiliare n. 11 del 07.04.2009, ha adottato la “Variante al Piano Urbanistico Comunale per la programmazione e valorizzazione dell’offerta turistico-ricettiva ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, della Legge regionale n. 1/2008”, volta a riformulare il Titolo VII, “Piano Turistico”, delle Norme di attuazione, conformità e congruenza, del vigente S.U.G. – come modificato, successivamente all’approvazione del PUC, con D.P.G.R. n. 13 del 01.02.2001 – mediante il censimento delle strutture ricettive classificate albergo, l’analisi, valutazione e disciplina di quelle che, tra queste, hanno presentato istanza di svincolo, a termini dell’art. 2, punto 4, della menzionata legge regionale, o richiesta di ampliamento; ciò ha comportato modifica ai vigenti articoli 115, 116 e 117 (Titolo VII Piano turistico) ed agli articoli 57 (strutture turistico-ricettive) e 67 (ambiti turistici T), con adeguamento della tavola 40 SP del PUC, nella nuova tavola V40 SP (Piano Turistico LR n. 1/2008).  

Con la deliberazione in oggetto il Comune di Celle Ligure non si è quindi limitato ad adottare la disciplina urbanistica degli alberghi, a norma dell’art. 2 della L.R. n. 1/2008, ma ha altresì provveduto ad un aggiornamento complessivo del Programma Turistico con riferimento a tutte le strutture ad uso ricettivo.

A tale riguardo è da evidenziare che la speciale procedura semplificata prevista dall’art. 2, commi 2 e 10, della citata L.R. n. 1/2008 non può essere utilizzata per apportare varianti allo strumento urbanistico generale diverse da quelle tassativamente previste, con la conseguenza che eventuali iniziative di variante concernenti strutture ricettive diverse dagli alberghi tradizionali possono essere assentite solo attraverso le procedure ordinarie.

Alla luce di quanto sopra, le valutazioni nella presente sede vengono rese con esclusivo riferimento alla disciplina adottata ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 1/2008, relativamente, quindi, alle proposte di eliminazione del vincolo alberghiero gravante ex lege sulle strutture esistenti, avanzate dagli operatori.

Ciò premesso è da considerare quanto segue.

Richiamata (Relazione metodologica pag. 2) la vocazione turistica del comune di Celle nonché la scelta volta a promuovere la conservazione della destinazione alberghiera negli immobili, già a tal fine destinati, ritenuti essenziali nella promozione dell’economia turistica, per le positive ricadute anche nei settori commerciale, artigianale e balneare, di svago e tempo libero, anche dell’entroterra, con la presente variante, la C.A. si propone di privilegiare la tipologia “alberghiera”, in alternativa alle R.T.A., ritenendo questo tipo di accoglienza già soddisfatta dal forte numero di seconde case presenti su tutto il territorio comunale.

Circa la consistenza e classificazione delle strutture ricettive alberghiere presenti nel territorio comunale, con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 26.11.2008, è stato operato il “Censimento delle strutture ricettive classificate albergo”, da cui si desume (art. 115 della variante adottata) una consistenza complessiva, in posti letto, pari a 1.122, di cui, 978 riferibili a strutture ancora in attività e 144 a strutture alberghiere dismesse, ma assoggettate a vincolo ai sensi della sopravvenuta LR n. 1/2008, così articolati tra le varie classificazioni delle complessive 30 strutture:

–    3 stelle:        759  posti letto in 17 strutture (p.l. da min. 20 a max 96);

–    2 stelle:        183  posti letto in   7 strutture (p.l. da min. 14 a max 44);

–    1 stella:          36  posti letto in   2 strutture (p.l. da min. 17 a max 19);

–    dismessi:    144  posti letto in   4 strutture

In ordine alle principali caratteristiche degli edifici ad uso ricettivo, la menzionata Relazione metodologica, fa rimando alle specifiche indicazioni al riguardo contenute nella Descrizione Fondativa del PUC, da cui si può rilevare – oltre ad informazioni relative all’esistenza e consistenza dei servizi (ristorante, sale comuni, parcheggi, ecc….) – come la prevalenza delle attività risulti localizzata in immobili integralmente adibiti a tale destinazione, spesso con circostanti aree verdi a servizio degli ospiti.

Con riferimento alle altre tipologie di strutture ricettive viene ribadita la consistenza vigente, ovvero, 84 p.l. riferiti ad un’unica R.T.A e 160 p.l. riferiti ad un campeggio.

Riguardo alla istanza di non assoggettamento al vincolo, dai contenuti della DCC n. 11/2009 (proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Urbanistica e Demanio allegata alla DCC 11/09 quale parte integrante e sostanziale), hanno presentato tale richiesta complessivamente dodici strutture, per una delle quali (Albergo Impero) risulta successivamente pervenuta ulteriore comunicazione – da parte della società che si occupa della gestione della struttura – tesa a richiedere il mantenimento dell’attività alberghiera.  

Su tali richieste, la civica Amministrazione si è pronunciata accogliendone nove (Marinella, Pozzuolo, Argentina, Bagnara, Giardino, San Marco, Felice, Lazzaro, Villa Chiara), per una delle quali (Giardino) viene proposta la destinazione di struttura assistenziale a prevalente accoglienza alberghiera (LR n. 12/2006) e per una seconda (Felice) la previsione di conversione in RTA, e respingendone tre (Riviera, San Michele, Impero), tra cui quella con parere dei gestori contrario allo svincolo, con conseguente conferma, dell’attività ad albergo tradizionale in atto (vedi successive schede).     

Circa il bilancio dei posti letto all’interno del territorio comunale, la civica Amministrazione (Relazione metodologica), sulla base del presupposto che la conversione in struttura assistenziale a prevalente accoglienza alberghiera (Giardino) non comporta svincolo, quantifica in 205, in luogo di 244 (non computando l’albergo Giardino, n.d.r.), i posti letto per i quali viene proposto l’accoglimento dello svicolo, ridotti poi, a 116, tenuto conto che 89 posti letto sono localizzati in strutture (Felice, Lazzaro, Villa Chiara) ormai non più in attività.    Valore che viene ritenuto compensato dalla contestuale richiesta di ampliamento di una struttura alberghiera (Marina) per 38 p.l., dalla proposta di conversione di uno degli alberghi all’esame in RTA (Felice, 32 p.l.) e da un intervento già assentito (Milena, 45 p.l.), relativo ad una pensione che si sta trasformando in RTA, con conseguente, ipotizzato recupero di complessivi 115 p.l., segnalando inoltre, la conferma della previsione di sviluppo urbanistico del PUC per l’ambito turistico T.1 (ex colonie milanesi e bergamasche), per la realizzazione di un grande insediamento turistico alberghiero di alta qualità, con non meno di 240 p.l. per ricettività alberghiera.

Riguardo alle esigenze di miglioramento e/o ampliamento delle strutture per le quali viene confermato il vincolo ad albergo tradizionale, la C.A. nel dar corso agli adempimenti di cui alla LR n. 1/2008, ha ricevuto tre proposte di miglioramento (alberghi Adriana, Alda, Marina), comportanti un’implementazione della capacità ricettiva – come sopra anticipato – quantificata in 38 p.l..            Circa le modifiche normative proposte: l’articolo 57, volto sostanzialmente – nella versione vigente – a disciplinare le condizioni per i cambi d’uso e per gli ampliamenti, oltre a normare le caratteristiche tipologico-dimensionali di questi ultimi, viene sostituito da una norma che richiama e rimanda ai contenuti della LR 1/2008; l’articolo 67, introduce, circoscrivendolo alla sola ricettività alberghiera, modalità meno vincolanti per la sopraelevazione di un piano, con deroghe ad alcuni parametri (De, If, Hmax); specifica, per l’ambito T1, la realizzazione di almeno 240 p.l. per la ricettività alberghiera (peraltro già previsti nella vigente tavola di Piano 40SP); mentre per gli ambiti T2 e T5 sono inserite specificazioni non pertinenti (per il primo, destinato a campeggio, oltre a modificare alcuni termini, si riducono, senza darne evidenza nel testo a confronto (vigente – adottato) i parametri edilizi da osservare per interventi di demolizione – ricostruzione; per il secondo si introducono specificazioni non attinenti gli alberghi).        Relativamente al Piano Turistico (Titolo VII delle vigenti Norme di Attuazione del PUC) i corrispondenti articoli, 115, 116 e 117, vengono modificati, in parte per il necessario coordinamento con le istanze di svincolo e le determinazioni al riguardo assunte dalla C.A., in parte con modifiche che, in quanto incidenti su altre tipologie di strutture ricettive (RTA esistente e prevista), come di seguito meglio esplicitato al punto 2.3, non possono essere ricomprese nel presente procedimento.

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Ø      Impostazione della Programmazione turistica nel Comune di Celle Ligure:

Riguardo al presente tema, assume rilievo specificare i contenuti del vigente PUC, in quanto, in un certo senso, costituenti anticipazione delle finalità di cui alla legge regionale n. 1 / 2008.

Infatti, il programma turistico approvato con il citato D.P.G.R. n. 302 /1999 e successivamente modificato con D.P.G.R. n. 13 del 01.02.2001, ha comportato (nota regionale prot. n. 2466 del 22.11.2000):

  • introduzione di zone urbanistiche classificate zona turistica “T”, all’interno delle quali viene ricompresa la maggior parte degli alberghi esistenti, per complessivi 1.085 posti letto;
  • imposizione di “vincolo” ad albergo, con conseguente impossibilità a trasformarsi sia in R.T.A., che in residenze, della maggior parte degli alberghi – specificatamente individuati – all’interno di tali zone “T”, corrispondenti a 1.025 posti letto;
  • possibilità per i rimanenti alberghi ricadenti in zone “T”, e non oggetto di specifico vincolo, di trasformazione  in RTA;
  • possibilità per i rimanenti alberghi ricadenti in zone a diversa classificazione urbanistica (es.: A o B), di trasformarsi sia in R.T.A., che in residenze;
  • introduzione di una soglia minima (art. 115) di 1.025 posti letto ad albergo tradizionale e di 112 posti letto ad RTA.

Sostanzialmente, alle due zone turistiche (T.1 e T.2), già in allora vigenti, venivano aggiunti cinque ulteriori ambiti di conservazione (T.3, T.4, T.5, T.6, T.7) a prevalente destinazione turistico – ricettiva, ovvero, in cui si è rilevata la prevalenza – in termini volumetrici e superficiari – di esistente destinazione turistico – ricettiva.

L’esplicitazione di tale prevalenza è contenuta in specifiche tabelle di indagine, così sintetizzabili:

Ambito di conservazione

Alberghi

Destinazioni residenziali o altro

 

 

Superficie Sr mq.

Volume

mc.

n. posti letto

Superficie Sr

mq.

Volume

mc.

 

T3

1.120

5.300

29

200

700

 

T4

8.911

29.405

272

4.365

14.404

 

T5

5.400

17.820

239

4.230

12.936

 

T6

10.047

33.154

409

3.190

10.527

 

T7

5.410

17.852

272

3.882

12.117

 

totale

30.888

103.531

1.221

15.867

50.684

 

La tabella ricognitiva degli alberghi (art. 115), elencava 42 strutture (di cui 4 già trasformate con cambio d’uso), specificando anche la tipologia di destinazione d’uso ammessa per le strutture prive di vincolo puntuale (complessivamente 15), corrispondenti a 455 posti letto in allora esistenti, precludendo solo per tre di queste il cambio d’uso verso la destinazione residenziale, quale alternativa alla RTA, consentita per tutte le trasformazioni.

2.2 VALUTAZIONE ISTANZE DI NON ASSOGGETTAMENTO AL VINCOLO DI DESTINAZIONE D’USO AD ALBERGO DEGLI IMMOBILI

Premesso, che a seguito del vincolo sopra richiamato e tutt’ora vigente, il PUC ha introdotto il mantenimento della destinazione alberghiera per 27 delle allora censite 42 strutture, sulla base di “specifiche indagini istruttorie, ricognitive e previsionali”, si rileva come tutte le strutture per le quali è stata ammessa la trasformabilità in residenza (prevalentemente zone A e in minor misura B), oggi non risultino più in attività, a meno dell’Albergo Impero, l’unico rimasto in centro storico, seppure fortemente ridimensionato (da 42 a 19 p.l.) e dell’Albergo San Marco (entrambi oggetto di istanza di svincolo); mentre, delle tre strutture per le quali era prevista la trasformabilità in RTA, solo una viene dichiarata in corso di realizzazione (Milena), le altre due (Felice e Lazzaro), già dismesse anteriormente all’entrata in vigore del PUC (1994 e 1996), sono entrambe oggetto di richiesta di svincolo [1][1].

D’altra parte, sulla base di recenti iniziative, la civica Amministrazione segnala la prossima probabile attuazione del progetto di ristrutturazione delle ex colonie milanesi (Ambito T1), volto alla realizzazione di un complesso turistico, con servizi di alta qualità (4 stelle lusso o 5 stelle), inclusa la possibilità di accesso diretto alla spiaggia (in attuale concessione alla regione Lombardia), di tipo misto albergo e RTA, in cui, oltre ad un incremento di potenzialità ricettiva alberghiera rispetto alle previsioni di PUC (quantificato in circa 46 p.l.), è contemplata la realizzazione di un residence, per complessivi 140 p.l.

Con riferimento alle dodici istanze di svincolo sopra segnalate, individuabili nelle schede di analisi e valutazione, e tenuto conto, per quanto riguarda le caratteristiche delle singole strutture, delle specifiche indicazioni al riguardo contenute nella Descrizione Fondativa del PUC, come da rimando della Relazione Metodologica,

SI FORMULANO LE SEGUENTI VALUTAZIONI:

ALBERGO MARINELLA

Classificazione: 3 stelle camere 11 (senza bagno 0) – posti letto 20

Richiesta (scheda di analisi e valutazione): consentire svincolo alberghiero ai sensi, art. 2, comma 4, L.R. n. 1/ 2008

a) Caratteristiche dell’immobile:

immobile occupato totalmente

Superficie: 530 mq.    Volume 1.749 mc.      n. piani: 3      Parcheggi: 120 mq.    Verde: 120 mq.  (solarium)

Proprietario comune all’Hotel Marina

criticità caratteristiche distributive, funzionali e dimensionali (scheda di analisi e valutazione):

–          ridotta consistenza (20 p.l.);

–          strutture obsolete, necessità di interventi radicali per adeguamento standard qualitativi e normativi;  

–          impossibilità di pervenire ad adeguato numero dei posti letto;

–          impossibilità di adeguamento accettabile delle caratteristiche distributive, funzionali e dimensionali.

Possibilità di adeguamento (scheda di analisi e valutazione):

  • oggettiva impossibilità di adeguamento degli standard qualitativi alberghieri per esistenza di vincoli urbanistico-edilizi non derogabili (distanze minime fra pareti finestrate frontistanti e norme C.C.);

b) Caratteristiche contesto:

PUC: ambito turistico T6;

PTCP: TU;

vincoli: paesistico-ambientale ex legge n. 431/1985

 

PROPOSTA COMUNALE:

Ritenuta dimostrata la sussistenza del requisito di cui alla lett. a) del comma 4, art. 2 LR n. 1/ 2008, tenuto conto di:

  • oggettiva impossibilità di adeguamento degli standard qualitativi alberghieri per esistenza di vincoli urbanistico-edilizi non derogabili (distanze minime fra pareti finestrate frontistanti e norme C.C.) in relazione alla situazione della struttura alberghiera “Marinella”;

Proposta normativa: trasformazione nel rispetto degli articoli 57; 67; 116 del Piano Turistico, con la condizione che, in concomitanza all’intervento, il numero dei posti letto venga recuperato nella ristrutturazione con ampliamento proposta dall’Hotel Marina, con conseguente rinvio al comma 9, dell’art. 2, della LR n. 1/2008.

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VALUTAZIONE REGIONALE:

Pur tenuto conto della ridotta dimensione della struttura (20 p.l.) e dell’intendimento manifestato dall’attuale Proprietario – e condiviso dalla C.A. – di recuperare la capacità ricettiva del presente albergo con l’ampliamento dell’Hotel Marina, stante la medesima proprietà, occorre rilevare come, l’idoneità della localizzazione (vicino al litorale balneare e alla passeggiata) e le caratteristiche del fabbricato, in termini di aree esterne di pertinenza e servizi (sale comuni, ecc…),  rendano coerente ed ancora attuale la scelta del PUC di qualificare come turistico (T.6), l’ambito in cui ricade tale fabbricato e la derivata imposizione di vincolo al mantenimento della destinazione d’uso alberghiera.     Inoltre, circa le prospettate esigenze di adeguamento / ampliamento dell’attuale struttura, si ritiene realizzabile la sopraelevazione di un piano, con il mantenimento dell’attuale schema tipologico dei prospetti, tenuto conto della caratterizzazione paesistica del contesto (TU ed albergo adiacente su 4 p.f.t.) e della modifica apportata alla norma di PUC (all’art. 67, comma 6) con la presente variante (ferma restando, ovviamente, l’esistenza dei condizionamenti derivanti dal vincolo ex L. 431/1985, ricadendo il fabbricato nei 300 m. dalla linea di battigia).             Allo stato, non risulta pertanto possibile consentirne lo svincolo, con conseguente conferma della destinazione alberghiera in atto.

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ALBERGO POZZUOLO

Classificazione: 3 stelle camere 14 (senza bagno 0) – posti letto 26

Richiesta (scheda di analisi e valutazione): consentire svincolo alberghiero ai sensi, art. 2, comma 4, L.R. n. 1/ 2008

a) Caratteristiche dell’immobile:

immobile occupato totalmente

Superficie: 1.075 mq.      Volume: 3.547 mc.      n. piani: 3        Parcheggi: 200 mq.    Verde: 300 mq. 

criticità caratteristiche distributive, funzionali e dimensionali (scheda di analisi e valutazione):

–          strutture che risalgono agli anni ’50;

–          necessità di interventi ingenti di adeguamento senza possibilità di spazi accessori adeguati agli standard minimi del mercato turistico;  

–          ubicazione in contesto urbano non di pregio lontano da centro storico e litorale;

Possibilità di adeguamento (scheda di analisi e valutazione):

  • oggettiva impossibilità di adeguamento degli standard qualitativi alberghieri per esistenza di vincoli urbanistico-edilizi non derogabili (distanze minime fra pareti finestrate frontistanti e norme C.C.);

b) Caratteristiche contesto:

PUC: ambito turistico T4;

PTCP: TU;

 

PROPOSTA COMUNALE:

Ritenuta dimostrata la sussistenza del requisito di cui alla lett. a) del comma 4, art. 2 LR n. 1/ 2008, tenuto conto di:

  • oggettiva impossibilità di adeguamento degli standard qualitativi alberghieri per esistenza di vincoli urbanistico-edilizi non derogabili (distanze minime fra pareti finestrate frontistanti e norme C.C.) in relazione alla situazione della struttura alberghiera “Pozzuolo”;

Proposta normativa: trasformazione nel rispetto degli articoli 57; 67; 116 del Piano Turistico.

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VALUTAZIONE REGIONALE:

Anche per questo albergo, localizzato all’interno dell’ambito turistico T.4 del PUC ed incluso tra le strutture a più elevata qualificazione (3 stelle) dell’offerta turistica del Comune di Celle, occorre rilevare, sia l’esistenza di caratteristiche oggettive nei fabbricati adibiti all’ospitalità turistica, in termini di dimensione, caratterizzazione e localizzazione, predisponenti al mantenimento della destinazione in atto (buoni rapporti tra superfici ristrorante e sale comuni e p.l., ampia area verde circostante, ecc…), sia la possibilità di riqualificazione qualitativa e/ o di incremento della capacità ricettiva, mediante sopraelevazione e/o ampliamenti, ritenuti possibili dalla modifica apportata alla vigente formulazione normativa (articoli 67 e116).              Ne consegue, pertanto, la necessità di confermare il vincolo della destinazione alberghiera in atto, come previsto dal vigente PUC, non accogliendo l’istanza di svincolo presentata.     

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ALBERGO RIVIERA

Classificazione: 3 stelle camere 48 (senza bagno 0) – posti letto 96

Richiesta (scheda di analisi e valutazione): consentire svincolo alberghiero ai sensi, art. 2, comma 4, L.R. n. 1/ 2008 in memoria presentata

a) Caratteristiche dell’immobile:

immobile occupato totalmente

Superficie: 2.100 mq.      Volume: 6.930 mc.      n. piani: 6 + interrato        Parcheggi: 250 mq.    Verde: — mq. 

criticità caratteristiche distributive, funzionali e dimensionali (scheda di analisi e valutazione):

–          la struttura alberghiera, per la sua dimensione, costituisce il principale polo di attrazione per l’accoglienza turistica;

Possibilità di adeguamento (scheda di analisi e valutazione):

  • non esplicitate criticità;

b) Caratteristiche contesto:

PUC: ambito turistico T5;

PTCP: TU;

 

PROPOSTA COMUNALE:

Ritenuta non dimostrata la sussistenza di alcuno dei requisiti di cui alle lett. a) e b) del comma 4, art. 2 LR n. 1/ 2008.

Tenuto conto che l’Hotel Riviera è collocato in ambito, classificato turistico (T5), dal PUC, in posizione urbana favorevole allo sviluppo dell’accoglienza turistica, in quanto vicino al litorale e all’area commerciale del centro storico, contornato da ampie aree a posteggio, e può essere oggetto di uno studio di riqualificazione dell’offerta alberghiera, anche programmato per fasi temporali, per le finalità della legge regionale.         Per tali ragioni non sono individuabili gli elementi necessari a formalizzare, nel Piano Turistico, lo svincolo richiesto dalla destinazione alberghiera in atto.

Ne consegue:

Destinazione proposta: mantenimento della destinazione d’uso ad albergo;

Proposta normativa: nessuna.

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VALUTAZIONE REGIONALE:

Si condivide la proposta comunale per le motivazioni ivi addotte, con conseguente conferma della destinazione alberghiera in atto sull’immobile.

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ALBERGO SAN MICHELE

Classificazione: 3 stelle camere 46 (senza bagno 0) – posti letto 90 (92 nell’istanza di svincolo)

Richiesta (scheda di analisi e valutazione): consentire svincolo alberghiero ai sensi, art. 2, comma 4, L.R. n. 1/ 2008

a) Caratteristiche dell’immobile:

immobile occupato totalmente

Superficie: 2.620 mq.   Volume: 8.646 mc.   n. piani: 4 + rialzato   Parcheggi: 1.000 mq.   Verde: -1.000 mq.  (piscina)

criticità caratteristiche distributive, funzionali e dimensionali (scheda di analisi e valutazione):

–          la struttura alberghiera, per la sua capacità ricettiva, secondo solo all’albergo Riviera, costituisce un forte polo di attrazione per l’accoglienza turistica;

(memoria istanza):

–          inadeguatezza della struttura con conseguente non sostenibilità economica e perdite economiche negli ultimi anni;

–          strutture murarie, servizi e impianti anni ’50 con necessità di importanti interventi manutentivi;

–          rapporto costi-benefici difficilmente ammortizzabile;

–          caratteristiche tipologiche e dimensionali idonee a categoria alberghiera elevata, collocazione in categorie inferiori, per allineamento alla domanda turistica cellese e ligure, conseguente riduzione periodo di attività, ad apertura stagionale, poco più che trimestrale  

Possibilità di adeguamento (scheda di analisi e valutazione):

  • non esplicitate criticità;

b) Caratteristiche contesto:

PUC: ambito turistico T6;

PTCP: TU;

vincoli: paesistico-ambientale ex legge n. 431/1985

 

PROPOSTA COMUNALE:

Ritenuta non dimostrata la sussistenza di alcuno dei requisiti di cui alle lett. a) e b) del comma 4, art. 2 LR n. 1/ 2008.

Tenuto conto che l’Hotel S. Michele è collocato in ambito, classificato turistico (T6), dal PUC, in posizione urbana favorevole allo sviluppo dell’accoglienza turistica, in quanto vicino al litorale e all’area commerciale dei Piani, con tutti i servizi urbani essenziali.       E’ dotato di piscina e parcheggio e può essere oggetto di uno studio di riqualificazione dell’offerta alberghiera, anche programmato per fasi temporali, per le finalità della legge regionale.         Per tali ragioni non sono individuabili gli elementi necessari a formalizzare, nel Piano Turistico, lo svincolo richiesto dalla destinazione alberghiera in atto.

Ne consegue:

Destinazione proposta: mantenimento della destinazione d’uso ad albergo;

Proposta normativa: nessuna.

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VALUTAZIONE REGIONALE:

Si condivide la proposta comunale per le motivazioni ivi addotte, con conseguente conferma della destinazione alberghiera in atto sull’immobile.

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ALBERGO ARGENTINA

Classificazione: 2 stelle camere 18 (senza bagno 2) – posti letto 34

Richiesta (scheda di analisi e valutazione): consentire svincolo alberghiero ai sensi, art. 2, comma 4, L.R. n. 1/ 2008

a) Caratteristiche dell’immobile:

immobile occupato totalmente

Superficie: 1.120 mq.     Volume: 3.696 mc.     n. piani: 3 + seminterrato     Parcheggi: — mq.     Verde: 400 mq.  

criticità caratteristiche distributive, funzionali e dimensionali (scheda di analisi e valutazione):

–          localizzazione decentrata e collinare, in contesto urbanizzato che non consente ampliamento;

–          struttura che risale a fine anni ’60, su più piani senza ascensore (problematica barriere architettoniche);

–          parcheggi limitati senza possibilità di ampliamento;

–          necessità di interventi consistenti di adeguamento per raggiungimento standard qualitativi come da leggi in materia, ritenuti decisamente antieconomici;  

Possibilità di adeguamento (scheda di analisi e valutazione):

  • oggettiva impossibilità di adeguamento degli standard qualitativi alberghieri per esistenza di vincoli urbanistico-edilizi non derogabili (distanze minime fra pareti finestrate frontistanti e norme C.C.) in relazione alla situazione della struttura alberghiera “Argentina”;

b) Caratteristiche contesto:

PUC: ambito turistico T4;

PTCP: TU;

 

PROPOSTA COMUNALE:

Ritenuta dimostrata la sussistenza del requisito di cui alla lett. a) del comma 4, art. 2 LR n. 1/ 2008, tenuto conto di:

  • oggettiva impossibilità di adeguamento degli standard qualitativi alberghieri per esistenza di vincoli urbanistico-edilizi non derogabili (distanze minime fra pareti finestrate frontistanti e norme C.C.) in relazione alla situazione della struttura alberghiera “Argentina”;

Proposta normativa: trasformazione nel rispetto degli articoli 57; 67; 116 del Piano Turistico.

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VALUTAZIONE REGIONALE:

Per la struttura in argomento, localizzata all’interno dell’ambito turistico T.4 del PUC, non sembrano concretizzabili adeguati interventi riqualificativi, attraverso ampliamenti del volume preesistente, tenuto peraltro conto della caratterizzazione e scarsa qualificazione sia del fabbricato, che delle aree esterne di pertinenza.       Alla luce di tali considerazioni, è da ritenere condivisibile la valutazione comunale, sia in ordine alla dimostrata sussistenza del requisito di cui alla lett. a) del comma 4, art. 2 LR n. 1/ 2008, con conseguente accoglimento della richiesta di svincolo dell’attività alberghiera in oggetto, sia in ordine alla conversione della destinazione d’uso nei termini proposti dalla C.A., ovvero in residenza o altra destinazione d’uso ricettiva, secondo quanto disposto dall’articolo 116, della variante adottata alle N. di A. del PUC, nel rispetto delle modifiche e/o prescrizioni al riguardo formulate (p.to 2.3), sui corrispondenti contenuti normativi.

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ALBERGO BAGNARA

Classificazione: 2 stelle camere 12 (senza bagno 0) – posti letto 14 apertura estiva

Richiesta (scheda di analisi e valutazione): consentire svincolo alberghiero ai sensi, art. 2, comma 4, L.R. n. 1/ 2008

a) Caratteristiche dell’immobile:

immobile occupato totalmente

Superficie: 420 mq.     Volume: 1.386 mc.      n. piani: 3     Parcheggi: — mq.      Verde: 100 mq. 

criticità caratteristiche distributive, funzionali e dimensionali (scheda di analisi e valutazione):

–          ridotta consistenza (14 p.l.);

–          struttura che risale agli anni ’60, senza ascensore e impianto di condizionamento;

–          l’apertura, limitata ai mesi estivi, è antieconomica rispetto ai costi di esercizio.

Possibilità di adeguamento (scheda di analisi e valutazione):

  • oggettiva impossibilità di adeguamento degli standard qualitativi alberghieri per esistenza di vincoli urbanistico-edilizi non derogabili (distanze minime fra pareti finestrate frontistanti e norme C.C.) in relazione alla situazione della struttura alberghiera “Bagnara”;

b) Caratteristiche contesto:

PUC: ambito turistico T4;

PTCP: TU;

 

PROPOSTA COMUNALE:

Ritenuta dimostrata la sussistenza del requisito di cui alla lett. a) del comma 4, art. 2 LR n. 1/ 2008, tenuto conto di:

  • oggettiva impossibilità di adeguamento degli standard qualitativi alberghieri per esistenza di vincoli urbanistico-edilizi non derogabili (distanze minime fra pareti finestrate frontistanti e norme C.C.) in relazione alla situazione della struttura alberghiera “Bagnara”;

Proposta normativa: trasformazione nel rispetto degli articoli 57; 67; 116 del Piano Turistico.

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VALUTAZIONE REGIONALE:

Per la presente struttura, analogamente localizzata all’interno dell’ambito turistico T.4 del PUC, appare oggettivamente riscontrabile una consistenza e caratterizzazione del fabbricato, difficilmente adeguabili allo standard qualitativo del settore alberghiero, anche nell’ipotesi di poter sopraelevare – peraltro solo parzialmente, per la distanza dai fabbricati retrostanti – l’edificio di un piano.      Pertanto, pur in presenza di spazi esterni e di servizi comuni di consistenza non trascurabile, la dimensione complessiva della struttura è tale da ritenere inadeguata alla permanenza del vincolo di destinazione ricettiva, con conseguente accoglimento della richiesta di svincolo dell’attività alberghiera in oggetto e conversione della destinazione d’uso nei termini proposti dalla C.A., in residenza o in altra destinazione d’uso ricettiva, secondo quanto contemplato dall’articolo 116, della variante adottata alle N. di A. del PUC, nell’osservanza delle modifiche e/o prescrizioni al riguardo formulate (p.to 2.3), sui corrispondenti contenuti normativi.

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ALBERGO GIARDINO

Classificazione: 2 stelle camere 21 (senza bagno 0) – posti letto 39

Richiesta (scheda di analisi e valutazione): consentire svincolo alberghiero convertendo la funzione ricettiva verso un’utenza di persone anziane autosufficienti: “Struttura assistenziale a prevalente accoglienza alberghiera” ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera b, della LR. n. 12/ 2006.

a) Caratteristiche dell’immobile:

immobile occupato totalmente

Superficie: 880 mq.    Volume: 2.904 mc.     n. piani: 4     Parcheggi: 8 p.a..    Verde: 185 mq. 

criticità caratteristiche distributive, funzionali e dimensionali (scheda di analisi e valutazione):

–          da tempo predisposto all’accoglienza di persone anziane autosufficienti, con adeguamento delle strutture, sia nella distribuzione funzionale e dimensionale degli spazi che nella specificità del personale addetto;

Possibilità di adeguamento (scheda di analisi e valutazione):

  • oggettiva impossibilità di adeguamento degli standard qualitativi alberghieri per esistenza di vincoli urbanistico-edilizi non derogabili (distanze minime fra pareti finestrate frontistanti e norme C.C);
  • localizzazione in fregio alla linea ferroviaria e pertanto in contesto con caratteristiche urbanistiche incompatibili con la funzione alberghiera;y

b) Caratteristiche contesto:

PUC: ambito turistico T5;

PTCP: TU;

 

PROPOSTA COMUNALE:

Ritenuta dimostrata la sussistenza dei requisito di cui alle lett. a) e b) del comma 4, art. 2 LR n. 1/ 2008, tenuto conto di:

  • criticità segnalate al precedente punto “possibilità di adeguamento”;
  • opportunità di articolare la realtà turistica comunale in una più ampia gamma tipologica di ricettività, tenuto conto della crescita, nazionale e regionale. 

Proposta normativa: conversione, successiva allo svincolo, nella tipologia ricettiva di “Struttura assistenziale a prevalente accoglienza alberghiera”;

Progetto di trasformazione della struttura, con convenzione che assicuri il mantenimento per almeno 10 anni, della nuova destinazione a struttura assistenziale impressa. 

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VALUTAZIONE REGIONALE:

Le caratteristiche oggettive del fabbricato, in termini di consistenza e caratterizzazione, se rapportate alle strutture alberghiere ad analoga classificazione nel Comune di Celle Ligure, non sono tali da condividere l’invocata sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a), comma 4, articolo 2, della LR n. 1/2008, per la richiesta di svincolo della destinazione ad albergo.        Tuttavia, la localizzazione dello stesso, in fregio alla sede del tracciato ferroviario, comportano la riconducibilità ai requisiti di cui al punto b), del citato riferimento normativo, per l’accoglimento dell’istanza di svincolo.         Aspetto che, peraltro, non appare condizionare negativamente la tipologia assistenziale della modalità ricettiva già in atto, che, d’altra parte, non risulta equiparabile alla tipologia di albergo tradizionale, oggetto di vincolo con la recente legge regionale n. 1/2008.      Ne consegue, pertanto, la condivisione della proposta di accoglimento della richiesta di svincolo dell’attività alberghiera in oggetto, con conversione nella destinazione di “Struttura assistenziale a prevalente accoglienza alberghiera”, nei termini proposti dalla C.A.

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ALBERGO SAN MARCO

Classificazione: 2 stelle camere 11 (senza bagno 0) – posti letto 22 (meublè stagionale)

Richiesta (scheda di analisi e valutazione): conferma indicazione del vigente PUC, con derivata richiesta di  svincolo alberghiero ai sensi, art. 2, comma 4, L.R. n. 1/ 2008

a) Caratteristiche dell’immobile:

immobile occupato totalmente

Superficie: —-       Volume: —-       n. piani: 3 + seminterrato      Parcheggi: 12 p.a..      Verde:  250 mq. 

criticità caratteristiche distributive, funzionali e dimensionali (scheda di analisi e valutazione):

–          parcheggi insufficienti alle esigenze della struttura;

–          necessità di consistenti interventi di adeguamento per standard qualitativi, come da vigente legislazione;

–          presenza barriere architettoniche, con assenza ascensore, area verde su più livelli con scala esterna, accesso da strada a forte pendenza;

–          assenza impianti condizionamento e riscaldamento;

–          Piano Turistico vigente consente conversione d’uso in abitazioni.

Possibilità di adeguamento (scheda di analisi e valutazione):

  • oggettiva impossibilità di adeguamento degli standard qualitativi alberghieri per esistenza di vincoli urbanistico-edilizi non derogabili (distanze minime fra pareti finestrate frontistanti e norme C.C.) in relazione alla situazione della struttura alberghiera “Bagnara”;

b) Caratteristiche contesto:

PUC: ambito B3;

PTCP: ID.MA;

 

PROPOSTA COMUNALE:

Ritenuta dimostrata la sussistenza del requisito di cui alla lett. a) del comma 4, art. 2 LR n. 1/ 2008, tenuto conto di:

  • oggettiva impossibilità di adeguamento degli standard qualitativi alberghieri per esistenza di vincoli urbanistico-edilizi non derogabili (distanze minime fra pareti finestrate frontistanti e norme C.C.) in relazione alla situazione della struttura alberghiera “San Marco”;

Proposta normativa: trasformazione nel rispetto degli articoli 57; 67; 116 del Piano Turistico.

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VALUTAZIONE REGIONALE:

Per la struttura in argomento, che diversamente dalle precedenti non ricade all’interno di un ambito turistico, con derivata ammissibilità – nel PUC vigente – della destinazione residenziale, non sembrano effettivamente concretizzabili adeguati interventi riqualificativi, anche in termini di incremento volumetrico, stanti la dimensione e caratterizzazione del fabbricato e la scarsa qualificazione delle aree esterne di pertinenza.       Alla luce di tali considerazioni, è da ritenere condivisibile la valutazione comunale, sia in ordine alla dimostrata sussistenza del requisito di cui alla lett. a) del comma 4, art. 2 LR n. 1/ 2008, con conseguente accoglimento della richiesta di svincolo dell’attività alberghiera in oggetto, sia in ordine alla conversione della destinazione d’uso nei termini proposti dalla C.A., ovvero in residenza o altra destinazione d’uso ricettiva, secondo quanto disposto dall’articolo 116, della variante adottata alle N. di A. del PUC, nel rispetto delle modifiche e/o prescrizioni al riguardo formulate (p.to 2.3), sui corrispondenti contenuti normativi.

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ALBERGO IMPERO

Classificazione: 1 stella camere 10 (senza bagno 0) – posti letto 19

Richiesta (scheda di analisi e valutazione): richiesta di svincolo alberghiero ai sensi, art. 2, comma 4, L.R. n. 1/ 2008 del proprietario, con parere contrario del gestore

a) Caratteristiche dell’immobile:

immobile occupato parzialmente

Superficie: —-       Volume: —-       n. piani: —       Parcheggi: —-      Verde:  —- 

criticità caratteristiche distributive, funzionali e dimensionali (scheda di analisi e valutazione):

–          la gestione dell’albergo, nel centro storico, ha avviato da tempo interventi di riqualificazione, per la qualità degli spazi e della capacità ricettiva, con previsione di ulteriore sviluppo futuro;

Possibilità di adeguamento (scheda di analisi e valutazione):

  • la C.A. prende atto dello stato di fatto, che a fronte di un numero ridotto di posti letto, fruisce della privilegiata collocazione in centro storico.

b) Caratteristiche contesto:

PUC: ambito A1;

PTCP: SU;

vincoli: paesistico-ambientale ex legge n. 431/1985

 

PROPOSTA COMUNALE:

Tenuto conto delle sopra richiamate considerazioni, in termini di consistenza e localizzazione (alla voce: possibilità di adeguamento), e delle intenzioni della società che gestisce l’attività di investire per il miglioramento del livello degli standard qualitativi e di accoglienza, la C.A. ritiene di non programmare nel nuovo Piano il presente svincolo alberghiero.

Ne consegue:

Destinazione proposta: mantenimento della destinazione d’uso ad albergo;

Proposta normativa: nessuna.

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VALUTAZIONE REGIONALE:

Pur tenuto conto del grado di promiscuità esistente e della ridotta consistenza dell’attività ricettiva, probabile conseguenza della possibilità di svincolo ammessa dal vigente Piano turistico (in residenza o RTA), che ha comportato un consistente ridimensionamento dell’originaria struttura, da 42 a 19 posti letto, si condivide la proposta comunale per le motivazioni ivi addotte, con conseguente conferma della destinazione alberghiera sulla porzione di immobile in cui è in atto tale attività.

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ALBERGO FELICE

Classificazione: (3) stelle camere (17) (senza bagno 0) – posti letto (32) (attività cessata il 30.09.1994)

Richiesta (scheda di analisi e valutazione): consentire svincolo alberghiero ai sensi, art. 2, comma 4, L.R. n. 1/ 2008 e, qualora non fosse possibile, di confermare la trasformazione dell’hotel in RTA, secondo le previsioni del vigente Programma Turistico.

a) Caratteristiche dell’immobile:

immobile occupato totalmente

Superficie: 1.360 mq.       Volume:  4.488 mc.       n. piani: 3       Parcheggi:  75 mq..      Verde:  0 mq.

criticità caratteristiche distributive, funzionali e dimensionali (scheda di analisi e valutazione):

–          forte degrado conservativo per il lungo periodo di abbandono e disuso del fabbricato;

–          necessità di radicali interventi strutturali ed impiantistici per adeguamento agli standard qualitativi alberghieri, non sostenuti da una programmazione positiva costi – benefici;

–          zona a prevalente destinazione residenziale, in un contesto che non consente ampliamento volumetrico;

–          nel 2007 presentata istanza di Permesso di Costruire per trasformare la struttura in RTA;

Possibilità di adeguamento (scheda di analisi e valutazione):

  • oggettiva impossibilità di adeguamento degli standard qualitativi alberghieri per esistenza di vincoli urbanistico-edilizi non derogabili (distanze minime fra pareti finestrate frontistanti e norme C.C.) in relazione alla situazione della struttura alberghiera “Felice”;

b) Caratteristiche contesto:

PUC: ambito turistico T4;

PTCP: TU;

 

PROPOSTA COMUNALE:

Ritenuta dimostrata la sussistenza del requisito di cui alla lett. a) del comma 4, art. 2 LR n. 1/ 2008, tenuto conto di:

  • oggettiva impossibilità di adeguamento degli standard qualitativi alberghieri per esistenza di vincoli urbanistico-edilizi non derogabili (distanze minime fra pareti finestrate frontistanti e norme C.C.) in relazione alla situazione della struttura alberghiera “Felice”;

Proposta normativa: trasformazione in RTA, mediante stipula di apposita convenzione, nel rispetto degli articoli 57; 67; 116 del Piano Turistico.

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VALUTAZIONE REGIONALE:

La struttura in argomento, localizzata all’interno dell’ambito turistico T.4 del PUC, per la quale il vigente Piano Turistico prevede la sola possibilità di trasformazione in RTA, appare, stante il lungo periodo di inattività (cessazione in data 30.09.1994), necessitante di significativi interventi riqualificativi.        Peraltro, la localizzazione al margine della recente espansione residenziale, seppure ad una accettabile distanza dal litorale, potrebbe rendere possibili interventi di ampliamento, anche non circoscrivibili alla sola sopraelevazione, stante l’attigua area libera, in cui appaiono in corso interventi riferibili alla medesima proprietà (permesso di costruire per box auto pertinenziali, in capo al “Residence Felice Srl”), come segnalato dalla C.A..    Pertanto, tenuto conto delle sopra segnalate possibilità riqualificative e del già parzialmente avviato procedimento per la realizzazione di parcheggi interrati, con sistemazione a verde dell’area soprastante, e avuto riguardo alla consistenza del fabbricato, con presenza e/o realizzabilità di servizi di estensione non trascurabile (se raffrontati a quelli delle strutture comunali di pari classificazione alberghiera), si ritiene appropriato il mantenimento della destinazione turistica, già previsto dal PUC e confermato dalla C.A., nell’ambito della presente procedura, nella forma di residenza turistico alberghiera (RTA), senza possibilità di altra destinazione alternativa (tabella articolo 116).       Ciò, anche al fine dell’opportuna differenziazione dell’offerta turistica all’interno del territorio comunale, con una quantità minima di posti letto in RTA, come già contemplato dal vigente Piano Turistico.

E’ pertanto condivisibile la proposta di accoglimento della richiesta di svincolo dell’attività alberghiera in oggetto, con prescrizione di mantenimento della destinazione ricettiva, nella forma di RTA.

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ALBERGO LAZZARO

Classificazione: (3) stelle camere (21) (senza bagno 0) – posti letto (36) (attività cessata il 15.11.1996)

Richiesta (scheda di analisi e valutazione): consentire svincolo alberghiero ai sensi, art. 2, comma 4, L.R. n. 1/ 2008

a) Caratteristiche dell’immobile:

immobile occupato totalmente

Superficie: 800 mq.     Volume:  2.640 mc.      n. piani: 4 + annesso al p.t.       Parcheggi:  — mq..      Verde: 100 mq.

criticità caratteristiche distributive, funzionali e dimensionali (scheda di analisi e valutazione):

–          forte degrado conservativo, sia per infiltrazioni dalla copertura piana a terrazzo, che per lo stato dei prospetti e degli interni;

–          area di pertinenza verde molto ridotta e assenza di parcheggi;

Possibilità di adeguamento (scheda di analisi e valutazione):

  • oggettiva impossibilità di adeguamento degli standard qualitativi alberghieri per esistenza di vincoli urbanistico-edilizi non derogabili (distanze minime fra pareti finestrate frontistanti e norme C.C.) in relazione alla situazione della struttura alberghiera “Lazzaro”;

b) Caratteristiche contesto:

PUC: ambito turistico T4;

PTCP: TU;

 

PROPOSTA COMUNALE:

Ritenuta dimostrata la sussistenza del requisito di cui alla lett. a) del comma 4, art. 2 LR n. 1/ 2008, tenuto conto di:

  • oggettiva impossibilità di adeguamento degli standard qualitativi alberghieri per esistenza di vincoli urbanistico-edilizi non derogabili (distanze minime fra pareti finestrate frontistanti e norme C.C.) in relazione alla situazione della struttura alberghiera “Lazzaro”;

Proposta normativa: trasformazione, nel rispetto degli articoli 57; 67; 116 del Piano Turistico.

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VALUTAZIONE REGIONALE: Anche la struttura in argomento, risulta localizzata all’interno dell’ambito turistico T.4 del PUC, con vincolo di permanenza della destinazione ricettiva, nella forma di RTA, imposto dal vigente Piano Turistico.    Per il presente fabbricato, l’avanzato stato di deperimento (cessazione in data 15.11.1996), la scarsa dotazione di servizi (assenza parcheggi, contenuta estensione e scarsa qualificazione dell’area esterna, ridotta superficie ristorante, ecc….), pur a fronte di una non trascurabile consistenza edilizia, non appaiono adeguatamente superabili da possibilità riqualificative e, soprattutto, da potenziali ampliamenti, tali da rendere appetibile il mantenimento del vincolo a destinazione ricettiva, anche nella forma della residenza turistico alberghiera.       Alla luce di tali considerazioni, è da ritenere condivisibile la valutazione comunale, sia in ordine alla dimostrata sussistenza del requisito di cui alla lett. a) del comma 4, art. 2 LR n. 1/ 2008, con conseguente accoglimento della richiesta di svincolo dell’attività alberghiera in oggetto, sia in ordine alla conversione della destinazione d’uso nei termini proposti dalla C.A., ovvero in residenza o altra destinazione d’uso ricettiva, secondo quanto disposto dall’articolo 116, della variante adottata alle N. di A. del PUC, nel rispetto delle modifiche e/o prescrizioni al riguardo formulate (p.to 2.3), sui corrispondenti contenuti normativi.

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ALBERGO VILLA CHIARA

Classificazione: (2) stelle camere (12) (senza bagno 0) – posti letto (21) (attività cessata il 30.04.2003)

Richiesta (scheda di analisi e valutazione): consentire svincolo alberghiero ai sensi, art. 2, comma 4, L.R. n. 1/ 2008, al fine di ripristinare la destinazione originale di civile abitazione

a) Caratteristiche dell’immobile:

immobile occupato totalmente

Superficie: 520 mq.     Volume:  1.716 mc.      n. piani: 4       Parcheggi:  — mq..      Verde: 250 mq.

criticità caratteristiche distributive, funzionali e dimensionali (scheda di analisi e valutazione):

–          immobile del 1931, adibito ad albergo nel 1983, con caratteristiche di struttura residenziale a villa, che condizionano la capacità di posti letto;

–          contesto residenziale densamente edificato, che non rende possibile ampliamenti volumetrici idonei al miglioramento dell’offerta ricettiva;

–          dal 2003 il fabbricato è rimasto sfitto per mancanza di operatori interessati alla gestione;

Possibilità di adeguamento (scheda di analisi e valutazione):

  • oggettiva impossibilità di adeguamento degli standard qualitativi alberghieri per esistenza di vincoli urbanistico-edilizi non derogabili (distanze minime fra pareti finestrate frontistanti e norme C.C.) in relazione alla situazione della struttura alberghiera “Villa Chiara”;

b) Caratteristiche contesto:

PUC: ambito turistico T7;

PTCP: TU;

vincoli: paesistico di bellezze di insieme

 

PROPOSTA COMUNALE:

Ritenuta dimostrata la sussistenza del requisito di cui alla lett. a) del comma 4, art. 2 LR n. 1/ 2008, tenuto conto di:

  • oggettiva impossibilità di adeguamento degli standard qualitativi alberghieri per esistenza di vincoli urbanistico-edilizi non derogabili (distanze minime fra pareti finestrate frontistanti e norme C.C.) in relazione alla situazione della struttura alberghiera “Lazzaro”;

Proposta normativa: trasformazione, nel rispetto degli articoli 57; 67; 116 del Piano Turistico.

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VALUTAZIONE REGIONALE:

La presente struttura, localizzata all’interno dell’ambito turistico T.7 del PUC, costituisce l’unico caso di richiesta di svincolo in tale contesto territoriale, caratterizzato da una significativa presenza di attività alberghiere, agevolmente accessibili dal litorale balneare.      In effetti, pur a fronte di una ridotta distanza dalle spiagge, l’accessibilità al fabbricato, è tutt’altro che agevole, così come non appare individuabile alcuna possibilità riqualifcativa, in termini di incremento volumetrico, sia per la qualificazione a villa, architettonicamente definita secondo criteri stilistici propri dell’epoca di edificazione (primo novecento), sia per l’esistenza di uno specifico vincolo paesistico ambientale di bellezze d’insieme.          Pertanto, tenuto conto delle necessità riqualificative prospettate per l’immobile, la cui attività alberghiera risulta cessata dal 2003, da rapportare alle criticità sopra segnalate, appare condivisibile la valutazione comunale, sia in ordine alla dimostrata sussistenza del requisito di cui alla lett. a) del comma 4, art. 2 LR n. 1/ 2008, con conseguente accoglimento della richiesta di svincolo dell’attività alberghiera in oggetto, sia in ordine alla conversione della destinazione d’uso nei termini proposti dalla C.A., ovvero in residenza o altra destinazione d’uso ricettiva, secondo quanto disposto dall’articolo 116, della variante adottata alle N. di A. del PUC, nel rispetto delle modifiche e/o prescrizioni al riguardo formulate (p.to 2.3), sui corrispondenti contenuti normativi.

 

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In sintesi, con riferimento alle 12 istanze di svincolo sopra individuate, si ritengono condivisibili le proposte comunali di non accoglimento delle richieste di svincolo relative agli alberghi Riviera, San Michele e Impero e di accoglimento delle richieste concernenti gli alberghi Bagnara, Lazzaro, Villa Chiara, Giardino, Felice, Argentina e San Marco, nei termini sopra indicati; non si ritengono invece condivisibili le proposte di non assoggettamento al vincolo di destinazione d’uso alberghiera per le strutture Pozzuolo e Marinella, nei termini sopra visti. 

Quantificata in posti letto, la presente valutazione regionale comporta, a fronte di una richiesta di svincolo di 449 posti letto (inclusi quelli riferibili alle strutture con cessata attività), l’accoglimento della stessa per complessivi 198 posti letto, di cui 127 destinabili a residenza o, in alternativa, ad altra destinazione d’uso ricettiva diversa da quella alberghiera, 32 ad R.T.A. e 39 a funzioni assistenziali (LR n. 12/2006), il mantenimento della destinazione alberghiera per i residui 251 posti letto (Alberghi: Riviera, San Michele, Impero, Marinella e Pozzuolo).

 

 

2.3 VALUTAZIONE DELLE VARIANTI AL VIGENTE SUG PER INDIVIDUAZIONE DI INTERVENTI E NORME TECNICO – URBANISTICHE PER MIGLIORAMENTO E/O AMPLIAMENTO DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE

Circa il primo aspetto, le istanze di ampliamento presentate dalle singole strutture ricettive (per l’attivazione della procedura di Sportello Unico per l’Impresa), entrambe comportanti la riorganizzazione complessiva delle strutture, riguardano gli alberghi Adriana e Marina.       

La prima, comportante un incremento del 23,5% della superficie di riferimento (da 986,71 mq. a 1217,85 mq.) dell’Albergo Adriana, in ambito turistico T4 del PUC, è finalizzata sia a migliorare la qualità dell’offerta (12 Junior suite, posti auto, centro benessere, ecc…) che ad adeguare i locali alle norme vigenti, principalmente attraverso l’avanzamento del fabbricato sul fronte strada.     Intervento che appare compatibile con la vigente classificazione paesistica (TU) di PTCP.

Più articolata, oltre che più consistente (incremento del 46% c.ca della superficie di riferimento, da 1.143,89 mq. a 1.668,99 mq.), è la previsione di ristrutturazione con ampliamento proposta dall’Albergo Marina, sul presupposto dello svincolo dell’Hotel Marinella, della medesima proprietà, invocando l’applicazione dell’art. 2, punto 4, della LR n. 1/2008.        L’ampliamento, principalmente consistente nella sopraelevazione di un piano dell’edificio principale e di più livelli del corpo di fabbrica a sud-ovest, è finalizzato a migliorare sia la qualità dell’offerta che la potenzialità ricettiva (da 45 a 83 posti letto), e comporta anche previsioni di riorganizzazione della circostante viabilità, con ipotesi di parcheggio interrato meccanizzato, allargamento e parziale interramento di tratti dell’adiacente viabilità veicolare, realizzazione di ascensore e passerella pedonale ad uso pubblico, per il collegamento della via Aurelia alla soprastante via Crocetta, ecc……………

Il contesto paesistico dell’intervento, assoggettato a regimi di conservazione (IS.CE e ID.CE) dal PTCP e a specifico vincolo di notevole interesse pubblico (DM 15.06.1953), assume un non trascurabile rilievo nella connotazione di tale tratto di litorale, con derivata necessità di acquisire, stanti anche la consistenza e complessità delle relative previsioni, maggiori approfondimenti sulla proposta progettuale presentata, oltre al vincolante parere della competente Soprintendenza.        Ne deriva, pertanto, la necessità di sospendere la valutazione del relativo progetto.

 

Riguardo alle modifiche apportate alle Norme di Attuazione del Piano, si segnala:

per l’articolo 57 (strutture turistico-ricettive):

  • al comma 1 è da sostituire il riferimento generico alle “strutture turistico ricettive” con quello specifico agli “alberghi”;
  • i commi 3, 4 e 7 sono da stralciare in quanto meramente ripetitivi di disposizioni di legge, sostituendo conseguentemente l’espressione contenuta nel comma 5 “strutture alberghiere che rientrano nei casi di cui al punto precedente” con “strutture alberghiere oggetto di svincolo nei modi di cui alla LR n. 1/2008”;
    • il comma 6, non riferito alla disciplina urbanistica degli alberghi, deve essere stralciato;

per l’articolo 67 (ambiti turistici T):

  • al comma 5, circa la modifica delle tipologie d’intervento, le stesse debbono, per quanto segnalato in premessa, essere circoscritte agli edifici a destinazione alberghiera oggetto di svincolo;
  • al comma 8.2, corrispondente alla disciplina di un ambito destinato a campeggio, sono da stralciare le modifiche apportate, tra cui la riduzione dei parametri edilizi per interventi di demolizione – ricostruzione, in quanto non riconducibili al campo di applicazione dell’art. 2 della LR n. 1/2008;
  • analogamente, al comma 8.5, ambito T5, le specificazioni inserite non sono pertinenti alla presente procedura di variante, e pertanto da stralciare.

per l’articolo 115 (capacità ricettiva esistente):

  • le modifiche introdotte, oltre a costituire – come sopra detto – necessario coordinamento con gli adempimenti di cui all’art. 2 della L.R. n. 1/2008, comportano anche l’eliminazione dell’esistente vincolo, definito “valore minimo inderogabile”, sia sulla quantificazione complessiva dei posti letto a livello comunale di tutte le tipologie ricettive presenti, che sulla specifica struttura, dell’unica Residenza Turistica Alberghiera (Quisiana) esistente, in oggi come allora, all’interno del territorio comunale.        Tali variazioni, ovvero la modifica della tabella riferita alle RTA esistenti e lo stralcio dell’ultimo comma (da adeguare nella consistenza dei posti letto in relazione alle determinazioni relative alla presente variante), non possono, pertanto, per quanto sopra segnalato (punto 2.1), essere oggetto del presente procedimento, con conseguente necessità di ripristino dei relativi contenuti.

per l’articolo 116 (ex “dimensionamento della capacità ricettiva”, ora “programmazione dell’offerta turistica”):

  • anche per questo articolo, come per il precedente, la modifica è volta ad eliminare l’aspetto programmatorio e vincolante (tabella B) riferito a tipologie di strutture ricettive non alberghiere, in particolare campeggi ed RTA, che, per quanto sopra segnalato (punto 2.1), non potendo essere oggetto del presente procedimento non può essere valutato nella presente sede, con conseguente necessità di ripristino di tali contenuti;
  • la tabella, deve essere adeguata, sia sostituendo la dizione di svincolo “svincolo alberghiero ai sensi dell’art. 57 punto 4 delle presenti Norme”, con il rimando alla procedura di cui alla presente legge, sia con l’inclusione dell’albergo “Giardino”, tra le strutture oggetto di svincolo alberghiero, oltre che, ovviamente, per il coordinamento con i contenuti delle presenti valutazioni, riferite sia agli alberghi oggetto di svincolo, che alle destinazioni d’uso impresse;
  • al comma 4, la possibilità di ampliamento (10% della Sr) per le strutture svincolate con la presente procedura (ovviamente non estensibile sulla base del solo presupposto della dismissione dell’attività), allo scopo di riservare una quota, pari al 30%, della destinazione residenziale ammessa, a prima casa per residenti nel Comune di Celle, non può essere condivisa, dal momento che l’impossibilità di ammettere ampliamenti nei fabbricati attualmente destinati ad albergo, costituisce uno dei presupposti per la valutazione dell’eliminazione del vincolo alberghiero.      Ciò comporta la necessità di stralcio del presente comma;   
  • il comma 6 deve essere stralciato, in quanto riferito anche ad aspetti non strettamente attinenti i contenuti di cui all’art. 2 della LR n. 1/2008.

Per l’articolo 117 (ex “recupero dei posti letto in albergo”, ora “norme generali d’intervento”), occorre in primo luogo segnalare, come la disciplina vigente presenti contenuti che sarebbe opportuno mantenere, in quanto coerenti con gli obiettivi generali della norma, in termini di potenziamento e qualificazione dell’offerta turistica.   Si segnala, altresì, la necessità di un opportuno coordinamento del comma 1, con quanto disciplinato dal precedente articolo, al comma 3.

 

2.4 ESAME DELLE OSSERVAZIONI

Per quanto concerne le osservazioni presentate, si rimanda alla allegata tabella.

 

 

 

PROPOSTA CONCLUSIVA

 

Per quanto sopra considerato e valutato si ritiene che la variante in esame sia meritevole di approvazione nei limiti e con le prescrizioni di cui sopra e che, conseguentemente:

o       sia da accogliere la proposta comunale di eliminazione del vincolo di destinazione d’uso ad albergo operante ex lege nei confronti degli alberghi: Bagnara, Lazzaro, Villa Chiara, Giardino, Felice, Argentina e San Marco, con attribuzione agli stessi della disciplina urbanistico-edilizia sopra indicata; 

o       non possa costituire oggetto di valutazione nella presente sede la disciplina non riconducibile ai contenuti di cui all’art. 2 della L.R. n. 1/2008;

o       Sia da provvedere in ordine alle osservazioni presentate nei termini indicati nell’allegata tabella.

 

 

F.to Il Funzionario

F.to Il Dirigente della struttura

(arch. Gabriella Boero)

(Arch. Antonio Gorgoni)

 

 

 

ELABORATI DA APPROVARE:

  • fascicolo: “Norme di Attuazione di conformità e congruenza”, articoli 57, 67, 115, 116 e 117, da modificare e/o integrare con le prescrizioni sopra indicate;
  • Tav. V40 SP del 25 marzo 2009, in scala 1:2.000.

 

 

ELABORATI ALLEGATI:

        ·      Tabella delle osservazioni.


[1][1] Dal confronto degli elenchi si rileva, inoltre, la mancata corrispondenza della struttura denominata “La Lucciola”.

 

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